Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50735 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 2/11/2022, depositata il 21/2/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il medesimo Tribunale il 16/2/2022 ha respinto la richiesta di riabilitazione presentata in relazione a quattro sentenze e, in via subordinata, la riabilitazione parziale con riferimento alla sola sentenza n. 1064/08, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania il 21/4/2008, irrevocabile il 1°/2/2011, per il reto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990,
Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha evidenziato che la riabilitazione non può essere concessa in quanto dalle informazioni trasmesse dalle forze dell’ordine risulterebbe che lo stesso ha commesso un furto nell’anno 2016 e delle minacce nell’anno 2019, oltre al fatto che il condannato non ha 4 trIna, risarcito il danno derivato dal reato di furto oggetto / dell@ sentenza.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione quanto alla richiesta di riabilitazione parziale. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla richiesta di riabilitazione parziale. Il reato per il quale questa è stata richiesta, la violazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, d’altro canto, non prevede alcun danneggiato e, pertanto, la motivazione genericamente resa per il reato di furto non sarebbe a questo riferibile.
3.2. Vizio di motivazione con riferimento alle informazioni pervenute dalle forze dell’ordine. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con i motivi di opposizione sul punto. Nell’impugnazione, infatti, si era evidenziato che la querela per il reato di minaccia era stata rimessa a pochissimi giorni di distanza e che il fatto indicato come furto si riferisse a una denuncia presentata nei suoi confronti che è risultata infondata, al punto che non è stato neanche iscritto alcun procedimento a carico dell’interessato. Anche su tale punto la motivazione sarebbe inesistente.
In data 14 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, quanto meno in relazione alla richiesta di riabilitazione parziale per il reato di cui all’ar 73 D.P.R. 309/1990.
Le doglianze sono fondate.
1.1. Il giudice dell’impugnazione è tenuto a prendere in considerazioni le censure della difesa e, qualora queste siano specifiche e puntuali, deve dare conto nella motivazione delle ragioni per le quali queste non sono fondate non potendo, in tale caso, limitarsi a ripetere pedissequamente i medesimi argomenti contenuti nel provvedimento di primo grado senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27416 del 01/04/2014, NOME, Rv. 259666 01).
1.2. A fronte delle specifiche censure indicate dalla difesa nell’opposizione la motivazione del provvedimento impugnato è irnesisr
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, limitandosi a ripetere genericamente il contenuto del primo provvedimento, ha omesso di confrontarsi con gli argomenti illustrati nell’atto di impugnazione, nel quale era evidenziato in termini adeguati
che le considerazioni esposte in ordine al mancato risarcimento del danno non erano conferenti quanto al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e che le informative delle forze dell’ordine erano fondate su di un’errata lettura degli elementi in atti.
La carenza totale di motivazione su tali punti impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame in merito all’opposizione proposta.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Così deciso il 24 ottobre 2023.