Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 4 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto la istanza di riabilitazione presentata dal condanNOME NOME COGNOME in relazione a cinque sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1. sentenza del Tribunale di Torino 22 novembre 2004, irrevocabile 1’8 gennaio 2005; 2. sentenza del giudice di pace di Torino del 03 febbraio 2005, irrevocabile il 13 maggio 2006; 3. sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino del 7 febbraio 2006, irrevocabile il 25 marzo 2006; 4. sentenza del Tribunale di Torino ciel 24 aprile 2007, irrevocabile il 6 dicembre del 2007; 5. sentenza del Tribunale di Torino 8 giugno 2010, irrevocabile
il 19 settembre 2010). Il Tribunale ha motivato la reiezione della istanza con la pendenza di un procedimento penale recente per circonvenzione di incapaci.
Il condanNOME ha proposto opposizione rilevando che il procedimento per circonvenzione di incapaci era stato archiviato.
Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino, quale giudice dell’opposizione ex art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha respinto nuovamente la istanza. Il giudice dell’opposizione ha motivato il rigetto, ritenendo non totalmente adempiute le obbligazioni civili del reato e non ancora pagata la pena pecuniaria.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore,t GLYPH con due motivi, che sviluppano però il medesimo argomento, ovvero che il Tribunale avrebbe errato nel valutare i documenti sottoposti alla sua attenzione, in quanto avrebbe considerato solo il primo degli allegati della difesa (il riepilogo dell’ufficio recupero crediti) ma non i successi che dimostrerebbero che le spese del procedimento sono state pagate e la pena pecuniaria è stata dichiarata estinta.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel valutare i documenti sottoposti alla sua attenzione, in quanto avrebbe considerato solo il riepilogo dell’ufficio recupero crediti, ma non i documenti successivi che dimostrerebbero che le spese del procedimento erano state pagate e la pena pecuniaria era stata dichiarata estinta.
La lettura dei documenti del fascicolo del giudice dell’opposizione, cui la Corte può accedere, atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), permette di rilevare che, in effetti, il difensore aveva documentato che, dopo aver ottenuto il riepilogo dell’ufficio recupero crediti che evidenziava l’esistenza dei due debiti su cui si è concentrata la motivazione dell’ordinanza del Tribunale, il 19 giugno 2020 era stato pagato a nome del ricorrente un bollettino postale in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di 48.01 euro, che in astratto potrebbe corrispondere, per importo, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento oggetto del giudizio di riabilitazione.
Al tempo stesso, in atti il difensore ha dato prova anche dell’esistenza di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino del 7 aprile 2020, che dichiara estinta, a seguito di positivo esito di un affidamento terapeutico, la pena pecuniaria di un procedimento che, a sua volta, in astratto potrebbe corrispondere a quello oggetto del giudizio di riabilitazione.
Nel provvedimento impugNOME manca la valutazione, anche eventualmente negativa, di questi due documenti che erano stati offerti in produzione al Tribunale. E’ quindi, fondata la deduzione di vizio di motivazione, e l’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023.