Riabilitazione penale: il risarcimento del danno è obbligatorio
La riabilitazione penale rappresenta un passaggio cruciale per chi, dopo aver scontato una pena, desidera reinserirsi pienamente nella società eliminando gli effetti ostativi della condanna. Tuttavia, ottenere questo beneficio non è un automatismo, ma richiede il rispetto di rigorosi requisiti probatori, specialmente per quanto riguarda il ristoro delle vittime.
Il caso in esame
Un cittadino ha presentato istanza per ottenere la riabilitazione penale a seguito di una condanna definitiva. Il Tribunale di Sorveglianza ha però dichiarato inammissibile la richiesta per manifesta infondatezza. Il motivo principale risiedeva nella totale assenza di documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili e del fallimento coinvolto nella vicenda giudiziaria originaria.
Il ricorrente ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’inadempimento delle obbligazioni civili non dovrebbe precludere il beneficio qualora si dimostri l’impossibilità di pagare. Inoltre, la difesa ha eccepito che i diritti al risarcimento sarebbero ormai prescritti, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla sentenza di patteggiamento.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le doglianze espresse dalla difesa riguardassero questioni di fatto che non erano state minimamente dedotte o documentate nell’istanza di riabilitazione penale presentata al Tribunale di Sorveglianza.
Il sistema processuale prevede che chi richiede la riabilitazione debba fornire la prova positiva dell’adempimento delle obbligazioni civili. Se il condannato si trova nell’impossibilità di risarcire il danno, ha l’onere di allegare e dimostrare tale condizione già nella fase iniziale del procedimento, non potendo limitarsi a sollevare il problema in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta applicazione degli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale. La Corte ha chiarito che la mancanza della documentazione richiesta per provare il risarcimento del danno rende l’istanza di riabilitazione penale priva degli elementi costitutivi necessari. Le questioni relative alla prescrizione dei crediti civili o all’indigenza economica del richiedente devono essere oggetto di specifica allegazione documentale. In assenza di tali prove, il giudice di sorveglianza è tenuto a dichiarare l’inammissibilità per manifesta infondatezza, poiché non sussistono i presupposti di legge per valutare il ravvedimento del condannato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio di estrema rilevanza pratica: la riabilitazione penale postula un impegno attivo del condannato nel riparare le conseguenze del reato. Non basta il semplice decorso del tempo o la buona condotta esteriore; è indispensabile documentare il soddisfacimento delle pretese risarcitorie delle vittime o, in alternativa, provare in modo rigoroso l’impossibilità oggettiva di provvedervi. Il mancato assolvimento di questo onere probatorio comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile ottenere la riabilitazione penale senza aver risarcito il danno?
Sì, ma solo se il richiedente dimostra in modo rigoroso di trovarsi nell’impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni civili.
Cosa succede se non si allega la prova del risarcimento all’istanza?
L’istanza viene dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, impedendo al giudice di valutare il merito della richiesta.
La prescrizione del debito civile influisce sulla riabilitazione?
La prescrizione può essere rilevante, ma deve essere specificamente dedotta e documentata già nella prima istanza presentata al Tribunale di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49420 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49420 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, osservando che l’inadempimento delle obbligazioni civili rileva salvo che si dimostri l’impossibilità di adempimento e che comunque sarebbero prescritti i diritti del fallimento e delle parti civili, essendo trascorsi oltre cinque anni da sentenza di patteggiannento – sono inammissibili in quanto questioni di fatto neppure dedotte con l’istanza di riabilitazione.
A fronte, invero, di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che correttamente, ai sensi degli artt. 678 e 666, comma 2, cod. proc. pen., preso atto della mancanza della documentazione richiesta quale prova dell’avvenuto risarcimento del danno (titolo 4), dichiara inammissibile per manifesta infondatezza l’istanza di riabilitazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.