Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24947 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nei confronti di:
COGNOME NOME nato a VILLABATE il 25/03/1939
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Palermo, decidendo sull’opposizione proposta da NOME COGNOME ha accolto la domanda di riabilitazione avanzata da quest ‘ ultimo in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 27 settembre 2021, che lo aveva condannato per il reato di cui all ‘ art. 416-bis cod. pen.
A ragione della decisione osserva che ‘ in sentenza non era stato disposto alcun risarcimento nei confronti delle parti civili ‘ e che, comunque, COGNOME aveva
ottenuto la remissione del debito per l’intero importo della partita di credito ‘ ed ‘ aveva iniziato già da tempo a svolgere attività di volontariato ‘ , manifestando la sua volontà di reinserimento. Il condannato, per di più, attraverso i suoi scritti (articoli e romanzi) aveva preso le distanze dal suo passato deviante, esprimendo sentimenti di condanna e di disistima verso le logiche mafiose.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 178 ( rectius 179), sesto comma n.2, cod. pen.
Lamenta che il Tribunale, discostandosi dai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, ha omesso di accertare uno dei presupposti imprescrittibili per l’ottenimento del beneficio: l ‘ effettivo risarcimento del danno patito dalle persone offese o quantomeno la formulazione di un’offerta risarcitoria adeguata. L’attivazione del condannato per eliminare tutte le conseguenze civili del reato è, infatti, un comportamento essenziale per dimostrare la sua reale emenda
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato-
L’art. 179, comma 6 n. 2) cod. pen. richiede espressamente, quale presupposto necessario ai fini della riabilitazione, che il riabilitando abbia provveduto all’effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che, il mancato adempimento derivi dall’impossibilità di provvedere. Condizione, quest ‘ ultima, che ricorre quando il condannato dimostri di non disporre, pur non essendo indigente, dei mezzi patrimoniali necessari al risarcimento senza subire un sensibile sacrificio (Sez. 1, n. 640 del 1/2/1994, COGNOME Rv. 197522 2 – 01; Sez. 1, n. 4509 del 10/12/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186840-01; Sez. 1, n. 1647 del 5/6/1989, COGNOME, Rv. 181666-01), ovvero quando ricorrano altre particolari situazioni di fatto, come quando le parti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili (Sez. 1, n. 4089 del 7/1/2010, COGNOME, Rv. 246052-01; Sez. 1, n. 36232 del 20/9/2007, COGNOME, Rv. 237503-01; Sez. 1, n. 6704 del 2/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233406-01; Sez. 3, n. 685 del 11/2/2000, COGNOME, Rv. 216156-01).
L ‘ obbligo di risarcimento, così inteso, sussiste anche quando non vi sia stata costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421 – 01) e pure nel caso in cui non vi sia stata statuizione sulle obbligazioni risarcitorie (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, COGNOME, Rv. 261276-01; Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809-01). Al suo adempimento, infatti, deve essere attribuito non tanto un significato satisfattivo rispetto a una pretesa
del soggetto danneggiato (posto che, ove così fosse, non lo si chiederebbe, ad esempio, quando non vi sia stata costituzione di parte civile: v. sopra), quanto piuttosto una valenza che attiene al giudizio sul percorso di reinserimento compiuto dal soggetto dopo il reato (Sez. 1, n. 45045 del 11/7/2014, COGNOME, Rv. 261133-01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 25241201; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Fortuna, Rv. 231589- 01).
Attraverso l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, ovvero attraverso quantomeno l’offerta di adempiere, infatti, il soggetto compie un passo significativo nella direzione della composizione della rottura del tessuto giuridico e sociale determinatasi con il reato. Coerentemente con tali premesse, si è affermato, in giurisprudenza, che la riabilitazione non può essere concessa se il richiedente si sia limitato a affermare di non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilità potrebbe ovviarsi mediante un’offerta reale (Sez.: 6, n. 1147 del 8/3/2000, COGNOME, Rv. 216135 – 01).
Con particolare riferimento al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è onere del condannato, quando le obbligazioni civili non risultino già individuate ex actis, sollecitare il comune nel cui territorio l’organizzazione criminale si è insediata, anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, in quanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione determinata per l’interesse della collettività (Sez. 7, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, Sabato, Rv. 262274 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, COGNOME, non massimata, secondo cui, astrattamente, il comune ha titolo al risarcimento in relazione al danno che la presenza dell’associazione ha arrecato all’immagine della città, allo sviluppo turistico e alle attività produttive a esso collegate).
Tanto posto, è evidente che il Tribunale, come dedotto dal Procuratore ricorrente, ha concesso la riabilitazione in assenza del presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato di associazione mafiosa.
In assenza di un offerta reale anche di una somma esigua e proporzionata alle sue condizioni reddituali, non rilevano né la mancata costituzione di parte civile del Comune né l’ allegazione del condannato di essere impossibilitato a provvedere a qualunque forma di risarcimento per avere in passato ottenuto la remissione del debito. Il godimento di tale ultimo beneficio non fornisce alcuna informazione sulle attuali condizioni di forte disagio economico del condannato, ostative al risarcimento del danno, considerato che lo stesso provvedimento impugnato sia pure ad altri fini ha valorizzato il dato COGNOME, gode, quanto meno, di fonti di reddito legate alla pubblicazione di scritti.
4 . L’ordinanza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo che provvederà ad un nuovo giudizio in applicazione dei principi enunciati nella parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso, in Roma 13 maggio 2025.