Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGHERIA il 26/05/1962
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento col quale lo stesso Tribunale respingeva la richiesta di riabilitazione formulata da NOME COGNOME
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME deducendo violazione dell’art. 179, secondo comma, cod. pen. in relazione ai requisiti richiesti per la concessione della riabilitazione.
Lamenta il difensoré che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, a fronte della concessione in sanatoria delle opere edilizie emessa dal Comune dì Trabia e della riconosciuta agibilità delle stesse, ha rigettato l’opposizione al rigetto della richiesta di riabilitazione, sulla base del mancato ravvedimento del reo riconducibile ad inadempimento delle obbligazioni civili, trascurando, in tal modo, che con detta concessione e con la revoca dell’ordinanza di ingiunzione a demolire erano state eliminate tutte le conseguenze del reato di cui unica persona offesa era la suddetta amministrazione.
Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In tema di riabilitazione, l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, o comunque l’attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, P.g. in proc. Zurita COGNOME, Rv. 261276). Inoltre, ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle
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obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell’emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, COGNOME, Rv. 287087).
Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Palermo fonda il respingimento della richiesta di riabilitazione valorizzando l’assenza di concreta prova di emenda, in particolare per mancanza di fattive iniziative di COGNOME relative al ristoro del danno determinato dalle opere edilizie abusive all’intera collettività, in persona non solo del Comune di Trabia, ma di associazioni esponenziali degli interessi diffusi pregiudicati dai reati di cui alla condanna, determinanti, invero, un danno urbanistico, paesistico, ambientale e sismico.
Osserva detto Tribunale, a fronte del rilievo difensivo di cui all’opposizione secondo cui COGNOME, conformando le opere abusive al dettame normativo e ottenendo dal Comune di Trabia, unico soggetto eventualmente leso, svariati provvedimenti attestanti la regolarità delle opere (revoca dell’ingiunzione a demolire, concessione edilizia in sanatoria e dichiarazione di abitabilità), avrebbe eliminato tutte le conseguenze dei reati ostative alla riabilitazione, che già il Tribunale di Palermo nel giudizio concernente detti reati dichiarava non doversi procedere limitatamente ai reati di cui all’art. 20, lett. c), I. n. 47 del 1985, per la realizzazione abusiva delle opere, e di cui all’art. 734 cod. pen., per l’alterazione delle bellezze naturali, mentre condannava COGNOME per gli altri reati satellite, afferenti alla violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche e sul conglomerato cementizio armato. Aggiunge che il concetto di obbligazioni civili, in materia di riabilitazione, deve essere inteso in senso ampio e non strettamente civilistico, avendo il risarcimento, dovuto per consolidata giurisprudenza anche in assenza di una statuizione condannatoria, valenza sintomatica dell’emenda del reo. E conclude nel senso sopra indicato, sottolineando che l’attività riparatoria può consistere in un dare o facere in favore di enti pubblici o privati esponenziali degli interessi diffusi incisi dalle condotte di reato, anche al semplice rispetto della legalità nello svolgimento dell’attività edilizia, e che il ravvedimento del reo non può concretizzarsi nelle attività intese a regolarizzare l’immobile anche relativamente alla normativa paesistica, a quella antisismica e a quella afferente al conglomerato cementizio armato.
Alla luce di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, appare evidente l’infondatezza del ricorso, che dimostra di non confrontarsi non solo con l’affermazione della sussistenza di ulteriori reati rispetto a quelli estinti e della mancata eliminazione di tutti gli effetti pregiudizievoli delle condotte di reato poste in essere, ma anche con la precisazione che nel procedimento in relazione al quale si chiede la riabilitazione figurano altri profili di danno e di soggetti danneggiati, in relazione ai quali non emerge che il condannato si sia attivato con azioni, anche solo di valenza simbolica, dimostrative di una reale emenda.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.