Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG , dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l’opposizione di Guccio Gucci avverso il provvedimento di diniego della riabilitazione.
L’interessato ha patteggiato la pena per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso nella qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE” dichiarata fallita, e per il reato di sottrazione fraudolenta a pagamento delle imposte, commessi mediante atti di alienazione simulata, altri atti fraudolenti su beni della società, distrazione di somme e di beni.
È certo che l’interessato non ha pagato l’intero debito conseguente alle appropriazioni e alle elusioni fraudolente. Prive di rilievo sono le eventuali transazioni della fase fallimentare, non potendo eventuali valutazioni di tipo economico, esercitate da uno o più creditori, incidere su quella di ordine penale. La curatela fallimentare non aveva il potere di transigere alcunché relativamente alla posizione creditoria dell’Erario e di due creditori che neppure si presentarono al banco fallimentare. Non vi è stata alcuna soddisfazione del c:redito di questi due creditori e vi è stata soltanto una parziale soddisfazione di quanto dovuto all’Erario.
1.1. La riabilitazione richiede che si dia prova concreta ed effettiva del superamento definitivo delle condotte illecite tenute, anche quale segno concreto di un cambiamento personale del reo che lo renda meritevole del beneficio richiesto. In sede di riabilitazione occorre il pagamento integrale, salva la prova di impossibilità, totale o parziale. L’interessato non ha dato poi alcuna prova di una oggettiva, incolpevole e apprezzabile incapienza rispetto al danno ancora non riparato, e di una materiale impossibilità di soddisfare i crediti, neppure in parte significativa o comunque corrispondente ai suoi livelli di reddito e possidenze.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Guccio Gucci, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La sentenza di patteggiamento non può essere equiparata ad una sentenza di condanna con riguardo alle disposizioni definibili in senso lato di natura civile. Non è equiparabile ad una sentenza penale che abbia accertato la responsabilità e le richieste civili sulla base di un ragionamento logico e motivato sull’attribuzione del danno alla condotta penalmente perseguita. In relazione alle obbligazioni civili derivanti dal reato la sentenza di patteggiamento, in sede di riabilitazione, ha valore dimostrativo solo per l’elemento della definitività della sentenza equiparata a tal fine a quella di condanna.
Non può allora dirsi che l’imputazione abbia dimostrato il danno civile da risarcire; peraltro, è stato dimostrato che il ricorrente ha tacitato, fuori dell procedura, i creditori.
Con riferimento ai creditori desistenti vi sono state transazioni che il Tribunale di sorveglianza non può sindacare. Se si attribuisse al giudice di merito il compito di valutare che quanto versato in seguito all’accordo transattivo corrisponda a un risarcimento integralmente satisfattorio si rischierebbe di attribuirgli un penetrante controllo, tale da sovrapporsi ad una precisa volontà di segno opposto espressamente manifestata dalla persona offesa. Ciò vale anche per la transazione intervenuta con la curatela. Le transazioni sono state definite dal padre del ricorrente, con un intervento che dà prova della impossibilità patrimoniale del ricorrente ad estinguere integralmente i crediti derivanti dal reato.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Ha errato il Tribunale nel porre attenzione alla capienza di mezzi finanziari, per l’adempimento degli obblighi, della intera Famiglia Gucci invece di soffermarsi soltanto sui mezzi a disposizione del ricorrente. O, ancora, nel ritenere irrilevante che il creditore non abbia chiesto l’ammissione al passivo e nel presumere che la mancata ammissione al passivo abbia dato prova del mancato pagamento.
Peraltro, il mancato adempimento delle obbligazioni civili non osta alla concessione della riabilitazione quando derivi dalla impossibilità di adempiere. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda, la semplice verifica di un’adeguata offerta riparatoria da parte della condanna. In ogni caso, il danno risarcibile è quello conosciuto dal condannato e in questo caso quello quantificato dal curatore e che è stato ritenuto dalla persona offesa risarcito con il saldo di euro 250.000,00.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale non ha esaminato né valutato la documentazione relativa al pagamento dei debiti erariali e quindi ha omesso di valutare una prova decisiva, ossia la documentazione attestante il pagamento tempestivo di una rilevante e comunque adeguata parte del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE e dell’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, ed altra memoria con cui ha richiamato la giurisprudenza di legittimità rilevante.
Consideralto in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. L’affermazione di ricorso sulla insufficienza della sentenza di patteggiamento a definire, in caso di reati di sottrazione o di distrazione di beni e di denaro, l’entità delle utilità sottratte è priva di consistenza. La sentenza di patteggiamento contiene un accertamento, seppure condotto ex actis e secondo il criterio dell’assenza delle condizioni per un proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Il contenuto di accertamento involge ogni profilo del fatto e quindi anche, nei reati di bancarotta, l’entità delle sottrazioni o distrazioni fraudolente. Una volta divenuta irrevocabile la sentenza, l’accertamento ivi espresso, per i fatti e nei limiti indicati nell’imputazione, non può essere oggetto di rivisitazione nella sede del procedimento di sorveglianza con la sostituzione delle indicazioni dell’entità delle sottrazioni e delle distrazioni. È dal loro complesso, sì come definito nella sentenza di patteggiamento, che si determina l’entità del danno risarcibile.
2.1. L’ordinanza impugnata ha messo in evidenza, richiamando le dichiarazioni del curatore fallimentare, che vi è stata soll:anto una parziale soddisfazione dei crediti vantati dall’Erario e c:he non è stato corrisposto ai creditori l’intero ammontare delle somme di denaro distratte. Il dato è contestato in ricorso, e viene addotta anche la categoria del travisamento della prova, ma la difformità tra le sottrazioni all’Erario sì come indicate in sentenza e il debito erariale quantificato secondo i computi esposti in ricorso non evidenzia un vizio da travisamento quanto, al più, una diversità ricostruttiva della vicenda debitoria che, a fronte della coerenza della motivazione delia ordinanza, che fonda le statuizioni sugli accertamenti di sentenza, non può essere oggetto di rivisitazione nella sede del controllo di legittimità.
L’ordinanza ha quindi correttamente affermato la sostanziale irrilevanza degli accordi transattivi intercorsi tra il condannato e taluno dei creditori oltre che con la curatela, atteso che il risarcimento del danno e le restituzioni costituiscono, ai fini della riabilitazione, la prova concreta ed effettiva del superamento definitivo del vissuto criminale e assumono quindi un significato che travalica le pretese dei singoli creditori ad essere in qualche modo reintegrati nelle loro situazioni patrimoniali. Del resto, è principio di diritto non controverso che “pure in presenza di una sentenza di patteggiamento – equiparata ad una sentenza di condanna e, quindi, dotata di efficacia extra-procedimentale – il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia del reato per il quale è intervenuta condanna, se il condannato che chiede il beneficio si sia in qualche
modo attivato al fine di eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze di ordine civile che sono derivate dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile. L’adempimento delle obbligazioni civili ha, infatti, valore dimostrativo dell’emenda del condannato” – Sez. 1, n. 16026 del 12/04/2006, Rv. 234135 -.
Come, pertanto, non rileva se i creditori siano rimasti inerti nel processo penale e non abbiano esercitato in quella sede l’azione civile, spettando in ogni caso al condannato che ambisca alla riabilitazione l’onere di attivarsi per eliminare tutte le conseguenze di ordine civile, nei limiti ovviamente delle sue possibilità, così l’eventuale accordo transattivo intercorso con i singoli creditori non può definire la misura dell’entità del danno risarcibile, dovendosi pretendere il pagamento integrale, salvo che ricorra una condizione di impossibilità di adempimento, proprio perché esso solo è indice del radicale cambiamento di vita.
Per tale ragione non può trovare applicazione nella materia della riabilitazione il principio secondo cui “l’integralità del risarcimento, richiesta per riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, non è esclusa dall’esistenza di un accordo transattivo” – Sez. 1, n. 5767 del 08/01/2010, Rv. 246564 -.
Il ricorrente non ha dato prova, secondo quanto affermato nella impugnata ordinanza, di versare in una situazione di impossibilità economica a fare fronte all’integrale adempimento delle obbligazioni risarcitorie e restitutorie.
Né può essere sufficiente, ai fini dell’assolvimento di tale onere, la constatazione di quanto dedotto in ricorso, ossia che le transazioni con alcuni creditori sono state realizzate dal padre del ricorrente, il che dovrebbe far presumere la personale impossibilità del ricorrente medesimo.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “in terna di riabilitazione, essendo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato una condizione di concedibilità del beneficio, spetta a colui che lo richiede allegare l’impossibilità economica di soddisfare le medesime obbligazioni ovvero il già avvenuto adempimento delle stesse” – Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, Rv. 253182 -.
Il Tribunale, a tal proposito, ha condivisibilmente osservato che spetta al condannato l’alternativa tra dar prova documentale di aver pagato integralmente il debito tributario e di aver restituito le somme, come indicate in imputazione, oggetto delle illecite distrazioni o appropriazioni, e dr prova di non disporre di beni o risorse tali da consentite il pagamento, integrale o parziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 21 novembre 2023.