Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 2/10/2023, depositata il 3/10/2023, ha rigettato la domanda in relazione all’opposizione proposta ex art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di riabilitazione presentata per le sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, il 15/4/2002, irrevocabile il 24/5/2002, per il reato di furto aggravato commesso il 13/4/2002 e dal Giudice per le Indagini Preliminari di Busto Arsizio il 4/12/2002, irrevocabile il 24/2/2009, per un omicidio colposo commesso 1’8/12/2006.
Il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto sull’accertata e non contestata pendenza di un processo per omicidio colposo commesso il 16 marzo 2022.
Nello specifico nell’ordinanza impugnata -pure dando atto del deposito della consulenza tecnica relativa al sinistro, nella quale è prospettato come probabile un concorso di colpa perché il mezzo del ricorrente andava alla velocità di 55 km e la vittima ha omesso di dare la precedenza- si evidenzia che la condotta è analoga a una di quelle per cui il ricorrente è stato condannato e che, pure se allo stato non è intervenuta condanna definitiva, la circostanza è sintomatica di un comportamento contrastante con il requisito della regolare condotta richiesta per la concessione della riabilitazione.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 179 cod. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che la circostanza della pendenza del procedimento, a fronte del fatto che tutti gli altri elementi sono positivi, non può da sola essere posta a fondamento del rigetto della domanda. La condotta posta in essere nel tempo dal ricorrente, infatti, è sempre stata regolare e questo evento, definito come sfortunato, non ne inficerebbe la regolarità. Sul punto, d’altro canto, il Tribunale si sarebbe limitato a una valutazione in astratto laddove, di contro, la stessa giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento, impone di procedere a una valutazione in concreto dell’effettiva gravità dei fatti sopravvenuti e del grado in cui questi possono incidere sul giudizio di condotta regolare.
In data 10 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 179 cod. pen. con riferimento al rilievo negativo attribuito dal Tribunale alla pendenza di un procedimento penale.
La doglianza, anche tesa a sollecitare una lettura alternativa non consentita in questa sede, è manifestamente infondata.
Il Tribunale, con il riferimento al procedimento pendente, ora in fase di giudizio, infatti, ha dato adeguato conto della ragione sulla quale ha fondato il giudizio in ordine alla carenza del presupposto della condotta regolare.
Evidenziando la circostanza che si tratta della medesima ipotesti di reato per cui è stato condannato (omicidio colposo), peraltro, ha anche dimostrato di avere fatto una valutazione concreta.
In tal modo, pure non entrando nel merito della contestazione, la motivazione risulta conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto per cui «in tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l’esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato» Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, COGNOME, Rv. 278937 – 01; Sez. 1, n. 11821 del 10/02/2009, COGNOME, Rv. 243492 – 01 e, da ultimo Sez. 7, n. 41454 del 14/9/2023, Scoppetta, n.nn.) e non è pertanto sindacabile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso a Roma il 1° marzo 2024.