Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50734 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio.
• RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 16/2/2023, depositata il 21/2/2023, ha dichiarato “inammissibile la domanda” in relazione all’opposizione proposta ex art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di riabilitazione presentata per le sentenze pronunciate dal Gup del Tribunale di Roma il 3/12/2008 (irrevocabile il 15/10/2009) e il 17/6/2011 (irrevocabile il 22/6/2012)i knZtic~i-eGLYPH mié t/à · 444
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Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sulle seguenti considerazioni.
In ordine alla prima sentenza ha evidenziato che non sarebbe mai stata pronunciata l’avvenuta estinzione del “reato” e, comunque risulterebbe che le
spese processuali non sono state pagate, a nulla rilevando la documentazione prodotta dalla difesa quanto all’annullamento delle cartelle esattoriali emesse.
In relazione alla seconda sentenza, invece, ha rilevato che non risulta ancora decorso il termine di cui all’art. 179 cod. pen. in quanto l’estinzione del reato è stata dichiarata solo in data 6/10/2020.
Per completezza, infine, il Tribunale ha evidenziato anche che l’interessato, che risulta essere emigrato in Bulgaria dall’anno 2016, non ha adempiuto all’onere di fornire la documentazione idonea a consentire di decidere in merito alla buona condotta dallo stesso tenuta all’estero.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 667, comma 4 e 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale avrebbe deciso l’opposizione senza fissare l’udienza.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che le pene, riunite con il provvedimento di cumulo del 15/1/2013, risulterebbero, come indicato nel certificato del casellario, entrambe estinte in data 8/2/2013 per applicazione dell’indulto ex L. 241/2006. A fronte di tale circostanza il triennio da considerate decorrerebbe dall’8/2/2013 all’8/2/2016, data antecedente al trasferimento dell’interessato in Bulgaria avvenuto nel giugno 2016, ciò anche non volendo considerare che lo stesso interessato, come si rileva dalle informazioni fornite dai carabinieri di Palau, viene frequentemente in Italia e ha sempre serbato una buona condotta. Con riferimento alle spese processuali, poi, la difesa evidenzia che l’interessato ha pagato integralmente quelle a lui spettanti e che questo risulterebbe dai documenti prodotti, erroneamente considerati dal giudice della sorveglianza.
In data 10 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO, considerato fondato il primo motivo, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Nel primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la nullità del provvedimento in quanto questo sarebbe stato pronunciato “senza previamente fissare l’udienza”.
La doglianza è manifestamente infondata.
Dall’ordinanza impugnata, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, risulta che il provvedimento è stato emesso dal Tribunale “riunito in
camera di consiglio in Sassari all’udienza del 16.02.2023″ e che lo stesso è stato pronunciato “sentita la difesa ed il P.G. che ha espresso parere contrario”.
Dagli atti, cui la Corte di cassazione ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), d’altro canto, risulta che la notifica con l’avviso di fissazione dell’udienza è stata regolarmente e tempestivamente inviata e ricevuta in data 5 gennaio 2023.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. pen. evidenziando che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sarebbero errata in quanto, come risulterebbe dal provvedimento di cumulo del 15/1/2013 e indicato nel certificato del casellario, le pene si sarebbero comunque entrambe estinte in data 8/2/2013 per applicazione dell’indulto ex L. 241/2006. Circostanza questa per la quale il Tribunale, diversamente da quanto effettuato, avrebbe dovuto considerare esclusivamente il triennio dall’8/2/2013 all’8/2/2016, data antecedente al trasferimento dell’interessato in Bulgaria avvenuto nel giugno 2016, così che non assumerebbe alcun rilievo il fatto che il ricorrente non abbia allegato elementi sui quali fondare una conclusione nei termini della buona condotta per il periodo successivo, trascorso all’estero. Con riferimento alle spese processuali, poi, la difesa evidenzia che l’interessato avrebbe pagato integralmente quelle a lui spettanti e che questo risulterebbe dai documenti prodotti, che sarebbero stati erroneamente considerati dal giudice della sorveglianza.
La doglianza è infondata.
3.1. L’art. 179 cod. pen. prevede quali condizioni per la concessione della riabilitazione che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in qualunque modo estinta e che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di avere tenuto una buona condotta.
La stessa norma stabilisce termini diversi per i casi specifici indicati, come l’ipotesi in cui sia stata ritenuta la sussistenza della recidiva ovvero al condannato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 8134 del 17/02/2010, Braico, Rv. 246388).
3.2. Il termine dilatorio triennale (o quello diverso espressamente previsto), che individua il “momento” a partire dal quale è possibile depositare l’istanza tesa al riconoscimento dell’effetto, è inderogabile e non è suscettibile di interpretazioni o di apprezzamenti discrezionali nella sua operatività, così che non è ammissibile la riabilitazione in via anticipata o facendo riferimento ad una frazione temporale diversa da quella prevista dal legislatore, che ha inteso in tal modo ancorare la verifica dei requisiti positivi o negativi a un ambito temporale preciso e delimitato nella sua estensione (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017,
COGNOME, Rv. 271916; Sez. 1, n. 16540 del 06/04/2011, COGNOME, rv. 2503469).
La valutazione del presupposto di buona condotta -che non può essere effettuata prima che siano decorsi tre anni (o il diverso termine espressamente previsto) così che non possano essere considerati comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa (da ultimo Sez. 1, n. 17507 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, COGNOME, Rv. 271916)- si estende, infatti, dalla data in cui la pena principale risulti eseguita (cioè dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria) o questa si sia in altro modo estinta e comprende tutto il periodo fino alla data della decisione dell’istanza.
3.3. In una corretta prospettiva interpretativa, come già riconosciuto da questa Corte, il provvedimento che concede il beneficio ha natura costitutiva, ciò in quanto il giudice non deve procedere alla mera ricognizione della sussistenza di presupposti tipici e definiti dalla norma, ma, piuttosto, è tenuto a procedere a un giudizio di natura discrezionale che gli impone di valutare la condotta complessivamente tenuta dal condannato in tutto il periodo che si estende dal momento dell’esecuzione o dell’estinzione della pena principale sino a quello della decisione dell’istanza, tanto che deve ritenersi che l’istante, chiedendo il riconoscimento dell’effetto in epoca successiva al “periodo minimo” di tre anni, si espone ad una verifica di “perduranza” del requisito della buona condotta (Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251).
3.4. Nel merito la concessione della riabilitazione è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo previsto dalla legge e alla sua attivazione per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta criminosa, salva la prova dell’inadempimento c.d. necessitato.
Il ravvedimento da valutarsi in ordine alla sussistenza del presupposto della buona condotta, d’altro canto, «non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale» (Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 196 del 03/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027).
Il giudice, quindi, non tanto deve accertare l’assenza di ulteriori elementi negativi, quanto, piuttosto, deve verificare l’esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta, così che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell’istante risulta insufficiente a fornire la prova di emenda e di ravvedimento, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore (sempre Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, COGNOME, Rv. 241652; Sez. 1, n. 11572 del 05/02/2013, NOME, Rv. 255157; Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 274914).
3.5. La valutazione circa la sussistenza del presupposto richiesto dalla norma impone, come visto, di valutare l’intero arco temporale che si estende dalla data di esecuzione o estinzione dalla pena alla data di decisione, anche se questo comprende uno o più periodi nei quali l’istante, italiano o straniero, ha avuto residenza ovvero dimora all’estero.
In tale specifico caso, d’altro canto, non avendo il Tribunale la possibilità di acquisire informazioni attraverso i canali istituzionali, è onere dello stesso istante fornire tutta la documentazione idonea a consentire la decisione sul merito (Sez. 1, n. 15473 del 26/11/2014, dep. 2015, Moubtahij, Rv. 263314 – 01; Sez. 1, n. 25743 del 17/06/2008, Xhela, Rv. 240477 – 01).
3.6. Il giudice della sorveglianza, seppure sia incorso in un errore, si è conformato ai principi esposti.
3.6.1. La data di estinzione della pena inflitta con la seconda sentenza, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, non è il 6 ottobre 2020 ma il 22 giugno 2017, giorno in cui sono decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità della pronuncia della sentenza.
Nel caso, come quello di specie, in cui il processo cui si riferisce la pena si sia concluso con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., infatti, la data di estinzione deve essere individuata in quella in cui spira il termine quinquennale previsto, ciò in quanto tale effetto opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 – 02; Sez. 2, n. 26809 del 10/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503).
3.6.2. La circostanza che l’istante non abbia adempiuto all’onere di documentare la propria buona condotta per il periodo di residenza in Bulgaria compreso nell’arco temporale tra la data di estinzione della pena, pure questa individuata in quella di concessione dell’indulto, e la data della decisione- ha reso e rende impossibile al giudice dell’esecuzione di procedere al giudizio di merito.
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Ragione questa per la quale la dichiarazione di inammissibilità della domanda deve ritenersi correttamente pronunciata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023.