Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1644 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Romania
avverso la sentenza del 07/07/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 luglio 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato di non riconoscere la sentenza di riabilitazione n. 1074/2021, emessa dal Tribunale di Galati (Romania) nei confronti di NOME in data 29 giugno 2021 e divenuta definitiva il 20 luglio 2021, in relazione ad una sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova in data 27 febbraio 2013 e riconosciuta dall’Autorità giudiziaria della Repubblica di
Romania, che lo dichiarava colpevole del reato di rapina, irrogandogli la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, deducendo con unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 730 ss. cod. proc. pen. e 12, quarto comma, cod. pen., sull’assunto che non vi è una precisa indicazione delle sentenze idonee a rientrare nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni, limitandosi esse a stabilire che alla sentenza penale straniera possa darsi riconoscimento quando questa debba essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni e risarcimento del danno o ad altri effetti civili.
La riabilitazione, peraltro, si connota per la sua efficacia di ordine generale, conseguendone anche l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna.
Improprio, ad avviso del ricorrente, deve inoltre ritenersi il riferimento operato dalla Corte distrettuale al disposto di cui all’art. 181 cod. pen., essendovi piena corrispondenza tra le condanne inflitte in Italia e all’estero, sicché la ritenuta esclusione si porrebbe in contrasto con la richiamata disposizione normativa.
Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato la pertinente normativa in materia di riconoscimento delle sentenze estere, che nelle disposizioni di cui agli artt. 12, primo comma, n. 1), cod. pen., 730 ss. cod. proc. pen. e 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non contempla alcuna legittimazione del condannato ai fini dell’ottenimento del riconoscimento di una sentenza estera di riabilitazione avente ad oggetto una decisione di condanna irrogata da un organo giurisdizionale italiano, né fa rientrare nella tipologia dei provvedimenti riconoscibili una sentenza estera di riabilitazione di una condanna riportata in Italia.
Deve altresì rilevarsi che la procedura di riconoscimento prevista dall’art. 732 cod. proc, pen. si riferisce ad una evenienza del tutto diversa da quella qui considerata, avendo riguardo ai capi penali di una sentenza estera al fine di conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o altri effetti civili, sulla b
di un evidente collegamento con la disposizione di cui all’art. 12, primo comma, n. 4, cod. pen., e nel presupposto che quella sentenza, di condanna o di proscioglimento, sia stata pronunciata per un fatto previsto dalla legge italiana come delitto.
Non pertinente, infine, deve ritenersi il richiamo dal ricorrente operato alla disposizione di cui all’art. 181 cod. pen., che estende l’applicazione della normativa interna in materia di riabilitazione alle sole “sentenze straniere di condanna” che siano state già riconosciute ai sensi della richiamata disposizione di cui all’art. 12 cod. pen.
La tesi prospettata dal ricorrente, dunque, è palesemente infondata in quanto priva di base normativa nell’ordinamento interno.
Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente