Riabilitazione Penale: Chi Deve Provare la Buona Condotta all’Estero?
La riabilitazione penale rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, offrendo una seconda possibilità a chi, dopo una condanna, dimostri un effettivo e costante ravvedimento. Tuttavia, l’ottenimento di tale beneficio è subordinato a requisiti precisi, tra cui la prova della ‘buona condotta’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale: su chi grava l’onere di provare tale condotta quando il richiedente ha trascorso un lungo periodo all’estero?
Il Caso in Esame: La Richiesta di Riabilitazione Respinta
Il caso analizzato riguarda un individuo che, dopo una condanna divenuta irrevocabile nel 1990, ha presentato istanza di riabilitazione. La sua richiesta è stata però respinta dal Tribunale di Sorveglianza. Il motivo principale del diniego risiedeva nella mancata produzione, da parte del richiedente, di documentazione che attestasse la sua buona e regolare condotta durante un periodo di permanenza in Canada, dal 2010 al 2018.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio tali informazioni.
L’Onere della Prova nella Riabilitazione Penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia di riabilitazione penale. Gli Ermellini hanno chiarito la distinzione degli oneri probatori:
* Periodo in Italia: Spetta al giudice acquisire, tramite i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal soggetto durante la sua permanenza nel territorio nazionale.
* Periodo all’estero: Grava interamente sull’istante l’onere di fornire, entro il termine fissato dal giudice, documentazione idonea a dimostrare la propria buona condotta durante la permanenza fuori dall’Italia.
La Corte ha specificato che questa ripartizione dell’onere probatorio non è influenzata né dalla condizione di eventuale clandestinità né dalla cittadinanza del condannato. L’argomentazione del ricorrente, secondo cui sarebbe stato indotto in errore da un’ordinanza interlocutoria che faceva riferimento a documentazione ‘istituzionale’, è stata respinta, poiché rimaneva comunque suo preciso dovere allegare tutti gli elementi in suo possesso.
Altri Elementi a Sfavore del Ricorrente
Oltre alla mancata prova della buona condotta, la Corte ha sottolineato come il ricorso non avesse affrontato un altro punto decisivo evidenziato dal Tribunale di Sorveglianza. Era emersa, da una nota del 2018, l’esistenza di frequentazioni e contatti del richiedente con affiliati a un noto sodalizio criminale. Questo elemento, secondo i giudici di legittimità, manteneva la sua rilevanza negativa ai fini della valutazione della buona condotta, a prescindere da una successiva assoluzione in un altro procedimento.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e miravano a una diversa e alternativa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza si è correttamente conformato alla giurisprudenza pacifica, secondo cui l’onere di dimostrare la buona condotta all’estero spetta esclusivamente al richiedente. La decisione impugnata era quindi immune da vizi logici o giuridici. Il ricorrente, omettendo di fornire le prove richieste e di contestare efficacemente gli altri elementi negativi a suo carico, non ha soddisfatto i requisiti per la riabilitazione penale.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: chiunque aspiri alla riabilitazione dopo aver vissuto all’estero deve assumere un ruolo proattivo. È indispensabile raccogliere e presentare autonomamente tutta la documentazione necessaria a certificare la propria buona condotta (certificati penali del paese estero, attestazioni lavorative, referenze, etc.). Attendere che sia il giudice a reperire queste informazioni è un errore procedurale che può compromettere irrimediabilmente l’esito della richiesta, portando a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Chi deve provare la buona condotta di un richiedente riabilitazione che ha vissuto all’estero?
Secondo la Corte, l’onere di fornire la documentazione idonea a dimostrare la buona condotta tenuta all’estero grava sull’istante, ovvero sulla persona che presenta la richiesta di riabilitazione.
La condizione di clandestinità o la cittadinanza influenzano l’onere della prova?
No, l’ordinanza chiarisce che l’onere di provare la buona condotta all’estero non è influenzato né dalla condizione di clandestinità né dalla cittadinanza del condannato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha il compito di valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il merito delle prove e dei fatti già valutati dai giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
L
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio di Calabria il 12/12/1989, irrevocabile il 17/5/1990;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 179 cod. pen. con riferimento alla mancata produzione di documentazione attestante la buona e regolare condotta tenuta in Canada dall’anno 2010 all’anno 2018:
Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato conto di essersi conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale «In tema di riabilitazione, in presenza di istanza avanzata da soggetto che sia stato espulso dal territorio nazionale, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di permanenza in Italia, mentre grava sull’istante, per il periodo di permanenza all’estero, l’onere di fornire, entro il termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito» (Sez. 1, n. 15473 del 26/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263314 – 01; Sez. 1, n. 25743 del 17/06/2008, COGNOME, Rv. 240477 – 01; Sez. 1, n. 47711 del 15/10/2004, COGNOME, Rv. 230233 – 01), ciò senza che abbia rilievo la condizione di clandestinità o meno ovvero quale sia la cittadinanza del condannato né, d’altro canto, può considerarsi decisiva la considerazione per la quale il ricorrente sarebbe stato indotto in errore dal tenore dell’ordinanza interlocutoria resa dal Tribunale che faceva riferimento a documentazione “istituzionale” in quanto sarebbe stato comunque suo onere allegare gli elementi di cui era in ogni caso in possesso;
Rilevato che il ricorrente non si confronta con quanto evidenziato nel provvedimento impugnato facendo riferimento alla nota 1441/2018 circa l’esistenza di frequentazioni e contatti con affiliati al sodalizio criminale e ciò a prescindere dalla sopravvenuta assoluzione;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna he ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024