Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22/02/2024 della Corte di Appello di Bari
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 22 febbraio 2024 cori la quale la Corte di appello di Bari ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza con cui la medesima Corte territoriale ha rigettato l’istanza di riabilitazione avanzata dal ricorrente ai se dell’art. 70 d.l.gs. 159/2011.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. conseguente alla mancata acquisizione di ulteriori informazioni e documenti in ordine alla denunciata frequentazione del ricorrente con soggetti pregiudicati.
La Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione in considerazione dell’accertata frequentazione di NOME COGNOME con soggetti raggiunti da sentenza di condanna, senza tenere conto delle argomentazioni con le quali la difesa aveva evidenziato la carenza di prova in ordine alla natura illecita di tali incontri.
La difesa ha ribadito la necessità di contestualizzare gli incontri -del tutto sporadici- posti a fondamento della deliberazione in considerazione del fatto che la pubblica accusa si sarebbe limitata a fare riferimento a circostanze desunte dalle banche dati delle forze di polizia, senza produrre le informative di p.g. poste a fondamento di tali annotazioni.
Il ricorrente ha segnalato, in particolare, che i pregiudicati NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rispettivamente cugino e cognato del ricorrente e che gli stessi si sarebbero incontrati per motivi del tutto leciti connessi alle rispetti attività lavorative. La difesa ha, inoltre, affermato che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono soggetti del tutto incensurati e che l’incontro con NOME sarebbe del tutto occasionale.
I giudici di merito non avrebbero, peraltro, tenuto conto che il ricorrente abita a Cagnano Varano, comune piccolissimo, popolato da numerosi pregiudicati, in cui tutti si conoscono e si salutano quotidianamente nel rispetto delle comuni regole di convivenza sociale.
La Corte di merito, affermando erroneamente la mancanza di prova in ordine all’attività lavorativa svolta dal ricorrente, avrebbe travisato la documentazione prodotta dalla difesa (attestazione di titolo “marinaio motorista e capo barra per la pesca costiera” nonché di “conduttore per la pesca locale”), senza tenere conto che il ricorrente -nei periodi di fermo biologico- avrebbe svolto anche l’attività d autotrasportatore.
La motivazione sarebbe, in conclusione, del tutto apparente in quanto fondata su dati privi di effettivo significato ed assunta in violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che impone l’acquisizione presso le autorità competenti la documentazione necessaria alla valutazione della personalità del soggetto che richieda la riabilitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono
2. La prima doglianza è manifestamente infondata.
Invero, l’art. 666, comma 5, cod. proc. pen, non prevede alcuna conseguenza processuale nell’ipotesi di mancato esercizio da parte del giudice del potere, del tutto discrezionale di acquisizione ed integrazione probatoria, sollecitata od officiosa, in presenza di valutazione in termini di ritenuta superfluità. Nella fattispecie, il giudice ha ritenuto come del tutto esaustive, ai fini della valutazione richiesta, le risultanze già raccolte e compendiate nella nota informativa della Questura di Foggia, in data 02/02/2024. Da qui l’insussistenza della dedotta violazione di legge, anche in considerazione del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen.
L’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l’apparenza della motivazione non è consentita perché involgente non violaziori di legge ma una sostanziale contestazione della logicità e completezza della motivazione.
3.1. Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso per cassazione in tema di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge’ mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. pr pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.2. L’unico motivo di ricorso è ictu °cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma non condivisa dal ric:orrente e, quindi, proposto per ragioni escluse dal sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione.
Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un’analisi delle risultanze procedimentali corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui la Corte è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità del ricorrente, affrontando e confutando le censure difensive proposte nell’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione.
I giudici di merito, con motivazione esenti da errori logici e giuridici, hanno correttamente ribadito il principio di diritto secondo cui, il semplice trascorrere de tempo e la mancata commissione di reati non comporta, di per sé, la concessione
del beneficio invocato dal ricorrente, in quanto il ravvedimento da porre a base della riabilitazione presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l’esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta che comportano l’eliminazione effettiva di quei fattori da cui aveva origine la pericolosità del soggetto (vedi Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, COGNOMEAngelantonio, Rv. 27491; Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, COGNOME, Rv. 278431 – 01; da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 51068 del 28/11/2023, COGNOME, non massimata).
In questa cornice ermeneutica, la Corte territoriale, con percorso argomentativo non meramente apparente, ha rimarcato che NOME, venendo meno all’onere probatorio che grava sul soggetto che avanza istanza di riabilitazione, non ha dedotto elementi sintomatici positivi che consentano di affermare il suo recupero ad un corretto modello di vita rispettoso delle regole della convivenza sociale, non essendo a tal fine sufficiente l’inizio di una attività lavorativa (ve pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato).
È stato, inoltre, evidenziato che, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione personale di cui si discute, NOME ha continuato ad incontrarsi con soggetti pregiudicati, comportamenti dai quali i giudici dell’opposizione hanno evinto come il ricorrente versi ancora in una condizione soggettiva incompatibile con la richiesta riabilitazione (vedi pag. 2 del provvedimento impugnato).
Il provvedimento impugnato non appare, in conclusione, affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza/apparenza della motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del provvedimento impugnato risulta coerente con le emergenze procedimentali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”
3.3. Deve essere evidenziato, inoltre, che il ricorso non appare autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato la documentazione attestante l’attività lavorativa asseritamente svolta da NOME, documentazione che, a dire del ricorrente, sarebbe stata travisata dai giudici di merito; pan menti, non è stato allegato alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto apoditticamente affermato in relazione alla sporadicità e liceità degli incontri con soggetti pregiudicati valorizzati nel provvedimento impugnato con conseguente genericità della doglianza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 4 giugno 2023 Il Con ‘re , éZ sore GLYPH
Il Presidente