Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41620 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLE CHIAIE NOMENOME nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 6/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 6.5.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha provveduto su un reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Roma aveva rigettato una istanza di riabilitazione formulata in relazione ad una sentenza del Tribunale di Roma del 18.10.2005 (irrevocabile il 20.1.2005), ad una sentenza della Corte d’appello di Roma del 9.6.2008 (irrevocabile il 5.2.2014) e ad una sentenza della Corte d’appello de L’Aquila del 24.10.2011 (irrevocabile il 5.2.2014): l’istanza era stata disattesa sulla base della considerazione che il condannato si trovava per altro titolo in affidamento in prova al servizio sociale, di cui, pertanto, era necessario attendere l’esito ai fini dell’accertamento del requisito della buona condotta.
Il Tribunale di Sorveglianza, permettendo che la difesa di COGNOME ha eccepito che la sottoposizione del condannato a misura alternativa sia piuttosto la prova della sussistenza del requisito della buona condotta, ha respinto il reclamo, ritenendo che la condizione prevista dall’art. 179 cod. pen. dell’avere dato prove effettive e costanti di buona condotta richieda l’avvenuta estinzione per esito positivo dell’affidamento in prova, giacchØ il condannato potrebbe subirne la revoca per violazione delle prescrizioni.
2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 179 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente.
Il ricorso, in particolare, evidenzia che nessuna norma preclude al condannato sottoposto all’affidamento in prova di conseguire la riabilitazione in relazione a un titolo diverso, nØ richiede che si debba attendere l’esito della misura alternativa. Anzi, proprio la circostanza dell’affidamento in prova agevola la valutazione del requisito della buona
condotta. Peraltro, la misura disposta nei confronti di COGNOME Ł cessata il 21.4.2025 per liberazione anticipata, evidentemente concessa proprio in virtø della buona condotta.
Con requisitoria scritta trasmessa l’1.9.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza non abbia operato una valutazione dell’istanza, soffermandosi sul solo dato formale della esistenza di un affidamento in prova e pervenendo ad una conclusione di natura essenzialmente congetturale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
L’ordinanza di rigetto della richiesta del condannato si fonda sul difetto di una delle condizioni previste dall’art. 179 cod. pen. per ottenere la riabilitazione, e cioŁ che ‘il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta’.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che, prima dell’esito positivo della misura alternativa dell’affidamento ex art. 47 ord. pen. in corso con riferimento ad una pena da scontare per un reato diverso da quelli per cui Ł stata chiesta la riabilitazione, non Ł possibile che rimanga integrato il carattere di ‘costanza’ della buona condotta.
La congruenza di tale motivazione deve essere valutata alla luce dell’affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riabilitazione, il provvedimento che concede il beneficio ha natura costitutiva: e ciò perchØ al giudice non Ł affidata la mera ricognizione circa l’esistenza di presupposti tipici e ben definiti dal legislatore, bensì spetta un compito valutativo di natura discrezionale, specie per quanto riguarda il requisito della ‘buona condotta’ (Sez. 1, n. 42066 del 4/4/2014, P.g. in proc. Secondo, Rv. 260517 – 01, anche in motivazione).
Di conseguenza, la valutazione sulla sussistenza del presupposto della buona condotta si estende dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione (così anche Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251 – 01).
Questo vuol dire che, in sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la personalità dell’istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto in tale periodo intermedio. In questa valutazione globale, bisogna ricercare e trovare non tanto un’assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta, con la conseguenza che il totale silenzio sulla condotta dell’istante risulta insufficiente a tal proposito (Sez. 1, n. 11572 del 5/2/2013, Faye, Rv. 255157 – 01; Sez. 1, n. 5470 del 6/11/1998, dep. 1999, Gallico, Rv. 212675 – 01).
2 In questa prospettiva così delineata, la motivazione dell’ordinanza impugnata non Ł apparente, nØ manifestamente illogica, quando afferma che deve attendersi l’esito dell’affidamento in prova per altro titolo.
L’argomento con cui il ricorso la contrasta – e cioŁ che la concessione della misura alternativa contenga in sØ già il riconoscimento della buona condotta del condannato – non può essere condiviso.
L’affidamento in prova Ł un’alternativa alla pena detentiva sulla scorta di una semplice prognosi di non recidiva, che non coincide affatto con la dimostrazione positiva di una buona condotta, tanto Ł vero che lo svolgimento della prova, funzionale al reinserimento del soggetto nella società libera, Ł corredato dall’obbligo di rispettare alcune prescrizioni ed Ł costantemente monitorato dal servizio sociale e dall’U.E.P.E.
Peraltro, alla funzione della misura in questione di favorire il recupero del reo per il
tramite di un percorso trattamentale extra carcerario, nel tempo si Ł affiancata anche un’esigenza di deflazione carceraria.
Di conseguenza, i due istituti della riabilitazione e dell’affidamento in prova non sono sovrapponibili, giacchØ nitidamente distinti quanto a presupposti e a finalità.
La riabilitazione, in quanto causa estintiva delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, postula quale condizione la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile, tra l’altro, dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull’istanza (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, COGNOME, Rv. 271916 – 01, anche in motivazione).
La concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, invece, non implica affatto l’avvenuto ravvedimento del condannato, ma solo l’esistenza di elementi da cui desumere l’avvio di una revisione critica del comportamento e di un conseguente processo rieducativo. L’affidamento in prova Ł, appunto, il contesto entro il quale si può realizzare la progressione del condannato verso la sua completa risocializzazione.
Se Ł così, non Ł affatto incongrua la motivazione del rigetto dell’istanza di COGNOME che, a partire dal presupposto che evidentemente l’ammissione alla misura alternativa non integri già la prova di fatti positivi e costanti di ravvedimento, ritenga che, in assenza di elementi ulteriori, non possa prescindersi, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, dall’eventuale esito positivo dell’affidamento in prova.
Peraltro, la necessità che alla verifica dell’esito dell’affidamento debba provvedere il Tribunale di Sorveglianza, come previsto dall’art. 678, comma 1bis , cod. proc. pen., con un’autonoma delibazione sul punto significa che lo svolgimento della prova senza il verificarsi di eventi che ne abbiano determinato la revoca non basti a sancirne automaticamente l’esito positivo: ulteriore conferma, questa, che, essendo richiesto un accertamento del giudice sull’avvenuta rieducazione del reo, la mera ammissione alla misura alternativa non possa considerarsi ex se come una effettiva prova di buona condotta.
A tal proposito, deve osservarsi che nemmeno ha pregio la notizia, veicolata con il ricorso, secondo cui l’affidamento Ł cessato in data 21.4.2025 per effetto della concessione della liberazione anticipata, perchØ non risulta, nØ Ł stato dimostrato, che tale circostanza peraltro, nemmeno in questa sede documentata – fosse stata rappresentata e comprovata al Tribunale di Sorveglianza, la cui decisione, quindi, va apprezzata alla luce dei soli elementi che erano stati sottoposti al suo esame.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigattato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME