Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7066 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7066 Anno 2025
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 25/11/1967
COGNOME NOME nata a GUARDAVALLE il 03/09/1967
COGNOME NOME nato ad ANZIO il 27/11/1992
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 23/08/1994
avverso il decreto del 16/10/2024 della Corte d’appello di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
Lette le note di repliche depositate dal difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca presentata ex art. 28 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’interesse di NOME COGNOME e dei terzi NOME COGNOME (coniuge), NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli), rilevando l’inconsistenza dell’elemento di presunta novità costituito dalla sentenza di non doversi procedere per bis in idem pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in data 5 luglio 2023 rispetto alla valutazione della correlazione temporale tra l’acquisto dell’immobile effettuato dal coniuge nel 1996 e la pericolosità sociale accertata nel provvedimento di applicazione della misura ablatoria pronunciato dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 19 marzo 2019, confermato con decreto della Corte d’appello di Catanzaro del 17 febbraio 2021.
Ricorrono NOME COGNOME e i terzi NOME COGNOMEconiuge), NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli), a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME per il primo e il quarto, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME per la seconda e il terzo.
I ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto impugnato, denunciando la violazione di legge,
COGNOME NOME COGNOME
ALESSANDRO CENTONZE
R.G.N. 38824/2024
in riferimento all’articolo 28 d.lgs. n. 159 del 2011, e il vizio della motivazione riguardo all’originario difetto dei presupposti per l’applicazione della confisca sotto il profilo della ragionevole pertinenza cronologica, essendo sopravvenuto un provvedimento giudiziario che ha perimetrato la partecipazione associativa a partire dall’anno 2007, mentre l’acquisto risale al 1996.
In particolare, la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in data 5 luglio 2023, nel procedimento ‘Mythos’, costituisce fatto nuovo perchØ, nel dichiarare non luogo a procedere ex articolo 649 cod. proc. pen. perchØ, l’imputato era già stato giudicato per i medesimi fatti associativi ex art. 416bis cod. pen. con la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 marzo 2015 nel processo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha confermato che la partecipazione si sviluppa soltanto a decorrere dall’anno 2007, come appunto già stabilito nella sentenza pronunciata nel procedimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Sono, pertanto, venuti meno i presupposti originari del provvedimento di confisca che, facendo leva sulla pendenza del procedimento ‘Mythos’ che riguardava la partecipazione associativa dal 2001 era stato utilizzato per retrodatare la pericolosità sociale di NOME COGNOME all’epoca dell’acquisto effettuato dal coniuge del bene, poi, donato ai figli.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La difesa ha presentato memorie di replica con le quali insiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che presentano censure inammissibili, sono nel complesso infondati.
Il provvedimento impugnato, lungi dal violare la legge e dal presentare un’insufficiente o illogica motivazione, ha sottolineato che la valutazione di pericolosità sociale e di correlazione tra la stessa e il non giustificato incremento patrimoniale risulta accertata, dal provvedimento ablatorio definitivo, in forza di un complesso di elementi, tutti puntualmente descritti, che il ricorso omette di criticare, limitandosi a dedurre che la pronuncia liquidatoria pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in data 5 luglio 2023 abbia idoneità a limitare temporalmente la già accertata pericolosità.
L’assenza di una specifica critica a tali puntuali elementi, che hanno consentito di escludere la specifica rilevanza della richiamata pronuncia quanto a limitare l’estensione della accertata pericolosità sociale (fino a tutto il periodo che comprende l’incremento patrimoniale oggetto di confisca), determina l’inammissibilità delle doglianze proposte dai ricorsi con riguardo a tale aspetto.
¨ anche utile ricordare che avverso il provvedimento di confisca, poi divenuto definitivo, pronunciato dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 17 febbraio 2021, gli odierni ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la «violazione dell’art 4 d.lgs. 159/2011 quanto alla ritenuta pericolosità sociale, desunta dalle emergenze di due processi di merito, denominati il primo Itaca, definito con sentenza irrevocabile, ed il secondo Mithos ancora sub iudice . La Corte avrebbe omesso di rilevare che nel primo giudizio il ricorrente sarebbe condannato per fatti limitati al biennio 2009/2011; per il secondo vi sarebbe una parziale declaratoria di improcedibilità per il delitto associativo, derivante dall’apprezzamento dell’esito liberatorio della sentenza del GUP di Roma resa nel procedimento Appia, per cui nell’ambito del processo RAGIONE_SOCIALE vi sarebbe condanna solo per gli stessi fatti relativi al biennio 2009/2011, già ponderati nel primo giudizio», proponendo sostanzialmente i medesimi argomenti dei ricorsi in esame.
3.1. La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi (Sez. 5, n. 7787, del 13/12/2021, dep. 2022), aveva già precisato che: «occorre premettere che l’immobile oggetto di attuale confisca era stato restituito nel 2007 per la rilevata insussistenza, in grado di appello, di una ragionevole correlazione temporale tra la data di acquisto del bene – Novembre 1996 – da parte di
COGNOME NOME, moglie di COGNOME, e l’epoca di insorgenza della sua qualificata pericolosità sociale. La confisca di cui ora si discute Ł stata adottata, e confermata nel provvedimento impugnato, a seguito di una nuova proposta fondata su un elemento nuovo, ravvisato dai Giudici del merito nella sentenza di condanna definitiva nel processo Itaca nei confronti di COGNOME per il delitto ex art 416bis cod. pen.; pronunzia che ha ripercorso l’intera storia criminale del proposto, a partire dagli anni in cui egli era entrato a far parte del sodalizio co-diretto ed organizzato dal suocero NOME NOME, avendone NOME sposato la figlia negli anni 90, oltre che da NOME. I giudici della prevenzione hanno constatato la presenza di dati informativi non conosciuti in quanto non presenti in precedenza in atti, e non valutati nella precedente decisione, dai quali si desume che i delitti perpetrati dall’attuale ricorrente sin dai primi anni 90 erano chiaramente sintomatici della sua appartenenza all’associazione capeggiata dal suocero COGNOME NOME (si citano sul punto la detenzione di armi e il favoreggiamento di un mafioso latitante), come del resto gli era stato contestato con l’ordinanza cautelare emessa nel 1994, derivandone la logica conclusione che l’acquisto dell’immobile, avvenuto nel 1996, rientra in epoca in cui COGNOME era già pienamente inserito nel contesto mafioso».
3.2. Ebbene, risulta evidente che a supporto dell’istanza di revocazione i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le argomentazioni che erano già state ampiamente esaminate quando venne emesso il provvedimento ablatorio divenuto definitivo, senza dedurre critiche specifiche alla ratio decidendi del provvedimento oggi impugnato.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME