Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43513 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a QUALIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, della confisca di beni immobili, formalmente intestati alla predetta, disposta a seguito della condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. dal GUP del Tribunale di Napoli, in quanto relativa ai beni immobili acquistati dall’istante a titolo di donazione.
1.1. COGNOME La Corte territoriale rilevava il difetto di legittimazione in capo all’istante, atteso che i beni confiscati risultavano solo formalmente intestati alla COGNOME, ma riconducibili al condanNOME COGNOME NOME, unico legittimato ad esperire il rimedio della revocazione; evidenziava anche l’insussistenza del requisito della novità, considerato che la provenienza per donazione del bene confiscato era nota alla ricorrente quantomeno dalla data della sentenza di condanna, del 29/04/2015, con la conseguenza che la richiesta di restituzione andava proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione; peraltro, già in sede di incidente di esecuzione, il giudice aveva dichiarato inammissibile l’istanza. Infine sottolineava la Corte come, in ogni caso, l’istanza era stata presentata oltre il termine di sei mesi previsto per la proposizione dell’istanza di revocazione.
2.Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in relazione al difetto di legittimazione alla presentazione dell’istanza di revocazione: la COGNOME, in quanto formale titolare dei beni, era legittimata al compimento di atti giuridici in relazione a detti beni, e quindi anche a proporre istanza di revocazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della nozione di ex art. 630 cod. proc. pen.: richiamato il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 634 del 2001 “Pisano” sul concetto di prova nuova, ricomprendente anche le prove acquisite in giudizio ma non valutate neanche implicitamente, applicabile anche all’istituto della revocazione della confisca, il ricorrente ha censurato l’impugnata ordinanza laddove ha negato la novità della deduzione difensiva avanzata circa l’acquisto a titolo di donazione dei beni oggetti di confisca; deduzione già deAVV_NOTAIOa in sede di cognizione, ma non valutata dal Giudicante neppure implicitamente.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il ricorso è inammissibile.
COGNOME Avverso la confisca disposta in sede penale, come nel caso che ci occupa, non è esperibile il rimedio di cui all’art. 28 d. Igs 159 del 2011, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione.
Va data continuità al principio di diritto per cui la confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, COGNOME, Rv. 214358-01)
Ancora, è stato recentemente affermato che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 – 01).
Deve conclusivamente ritenersi che nel caso di specie la confisca direttamente conseguente alla condanna non possa essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio relativo alla penale responsabilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023