Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40694 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Taurianova il DATA_NASCITA, avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria – Sezione Misur prevenzione in data 27/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento n. 120/93 Provv. il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione dispose l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME cl ’50, della misura di prevenzione della sorvegllianza speciale di pubblica sicu nonché della confisca di diversi beni, tra i quali un terreno coltivato a uliv fabbricato rurale, censito al n.c.t. del comune di Cittanova (partita n. 10996, 22, particelle 15 e 16), di cui era formalmente proprietaria la sorella del pr NOME COGNOMECOGNOME in virtù di atto di acquisto da NOME COGNOME COGNOME rogito del NOME COGNOME in data 31/03/1988; immobile che però, secondo il Giudice della prevenzione, doveva, in realtà, ritenersi nella disponibilità del pr
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tenuto conto della «palese sperequazione» tra i redditi dichiarati e le acquis immobiliari e mobiliari effettuata dai proposti (oltre a NOME COGNOME, NOME COGNOME, marito dell’odierna ricorrente), tenuto conto, quanto a NOME COGNOME, che egli non era stato mai impegnato in alcuna stabile attività lavor né era stata chiarita la provenienza dei capitali iniziali da lui utiliz acquisizioni successive.
Il provvedimento di confisca fu, poi, confermato con successivo decreto 54/97, emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 10/01/19 nell’ambito del procedimento n. 112/94 R.G.M.P. Nel frangente, il Giudice secondo grado diede atto dell’elevato valore del complesso in question dell’assoluta mancanza di redditi leciti del proposto idonei a giustificarne l’a da ciò traendo il convincimento che si trattasse di beni acquisiti media reimpiego di proventi di illecita provenienza.
1.1. In data 6/04/2014 NOME COGNOME propose davanti al Tribunale d Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, un’istanza ch revoca del decre di confisca in relazione al predetto bene immobile. La richiesta, qualificata incidente di esecuzione in quanto ella non aveva partecipato al procedimento prevenzione, fu, però, rigettata dal Tribunale reggino. Secondo il Collegio, i non era stato provato quanto dedotto dalla COGNOME in ordine alla provenienza de provvista utilizzata per acquistare il terreno, dato che la dazione della som 29 milioni di lire da parte della suocera, NOME COGNOME, asserita utilizzata per l’acquisto, risultava da una mera dichiarazione della donante, alcun riscontro documentale. Inoltre, la provvista utilizzata per l’edificazi fabbricato – il cui valore superava quello del terreno, sicché il bene doveva confiscato per l’intero in base ai principi enunciati dalla giurisprude legittimità – appariva sproporzionata rispetto alla capacità reddituale occupanti, sicché essa doveva ritenersi nella disponibilità di NOME COGNOME, provento di illecita provenienza, non essendo il proposto mai stato impegnato alcuna stabile attività lavorativa. Inoltre, dovevano ritenersi generi dichiarazioni provenienti da vicini e conoscenti in ordine alla non riconducibili fabbricato allo stesso COGNOME, fermo restando che le stesse dovevano riten «in ogni caso superate dalle risultanze del verbale di esecuzione del sequest prevenzione».
La successiva impugnazione, riqualificata dalla Corte di appello come ricor per cassazione, fu dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte per difett procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.
1.2. Il 27/09/2018 NOME COGNOME ha presentato un nuovo incidente di esecuzione diretto a ottenere la revoca della confisca ai sensi dell’art. 7, 1423 del 1956, attraverso la prospettazione di una «prova nuova» consisten nella dimostrazione, offerta attraverso una consulenza contabile redatta dal
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NOME COGNOME, della disponibilità, in capo ai genitori, NOME COGNOME e NOME, della provvista economica necessaria a mutare l’originaria consistenza degli immobili che erano stati sottoposti a confisca. Secondo quanto, inoltre, dedotto, nell’originario giudizio di prevenzione non sarebbe stata accertata né la capacità economica dei coniugi COGNOME/NOME, né l’epoca di costruzione degli immobili, che in realtà sarebbero stati realizzati anteriormente all’accertata pericolosità sociale del proposto. Infine, sono state dedotte ulteriori prove nuove, costituite dalle sommarie informazioni rese da alcuni soggetti escussi dalla difesa, secondo i quali COGNOME si era trasferito dall’immobile oggetto di confisca sin dal 1987.
1.3. Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 13/03/2019 ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che non fossero stati dedotti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenza.
1.4. In data 28/05/2019, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di inammissibilità; e con ordinanza n. 31212/2020 del 18/09/2020 la Suprema Corte ha riqualificato l’impugnazione come ricorso in appello, trattandosi di decisione emessa in riferimento alla disciplina dettata, in materia di revoca ex tunc della misura di prevenzione, dall’art. 1, legge n. 1423 del 1956.
1.5. Con decreto in data 27/01/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria Sezione Misure di prevenzione ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 13/03/2019, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca dell’immobile disposta con decreto n. 120/1993 nei confronti cli NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che la Corte di appello di Reggio Calabria abbia rigettato l’istanza di revoca della confisca sulla base di una erronea interpretazione del concetto di «prova nuova», nella specie consistente in una consulenza fondata su documenti mai prodotti nel giudizio di prevenzione, che la ricorrente sarebbe stata nell’impossibilità di dedurre in precedenza. Secondo la difesa, invero, detto concetto sarebbe corrispondente a quello previsto nel procedimento di revisione ex artt. 630 e ss. cod. proc. pen., sicché sarebbero «prove nuove» anche quelle acquisite ma non valutate, neppure in maniera implicita, nell’originario procedimento, indipendentemente dal comportamento colposo eventualmente
tenuto dal proposto, che non le abbia dedotte nel corso di esso. In questa prospettiva, la consulenza contabile redatta dal AVV_NOTAIO, ricostruttiva delle attività economiche e finanziarie della richiedente e del suo nucleo familiare di origine, sarebbe stata prodotta in sede di revocazione in ragione della materiale impossibilità di farlo precedentemente, non essendo NOME COGNOME intervenuta nell’originaria procedura di prevenzione. Ed erronea sarebbe la valutazione compiuta dal Giudice di merito circa il suo carattere di novità, che riguarderebbe non la consulenza in quanto tale, bensì la ricostruzione patrimoniale dalla stessa scaturita e, soprattutto, i dati di bilancio ad essa allegati e mai valuta nel procedimento di prevenzione. Infatti, nel corso di esso il Collegio si sarebbe soffermato sul fatto che NOME COGNOME non fosse mai stato impegnato in una stabile e redditizia attività lavorativa e che non fosse mai stata chiarita l provenienza dei capitali iniziali utilizzati per i singoli investimenti; senza che es avesse posto alla sua attenzione alcun elemento relativo alla reale capienza patrimoniale della famiglia di origine e, in particolare, dei genitori, NOME COGNOME e NOME, e della sorella NOMENOME NOME fini della individuazione della provvista utilizzata per la ristrutturazione del fabbricato adibito a civile abitazion
Quanto, poi, alla mancata produzione dei contenuti della consulenza nel corso dell’originario giudizio di prevenzione, la mancata partecipazione ad esso da parte di NOME COGNOME non le avrebbe consentito di rinvenire i mezzi per dimostrarli. Né rileverebbe la circostanza che NOME COGNOME e NOME avessero partecipato (quali terzi) al procedimento applicativo della misura patrimoniale e che, dunque, i dati contabili che li riguardavano fossero ben conoscibili da costoro, posto che la mancata partecipazione ad esso da parte di NOME COGNOME non le avrebbe consentito di rinvenirli prima della recente istanza di revocazione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606,, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. con riferimento all’assenza di motivazione relativamente alle doglianze difensive circa la mancanza dei presupposti per l’adozione della misura ablativa.
In particolare, benché la difesa avesse precisato che la mancata produzione dei dati patrimoniali nel giudizio originario non potesse essere addebitata alla NOME, non potendo la negligenza del proposto e dei terzi interessati riverberarsi sul requisito della novità della consulenza contabile e che anche in occasione dell’incidente di esecuzione ella non era stata nelle condizioni di proporre gli elementi probatori successivamente dedotti mediante la consulenza tecnica, attestante la piena capacità economica di NOME COGNOME e di NOME COGNOME rispetto alla realizzazione degli immobili oggetto di confisca e che questi ultimi non fossero in uso a NOME COGNOME, il provvedimento impugnato non avrebbe reso motivazione alcuna rispetto a quanto dedotto, con conseguente violazione della citata disposizione codicistica. In particolare, la Corte di appell
non avrebbe considerato che, dal 1973 i componenti del nucleo familia avrebbero avuto un reddito complessivo superiore al reddito medio desumibile d dati ISTAT; e che i coniugi COGNOME avrebbero ottenuto due finanziamenti banca di 24.000.000 lire nell’ottobre 1974 e di 563.000.000 lire il 1.6/04/1982. Ci unitamente alla consulenza ingegneristica inerente al cosi:o di costruzi all’epoca di realizzazione degli immobili in confisca, avrebbe dovuto condurr sovvertire le determinazioni del Tribunale di Reggio Calabria, acriticame confermate senza indicare il percorso logico-giuridico seguito.
Sotto altro profilo, la difesa si duole della mancata risposta, da pa Collegio di appello, in relazione alla prospettata sufficienza della mera alleg di fatto, di situazioni o eventi idonei a indicare la lecita provenienza dei ben alla luce dell’impossibilità di richiedere la prova documentale di acquisti av in un’epoca nella quale le prassi di pagamento privilegiavano il trasferiment contanti, nel quadro di una generale ampiezza, riconosciuta dalla giurisprude degli strumenti probatori fruibili dal terzo interessato per sovvertire la pres relativa di fittizia intestazione di beni.
In data 13/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chies declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che NOME COGNOME COGNOME COGNOME estranea al procedimento di prevenzione che aveva condotto alla confisca dell’immobile cui assume essere la proprietaria esclusiva, non essendo stata citata ritual nel relativo giudizio. Correttamente, dunque, il Tribunale reggino aveva qualifi come incidente di esecuzione la sua originaria richiesta di revoca della mi ablativa, avuto riguardo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cu legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca dispo ai sensi dell’art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575 deve essere riconosciuta soltanto a colui il quale abbia partecipato al procedimen prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre il terzo intere che non vi abbia partecipato può fare valere l’inefficacia, nei suoi confronti confisca mediante incidente di esecuzione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, d 2007, Auddino, Rv. 234956 – 01). Altrettanto condivisibilmente, una volta c l’incidente di esecuzione è stato deciso con pronuncia non più sogget impugnazione, la posizione di NOME COGNOME è stata assimilata a quella di col
i quali avevano, invece, partecipato all’originario giudizio di prevenzione, sicché la nuova richiesta intesa a ottenere la revoca della confisca è stata assoggettata al regime dettato dall’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, che subordina l’istanza caducatoria alla sussistenza di elementi nuovi. Diversamente opinando, al terzo interessato che non abbia partecipato al giudizio di prevenzione sarebbe sempre consentito proporre nuovi incidenti di esecuzione anche rispetto a circostanze o argomenti privi di qualunque elemento di novità, con l’unico limite costituito dal fatto che non venga riproposta la stessa domanda, secondo la previsione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e ciò a discapito di evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici.
3.1. Quanto all’ipotesi, qui in rilievo, nella quale la richiesta di revocazione s stata presentata in ragione della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di una tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01). Ciò in quanto la revoca ex art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la
3. L’art. 28, d.lgs. n. 150 del 2011, rubricato «revocazione della confisca», stabilisce che la relativa richiesta può essere presentata, nelle forme previste dagli artt. 630 e seguenti cod. proc. pen., al solo fine di dimostrare il difetto originar dei presupposti per l’applicazione della misura: «a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in nodo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto pre dalla legge come reato» (comma 1). Inoltre, la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi indicati, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile (comma 3). Ciò significa che il richiedente deve indicare quando abbia acquisito contezza di una delle situazioni che lo legittimano alla relativa istanza e, nel caso in cui il termine semestrale sia decorso, deve indicare anche per quale ragione a lui non imputabile tale termine non sia stato rispettato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
revocazione prevista dall’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non po costituire lo strumento per riaprire il procedimento di prevenzione ormai conc in ragione dell’allegazione di prove che il proposto e i terzi interessati av potuto e dovuto allegare tempestivamente. Tale soluzione si impone sia per previsione di un termine massimo, a pena di inammissibilità, per la richies revocazione della confisca definitiva; sia per il ricorso, da parte del legis termini specifici, quali quello di «scoperta di prove nuove decisive», incompat con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da part dell’interessato o con un suo atteggiamento meramente omissivo, dovendo la mancata deduzione essere riferibile all’impossibilità di provvedere altriment la riscontrata sussistenza di una «causa a lui non imputabile».
3.2. Dunque, la tesi difensiva, già prospettata in occasione del giudiz merito e ribadita con l’odierno ricorso, secondo cui nella nozione di «prova nuo andrebbero incluse anche le prove acquisite e non valutate, nonché quel deducibili, ma non dedotte, si pone in irriducibile contrasto con l’indicazione Sezioni unite della Corte di cassazione, di tal che la relativa prospettazion ritenersi manifestamente infondata in quanto contraddetta da un orma consolidato indirizzo interpretativo di segno opposto.
Tanto premesso, va ulteriormente rilevato che l’elemento probator asseritamente «nuovo» è stato identificato dal ricorso nei documenti utilizzat consulente di parte per dimostrare che la condizione economica dei genitori NOME e del fratello NOME era compatibile con la realizzazione de immobili presenti sul fondo alla stessa intestato e sottoposti alla confisca d chiede la revocazione: documenti quali la consulenza ingegneristica inerente costo di costruzione e all’epoca di realizzazione degli immobili; i certif residenza e di famiglia; gli atti inerenti alla ditta intestata ai genitori d le dichiarazioni dei redditi dei predetti.
4.1. Tali documenti, tuttavia, secondo quanto riportato nel provvedimento og impugnato sarebbero preesistenti all’incidente di esecuzione, di tal che ess avrebbero potuto essere allegati alla prima istanza di revoca da parte della interessata, presentata nel 2014. Sul punto, la difesa ha dedotto che afferendo alla posizione di altri soggetti ed essendo, quindi, nella disponibilit stessi, non avrebbero potuto essere utilizzati prima dall’odierna ricorrente.
Tuttavia, tale prospettazione, essenziale per evitare di incorrere nella san di inammissibilità, risulta solo genericamente articolata, fondandosi su una va del tutto indimostrata affermazione circa le differenti prassi nei paga all’epoca seguite, la quale peraltro non spiega in che modo la difficoltà di r la documentazione sarebbe ora venuta meno; e non emergendo nemmeno, dall’odierno ricorso, l’epoca in cui essi sarebbero pervenuti alla parte priva
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4.2. Ma soprattutto, e il rilievo assume un carattere decisivo, detti documenti sono funzionali, nella prospettazione difensiva, a un mutamento radicale della causa petendi, di cui il decreto impugnato ha affermato, tutt’altro che illogicamente, l’evidente strumentalità.
Invero, mentre il petitum, consistente nell’adozione di un provvedimento che disponga la caducazione della statuizione di confisca, è rimasto sostanzialmente identico, la relativa causa petendi, costituita dalle ragioni in fatto e in diritto che fondano la pretesa della terza interessata, è stata sottoposta a un singolare mutamento. Mentre in sede di incidente di esecuzione, la richiesta era stata fondata sui principi in materia di accessione, affermando che la titolarità del fondo, acquistato grazie alla donazione di una somma in denaro da parte della suocera, avrebbe determinato la proprietà anche sulle opere edificatorie sullo stesso realizzate (superficies solo caedit), la richiesta di revocazione ha completamente mutato la prospettiva giuridico-fattuale dellla pretesa azionata. Dinnanzi alla condivisibile applicazione, da parte della Corte di appello, del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886 – 01), secondo cui la confisca di un edificio si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima, la richiesta di revocazione ha modificato radicalmente la causa petendi, cercando di argomentare la fallacia del giudizio di riferibilità dell’acquisito agli illeciti profitti conseguiti da NOME COGNOME, per la prima volta, la versione secondo cui le opere avrebbero potuto essere realizzate con le risorse messe a disposizione dei genil:ori della ricorrente, NOME COGNOME e NOME, o finanche con quelle dello stesso proposto, che si asserisce essere niente affatto sproporzionate al valore di esse.
Ma è evidente che una siffatta operazione non può consentirsi, dal momento che, diversamente, la revocazione perderebbe il suo carattere di strumento eccezionale di impugnazione destinato a essere esercitato quando la parte venga a conoscenza di circostanze alla stessa ignote e suscettibili di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, per diventare il comodo veicolo di callide manovre difensive da realizzare attraverso una parcellizzazione delle proprie legittime ragioni, in una sequenza potenzialmente inesauribile di nuove istanze. Ciò che non può ammettersi in termini generali e taritomeno nel caso in esame, atteso che la odierna prospettazione difensiva sottende che, del tutto inverosimilmente, NOME COGNOMECOGNOME non avendo mai dedotto prima la circostanza, non fosse a conoscenza del fatto che i lavori di realizzazione delle opere edili sul fondo di sua proprietà fossero stati finanziati dai genitori o da fratello.
4.3. In ogni caso, l’ordinanza ha posto in rilievo come non potessero considerarsi quali elementi nuovi le dichiarazioni testimoniali rese da conoscenti e
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da vicini di casa dei familiari di NOME COGNOME in ordine al tempo della disponibilit dei beni, essendosi al cospetto di prove preesistenti al primo incidente di esecuzione, già prese in esame in quel frangente e ritenute «generiche in quanto non circostanziate anche temporalmente».
Manifestamente infondata è, poi, la censura di omessa motivazione svolta con il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta la mancata risposta in relazione ad alcune osservazioni critiche che, se debitamente considerate, avrebbero consentito di superare la presunzione di fittizia intestazione. Al contrario, la Corte territoriale ha avuto cura di mettere in evidenza come gli elementi dedotti fossero inidonei a dimostrare la mancanza dei presupposti della confisca. Sul punto, il ricorso si configura come meramente reiterativo e non fornisce alcuna risposta alla considerazione svolta dalla Corte di appello in ordine alla insufficienza delle risorse nella disponibilità dei due genitori rispetto al cos di costruzione del solo fabbricato principale insistente sui terreni confiscati, stimato dallo stesso consulente di parte in 180-200.000.000 lire, al lordo dei costi di mantenimento del nucleo familiare di origine, avendo NOME COGNOME dichiarato, prima del decreto di sequestro, redditi per 5.203.000 lire, relativamente al solo 1995, e la NOME redditi complessivi per poco più di 110.000.000 di lire.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata Jn 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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