Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28531 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28531 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 12/03/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto n. 43 in data 15 dicembre 2021, il Tribunale di Milano aveva accertato la pericolosità sociale di NOME COGNOME ai sensi dell ‘ art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose in ragione della commissione di vari episodi di evasione fiscale e, per l ‘ effetto, aveva disposto la confisca del suo intero patrimonio, comprensivo della RAGIONE_SOCIALE a sua volta proprietaria, per il 98%, delle quote della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ), cui la RAGIONE_SOCIALE aveva versato, tra novembre e dicembre 2013, somme per complessivi 1.409.585 euro, provenienti dalla vendita di vetture di lusso e utilizzate per consentire l ‘ acquisto, da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE , di un appartamento sito in Vigevano, INDIRIZZO e di azioni della RAGIONE_SOCIALE Dalla successiva vendita di tali azioni era stata, poi, ricavata la somma di 675.520,04 euro, giacente sul conto intestato alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , ma ritenuta nella disponibilità di Scandurra, la quale, di conseguenza, era stata sottoposta a confisca unitamente al predetto immobile sito in Vigevano, mentre il capitale sociale della stessa RAGIONE_SOCIALE , come detto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE , non era stato sottoposto ad alcuna misura ablativa. In questa prima fase del giudizio, mentre la RAGIONE_SOCIALE non vi aveva partecipato, la RAGIONE_SOCIALE si era ritualmente costituita quale terza interessata.
1.1. Con decreto 13 giugno 2023, emesso all ‘ esito del giudizio di secondo grado nei confronti di Scandurra, nel corso del quale la RAGIONE_SOCIALE era invece intervenuta come terza interessata, la Corte territoriale aveva annullato la confisca dei beni di proprietà di quella società perché adottata in carenza di potere del primo Giudice, avendo il Pubblico ministero rinunciato all ‘ azione nei confronti di essa. Su tali basi la Corte di appello dispose la restituzione delle autovetture non ancora cedute e, al contempo, della somma di 30.200 euro derivante dalla vendita di alcuni veicoli della società da parte dell ‘ amministratore giudiziario.
1.2. Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE aveva cercato di ottenere la restituzione delle somme ricavate dalla vendita giudiziaria di tali autovetture, ma l ‘ amministratore giudiziario aveva opposto la compensazione tra il relativo credito e i debiti del preposto.
1.3. A seguito di tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto un incidente di esecuzione con il quale chiedeva la declaratoria di nullità della vendita giudiziaria delle due autovetture sequestrate di cui era stata ordinata la restituzione, nonché il versamento delle somme ricavate dalla vendita giudiziaria di tali veicoli e di quelle indebitamente compensate con il debito del proposto. La Corte di appello, pronunciandosi sull’istanza c on ordinanza in data 23 settembre 2024, dichiarò che il giudicato di prevenzione non aveva comportato la compensazione di crediti vantati dagli amministratori nei confronti di NOME COGNOME con crediti
spettanti alla RAGIONE_SOCIALE disponendo che la restituzione a quest ‘ ultima delle due autovetture ormai vendute dall ‘ amministrazione giudiziaria avesse luogo per equivalente, mediante il versamento, a suo favore, di 54.400 euro.
1.4. Successivamente, la Difesa della RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto istanza di revocazione della confisca, fondata sulla nuova prova costituita dalla citata ordinanza della Corte di appello emessa in sede di incidente di esecuzione. Invero, la circostanza che fosse stato disposto l ‘ annullamento della confisca nei confronti di tale società avrebbe impedito di ritenere accertato che la RAGIONE_SOCIALE , di proprietà dell ‘ RAGIONE_SOCIALE al 98%, fosse riconducibile a Scandurra, né che fosse illecita la provvista utilizzata per il finanziamento della RAGIONE_SOCIALE utilizzato per l’acquisto delle azioni della RAGIONE_SOCIALE e dell ‘ immobile di INDIRIZZO a Vigevano.
1.5. Con decreto in data 12 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di revocazione sul rilievo che l ‘ ordinanza emessa in sede di incidente di esecuzione non integri alcuna delle ipotesi previste dall ‘ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. Infatti, doveva escludersi che la situazione dedotta fosse riconducibile al comma 1, lett. b ), posto che il Giudice dell ‘ esecuzione si sarebbe limitato a dare esecuzione al decreto che aveva disposto l ‘ annullamento della confisca delle autovetture della RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della rinuncia, da parte del Pubblico ministero, alla richiesta di misura di prevenzione nei confronti di quella società. Né poteva ritenersi configurabile l ‘ ipotesi contemplata dal comma 2 dell ‘ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, non avendo l ‘ ordinanza dimostrato alcunché in merito al difetto originario dei presupposti per la applicazione della misura.
La società RAGIONE_SOCIALE in persona del suo rappresentante pro tempore NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello per il tramite del suo Difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. COGNOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza della motivazione, per motivazione apparente, circa l ‘ insussistenza delle condizioni per la revocazione della confisca per difetto originario dei presupposti di legge di cui all ‘ art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
2.1. La declaratoria d ‘ inammissibilità de plano violerebbe il comma 2 dell ‘ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che il provvedimento ablatorio sarebbe inficiato da un difetto originario di base legale con riguardo al capo della confisca relativo ai cespiti della RAGIONE_SOCIALE controllata dalla RAGIONE_SOCIALE e ritenuta nella «disponibilità» di Scandurra. La Corte di appello aveva annullato il capo della confisca sull ‘ intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE e sul relativo compendio
aziendale, perché adottata «in carenza di potere del giudice di primo grado» in ragione alla rinuncia del Pubblico ministero all ‘ azione di prevenzione nei confronti della società. Indi, con decreto del 23 settembre 2024, la Corte di appello, adita incidentalmente dalla società monegasca, aveva annullato la compensazione tra il credito della RAGIONE_SOCIALE , generato dalla vendita all ‘ asta di alcune vetture, e il debito di Scandurra, sul presupposto che il giudicato di prevenzione non avesse comportato un accertamento della configurabilità di simulazioni soggettive e d ‘ interposizioni fittizie rispetto a rapporti giuridici sostanzialmente facenti capo al proposto. In questo modo, l ‘ intervento incidentale della Corte di appello avrebbe attestato, diversamente da quanto accertato dal Tribunale di Milano, che Scandurra non aveva la disponibilità della RAGIONE_SOCIALE , sicché la confisca del compendio aziendale della RAGIONE_SOCIALE , partecipata al 98% dalla RAGIONE_SOCIALE , sarebbe rimasta priva di base legale, posto che il primo provvedimento aveva ritenuto che la somma di 675.520,04 euro sul conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE fosse il residuo del finanziamento soci versato, tra novembre e dicembre 2013, dalla RAGIONE_SOCIALE a partire dalla vendita di autovetture di lusso, estero su estero, da ritenersi frutto di attività illecita alla stregua delle indagini svolte ai sensi dell ‘ art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Pertanto, accertata l ‘ insussistenza della natura illecita dell ‘ attività di impresa che aveva generato la provvista finanziaria, non potrebbe in ogni caso procedersi alla confisca di beni di proprietà di terzi soggetti estranei alla pericolosità sociale del proposto.
Secondo la Corte territoriale, tuttavia, il provvedimento emesso nell ‘ incidente di esecuzione non integrerebbe alcuna delle ipotesi dell ‘ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 e, in particolare, quella prevista dal comma 2. La Corte dimenticherebbe che la confisca dei beni della RAGIONE_SOCIALE era stata disposta dal Tribunale in ragione della disponibilità di essa in capo a Scandurra, giacché costituita e finanziata con provviste provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE , parimenti ritenuta nella sua disponibilità. Così, nell ‘ impostazione della Corte territoriale, da una parte, si ammetterebbe che la RAGIONE_SOCIALE non fosse nella disponibilità di Scandurra; e dall ‘ altra, si affermerebbe la disponibilità in capo al proposto del bene intestato al terzo.
In realtà, l ‘ incidente di esecuzione, rispondente «alla finalità di stabilire nell ‘ interesse della giustizia il concreto contenuto dell ‘ esecuzione» (Corte cost., n. 45 del 10 febbraio 1997), avrebbe chiarito il «contenuto» del giudicato di prevenzione nei confronti di Scandurra, escludendo che la relativa ablazione potesse estendersi ai beni della RAGIONE_SOCIALE , non riconducibile al proposto e provocando una irrimediabile contraddizione interna al giudicato laddove, dapprima si affermerebbe la riconducibilità della RAGIONE_SOCIALE a Scandurra per il tramite della disponibilità della RAGIONE_SOCIALE salvo poi escluderla.
2.2. Sotto altro profilo, si deduce che la RAGIONE_SOCIALE , titolare del 98% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE , cancellata d ‘ ufficio ai sensi dell ‘ art. 2490 cod. civ. dal registro delle imprese, sarebbe legittimata ad agire per il recupero dei beni aziendali della controllata, essendosi al cospetto di un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, essendo ragionevole ipotizzare che, venuto meno il vincolo societario, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni a essere imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale, quali gli «eredi» della società per i crediti «non compresi nel bilancio di liquidazione» o, come nella specie, positivamente riconosciuti e definitivamente accertati in data successiva alla cancellazione, per i quali nascerà un regime di contitolarità. Peraltro, l ‘ azione di revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 non avrebbe potuto essere esercitata dal liquidatore in quanto sopravvenuta.
2.3. Il ricorso deduce anche la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 4 del Protocollo 7 Addizionale alla Convenzione Edu.
L ‘ affermazione della Corte territoriale secondo cui l ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione non può integrare nessuno dei casi di revocazione, non farebbe buon governo dell ‘ art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che delineerebbe una «fattispecie aperta», consentendo la revocazione in ipotesi diverse da quelle previste dal comma 1, purché riconducibili a fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca pur senza essere una «prova nuova», come nel caso del comma 1. Ciò perché l ‘ essenza del giudizio revocatorio sarebbe quella di prendere atto del novum potenzialmente incidente sul giudicato e di effettuare, con ampi poteri cognitivi, un «nuovo giudizio» che tenga conto del portato probatorio preesistente e dei fatti sopravvenuti. Siffatta linea interpretativa sarebbe l ‘ unica opzione coerente con l ‘ art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, che consente la riapertura del processo, conformemente alla legge dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente siano in grado di inficiare la sentenza intervenuta (così Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, in motivazione).
Nel caso in esame, la domanda di revocazione si fonderebbe sull ‘ emersione di un «fatto giuridico», rectius l ‘ accertamento incidentale, a seguito del quale il provvedimento di confisca sarebbe da ritenersi illegale. Ed evidente sarebbe l ‘ errore di diritto della Corte territoriale ove, accomunando la previsione del comma 2 dell ‘ art. 28 a quella del comma 1 e sovrapponendone i relativi presupposti, avrebbe privato di significato giuridico la «fattispecie aperta» dello strumento revocatorio, così indebitamente sottraendo alla propria giurisdizione la verifica della denunciata illegalità del provvedimento di confisca del quale si è chiesta la revocazione.
In data 24 maggio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L ‘ art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rubricato «revocazione della confisca», prevede un rimedio straordinario per le misure di prevenzione patrimoniali definitivamente applicate, il quale è esperibile esclusivamente al fine di dimostrare la mancanza ab origine dei relativi presupposti, sicché esso non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo giudizio su elementi di fatto che sono già stati valutati nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dai commi 1 e 2 dell ‘ art. 28 (Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286450 – 01).
2.1. Nel dettaglio l ‘ art. 28 stabilisce, al comma 1, che la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, ai sensi del comma 1: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l ‘ esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato; nonché, secondo la previsione del comma 2, al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l ‘ applicazione della misura.
2.2. Il rapporto tra le ipotesi delineate dai due commi dell ‘ art. 28 è stato, nel tempo, controverso, essendosi affermate, nella giurisprudenza di legittimità, due opzioni fondamentali.
Secondo un primo indirizzo, la funzione del comma 2 dell ‘ art. 28 sarebbe quella di impedire che la richiesta di revocazione si risolva nella mera prospettazione di un novum che non sia in grado di dimostrare il difetto originario dei presupposti dell ‘ ablazione, sicché essa, in definitiva, nulla finirebbe per aggiungere a ciò che già si ricava dalla disciplina dei casi di revocazione dettata dal comma 1 (per questa prospettiva Sez. 1, n. 21958 del 06/07/2020, Marzo, Rv. 279374 – 01).
Una diversa impostazione, invece, amplia i casi di revocazione a tutti i casi in cui, a prescindere dalla integrazione delle specifiche ipotesi di cui al primo comma dell ‘ art. 28 cit., sia dimostrabile, per fatti sopravvenuti, la carenza originaria dei
presupposti della confisca di prevenzione (Sez. 2, n. 33641 del 13/10/2020, COGNOME, in motivazione).
Quest ‘ ultima opinione ha ricevuto l ‘ avallo delle Sezioni unite, le quali hanno motivato l ‘ adesione al relativo indirizzo interpretativo rilevando, in primo luogo, il tenore letterale della disposizione, che, nel suo incipit («in ogni caso …»), delinea una «fattispecie aperta», idonea a individuare ipotesi diverse da quelle espressione di elementi fattuali – delineate dal comma 1, purché si tratti di situazioni dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca: e, in secondo luogo, sul piano sistematico, il riconoscimento alla disposizione in esame di un significato normativo di cui, altrimenti, sarebbe priva (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, in motivazione).
Il ricorso ritiene che l ‘ ordinanza della Corte di appello di Milano in data 23 settembre 2024, resa ai sensi dell ‘ art. 666 cod. proc. pen., la quale ha escluso la possibilità di compensazione tra i debiti di Scandurra e i crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE e ha disposto la restituzione alla società delle autovetture di sua proprietà, integri una delle ipotesi di revocazione previste dall ‘ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale assunto è però infondato.
3.1. Invero, deve escludersi che l ‘ ordinanza che ha accolto l ‘ incidente di esecuzione possa configurare, tecnicamente, una «prova nuova», non costituendo essa un elemento fattuale incompatibile con il compendio posto a fondamento del provvedimento ablatorio, quanto un elemento puramente valutativo, peraltro avente, come meglio si dirà, un oggetto totalmente differente, ovvero la non compensabilità di rapporti di debito/credito riferibili a soggetti differenti.
In secondo luogo, il provvedimento emesso in sede di esecuzione non può rientrare nemmeno nell ‘ ipotesi prevista dalla lett. b ) del comma 1, non essendosi al cospetto di sentenze definitive che abbiano accertato fatti incompatibili con quelli alla base della confisca. In disparte l ‘ inidoneità dell ‘ incidente di esecuzione a rientrare nella nozione di sentenza irrevocabile, deve ribadirsi che la statuizione che ne costituiva oggetto nel caso di specie non era sovrapponibile a quella del provvedimento di confisca, sicché non poteva riconoscersi ad essa alcuna idoneità ad escludere l ‘ esistenza dei fatti posti a fondamento della misura ablatoria.
Del pari, il provvedimento in questione non ha pacificamente accertato la falsità di alcun fatto, sicché nemmeno l ‘ ipotesi contemplata dalla lett. c ) del comma 1 dell ‘ art. 28 può ritenersi configurabile.
3.2. Venendo, indi, alla fattispecie prevista dal comma 2, come condivisibilmente affermato dalla Corte di appello di Brescia l ‘ ordinanza che ha accolto l ‘ incidente di esecuzione della RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi rilevante ai fini della dimostrazione del difetto originario dei presupposti per l ‘ applicazione della misura.
Infatti, pur accedendo a una interpretazione del comma 2 dell ‘ art. 28 diversa da quella accolta dal provvedimento impugnato, non può non rilevarsi come, nell ‘ originario procedimento di prevenzione, la posizione della RAGIONE_SOCIALE , che si era costituita nel solo giudizio di appello, fosse stata definita favorevolmente alla terza interveniente, con l ‘ annullamento della confisca disposta nei suoi confronti per la mancata partecipazione al procedimento di primo grado. Pertanto, il Giudice dell ‘ esecuzione, adito per la restituzione dei beni che, ad onta della statuizione già contenuta nel decreto di secondo grado, erano rimasti nella disponibilità degli amministratori giudiziari, si era limitato a ribadire l ‘ obbligo restitutorio e ad affermare l ‘ illegittimità della compensazione che era stata opposta dagli stessi amministratori. Dunque, il provvedimento indicato dalla società ricorrente a sostegno della richiesta di revocazione non ha alcuna connessione con l ‘ odierno thema decidendum , non avendo il medesimo avuto alcuna efficacia costitutiva sulla situazione giuridica controversa, ma essendosi limitato a riconoscere quanto già sarebbe stato accertabile dal giudizio di prevenzione e che avrebbe potuto essere dedotto specificamente in quel procedimento da parte della Medicea .
Giova, infatti, osservare che, nel procedimento di prevenzione, i beni formalmente intestati alla Medicea oggetto di confisca erano stati soltanto l ‘ appartamento di Vigevano e la somma di 675.520,04 euro sul conto di quella società e non già le quote della società stessa, di proprietà, per il 98%, della RAGIONE_SOCIALE Dunque, le doglianze relative all ‘ ablazione di quei cespiti avrebbero dovuto essere articolate, o dalla stessa Medicea , siccome formalmente intestataria degli stessi; o da NOME Scandurra, in quanto ritenuto il reale proprietario di essi ovvero colui che ne aveva, di fatto, la disponibilità. Rispetto a tali beni, invece, la RAGIONE_SOCIALE era formalmente estranea, sicché il provvedimento con cui la Corte di appello di Milano aveva annullato la confisca dei beni di tale società e ne aveva disposto ad essa la restituzione non aveva prodotto alcun effetto giuridico sui beni intestati alla Medicea , nei cui confronti il decreto di confisca appellato era stato, invece, confermato. E ove, come parrebbe dalla lettura del decreto emesso dalla Corte di appello, la RAGIONE_SOCIALE avesse dedotto, con il suo atto di intervento, anche la volontà di «giustificare le somme utilizzate per l ‘ acquisto delle quote della RAGIONE_SOCIALE nonché (…) il finanziamento a RAGIONE_SOCIALE », l’eventuale omesso pronunciamento sul punto avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di legittimità. Ciò in quanto, come detto, l’istituto della revocazione non può consistere in uno strumento attraverso il quale aggirare gli ordinari strumenti di impugnazione, consistendo lo stesso, come già osservato, in un mezzo straordinario di impugnazione attivabile solo in presenza del sopravvenire di situazioni non deducibili nell’ordinario giudizio di prevenzione.
In questa prospettiva, pur ritenendosi che la RAGIONE_SOCIALE sia subentrata alla RAGIONE_SOCIALE nella titolarità dei relativi rapporti giuridici in conseguenza della sua estinzione, non può certo ipotizzarsi che essa possa far valere, ora per allora, l ‘ insussistenza delle condizioni per l ‘ applicazione di una misura di prevenzione in assenza di fatti nuovi, che devono essere costituiti, analogamente a quanto ritenuto per le cd. prove nuove, da eventi sopravvenuti alla conclusione del procedimento di prevenzione ovvero da accadimenti preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo che la misura è divenuta definitiva, ma non da fatti deducibili e non dedotti nell ‘ ambito del suddetto procedimento, salvo che l ‘ interessato dimostri l ‘ impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707 – 01). Nel caso di specie, la circostanza idonea a dimostrare l ‘ insussistenza delle condizioni per la confisca dei beni di proprietà della Medicea , ovvero la mancata dimostrazione della loro riferibilità al proposto, ben avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, oltre che dallo stesso COGNOME, anche dalla Medicea , che aveva partecipato ad entrambi i gradi del giudizio di prevenzione. Ciò che non risulta essere stato fatto, senza che siano state dedotte, con l ‘ odierno ricorso, le ragioni di forza maggiore per le quali la prospettazione di esse non sia avvenuta in quello specifico contesto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24 giugno 2025