Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43512 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, della confisca di 250/1000 dell’immobile sito in Giugliano in Campania INDIRIZZO, INDIRIZZO, disposta, in sede di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. dal GUP del Tribunale di Napoli.
1.1. La Corte territoriale evidenziava l’insussistenza del requisito della novità degli elementi rappresentati (l’essere stato il bene immobile acquistato dall’istante a titolo successorio), considerato che sia al momento del sequestro che al momento della confisca l’istante era a conoscenza della provenienza ereditaria del bene appreso; peraltro, già in sede di incidente di esecuzione, il giudice aveva dichiarato inammissibile l’istanza. Ancora sottolineava la Corte come, in ogni caso, l’istanza era stata presentata oltre il termine di sei mesi previsto per la proposizione dell’istanza di revocazione.
2.Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della nozione di ex art. 630 cod. proc. pen.: richiamato il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 634 del 2001 “Pisano” sul concetto di prova nuova, ricomprendente anche le prove acquisite in giudizio ma non valutate neanche implicitamente, applicabile anche all’istituto della revocazìone della confisca, il ricorrente ha censurato l’impugnata ordinanza laddove ha negato la novità della deduzione difensiva avanzata circa l’acquisto a titolo successorio dei beni oggetti di confisca; deduzione già deAVV_NOTAIOa in sede di cognizione, ma non valutata dal Giudicante neppure implicitamente.
COGNOME Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME Il ricorso è inammissibile.
1.1. Avverso la confisca disposta in sede penale, come nel caso che ci occupa, non è esperibile il rimedio di cui all’art. 28 d. Igs 159 del 2011, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione.
Va data continuità al principio di diritto per cui la confisca disposta ai sensi 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356)
con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere .dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, COGNOME, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, COGNOME, Rv. 214358-01)
Ancora, è stato recentemente affermato che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 – 01).
Deve conclusivamente ritenersi che nel caso di specie la confisca direttamente conseguente alla condanna non possa essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio relativo alla penale responsabilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023