Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42682 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42682 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a SAN COGNOMES (ARGENTINA) il il
29/09/1970
avverso il decreto del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, competente.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 24/1/2022, depositato il 12/12/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in veste di giudice di prevenzione, ha rigettato l’appello avanzato, tra gli altri, da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia del 25/7/2019, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca dell’RAGIONE_SOCIALE e relativo compendio aziendale, nonché di un immobile iv indicato, confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale del 24/11/2015, confermato con provvedimento della Corte di appello di Catanzaro del 16/12/2016, definitivo il 7/3/2018.
Il decreto qui impugnato ha confermato la declaratoria di inammissibilità del Tribunale di Vibo Valentia, in quanto gli elementi addotti dagli istanti i revocazione non avrebbero potuto considerarsi “prove nuove”, consistendo in documentazione preesistente al procedimento di prevenzione, così da dovere essere prodotta in tale sede.
2. Avverso detta ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per mezzo dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale in ordine alla competenza funzionale alla revocazione della confisca, con riferimento all’art. 28 D. Lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 7, comrna 1 lett. a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, e all’art. 11 cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che la stessa Corte di appello di Catanzaro, nel parallelo procedimento riguardante altro proposto, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, in virtù della corretta individuazio della competenza funzionale all’impugnazione straordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. A tenore dell’art. 28 D. Lgs. n. 159 del 2011, «la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cu all’articolo 11 dello stesso codice».
Tale disciplina è applicabile, ratione temporis, alla confisca in esame, decretata all’esito di un procedimento di prevenzione che era stato originato da una proposta depositata nel maggio 2014, già nella vigenza del codice antimafia, entrato in vigore il 13 ottobre 2011.
1.2. Ma il sistema così delineato prevede anche che sia competente a tale rimedio straordinario non la Corte di appello del distretto originario, bensì la Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 11 del codice di rito: dunque, nella specie, la Corte di appello di Salerno. Trattasi di competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 21, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997; Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474).
Pertanto, l’impugnato decreto deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, funzionalmente competente ex art. 11 cod. proc. pen., per la decisione sulla revocazione della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente