Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13352 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, n. Agropoli INDIRIZZOSa) DATA_NASCITA
avverso il decreto n. 9/23 della Corte di appello di Napoli del 14/03/2023
letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso in revocazione avanzato ai sensi dell’art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011 da NOME COGNOME avverso i decreti di primo e secondo grado pronunziati dal Tribunale e della Corte di appello di Salerno rispettivamente nel 2103 e nel 2016 e che avevano disposto a suo carico la confisca di vari beni, avendolo riconosciuto soggetto ricadente nelle categorie di pericolosità generica di cui al cbn. disp. degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. a) e b) dello stesso d. Igs. 159 del 2011.
Il proposto aveva, infatti, chiesto alla Corte di appello di riconsiderare le statuizioni in precedenza adottate e divenute definitive, sul rilievo che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2109, disponendo l’abrogazione della previsione di cui all’art. 1, lett. a) d. Igs. cit. (persone abitualmente ded a traffici delittuosi), imponesse di condurre una stringente verifica all’interno del provvedimento di confisca “in relazione all’autonomia ed alla autosufficienza dell’eventuale sostegno giustificativo alla figura di pericolosità sociale non dichiarata incostituzionale”.
In tale contesto, le nuove prove – asseritamente non valutate nei precedenti provvedimenti ma dalla Corte di appello non ritenute tali – sarebbero consistite in un provvedimento di questa Corte di cassazione che, all’esito del provvedimento di prevenzione, aveva disposto la restituzione al ricorrente di alcuni beni, così come in senso analogo aveva stabilito il G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania con provvedimento del 24/11/2005.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo con il quale denuncia vizi congiunti di legge e di motivazione in relazione agli artt. 1, lett. a) e b) e 28 d. Igs. n. 1 del 2011, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato è totalmente carente ed anzi apparente in relazione alla ribadita sussistenza dei requisiti della categoria criminologica di cui all’art. 1, lett. b) d. Igs. n. 159 2011 non colpita dalla pronuncia di incostituzionalità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
L’impugnazione proposta avverso il decreto della Corte di appello di Napoli è strutturata in maniera deliberatamente generica, omettendo di confrontarsi con le stringenti argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che, con riferimento all’istanza di revocazione formulata ai sensi dell’art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011, ha evidenziato quanto segue:
il provvedimento di confisca venne adottato poiché il preposto, odierno ricorrente, era stato riconosciuto soggetto in grado di vivere abitualmente dei proventi di reato (art. 1, lett. b] d. Igs. n. 159 del 2011, notoriamente non interessato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 24 del 2019) e mai, perciò, vi era stato accenno alla sua dedizione a traffici delittuosi;
non sussisteva di conseguenza alcun necessità in sede di revocazione di apprezzare nuovamente i criteri per definire tale categoria personologica (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino);
non sono state addotte nuove prove, atteso che quelle indicate dalla difesa – consistenti essenzialmente in provvedimenti giurisdizionali intervenuti nella medesima procedura di prevenzione o in sede penale – sono prove preesistenti, come tali note all’istante e non già incolpevolmente scoperte dopo l’intervenuta definitività della misura ablatoria.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, espressasi nel suo più alto consesso, in tema di confisca di prevenzione la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707).
Ciò premesso, in primo luogo le prove asseritamente nuove indicate dal ricorrente non rispondono a nessuno dei requisiti indicati dalla pronuncia, ma quel che appare dirimente è che su tale fondamentale profilo, espressamente affrontato dalla Corte territoriale, il ricorso non argomenta quasi nulla, connotandosi, come anticipato, per un evidente difetto di specificità, che ne comporta l’inevitabile inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore de cassa delle ammende.
Il consigliere Ist nore
Così deciso, 28 febbraio 2024
I /residente