Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19634 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19634 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 18/06/1955
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revocazione, ex art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011, della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell’immobile di proprietà di NOME COGNOME, sito in Palermo, INDIRIZZO disposta con decreto del 24.7.2015 del Tribunale di Palermo, confermato in secondo grado con pronuncia del 6.12.2019, irrevocabile nei confronti del proposto NOME COGNOME e della stessa terza intestataria, moglie dell’istante, per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto unitariamente dai coniugi COGNOMEe dai loro due figli, anch’essi ritenuti terzi intestatari di una società pure confiscata nel medesimo procedimento di prevenzione).
Avverso il provvedimento d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in riferimento alla valutazione circa la proprietà effettiva dell’immobile confiscato al proposto NOME COGNOME che lo avrebbe acquistato con proventi illeciti, ed alla conseguente conclusione di intestazione fittizia di esso da parte sua, solo perché moglie dello stesso.
La difesa evidenzia che erroneamente non è stata valutata come prova nuova ex art. 28, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011, la sentenza del Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, con cui si è accertato che l’atto di compravendita dell’immobile confiscato dissimulava una donazione e, di conseguenza, si è annullata tale donazione dissimulata per difetto di forma essenziale.
Tale sentenza, che la Corte d’Appello ha ritenuto già oggetto di valutazione nel procedimento di prevenzione e irrilevante, proverebbe invece che l’acquisto della restante parte delle quote dell’immobile confiscato da parte della ricorrente (precisamente il 67 °h, poiché una parte di proprietà le era già pervenuta per successione dai genitori negli anni ’80) non sarebbe avvenuto con l’utilizzo di fondi illeciti provenienti dal proposto, bensì per donazione dai fratelli della ricorrente.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale, investita dell’istanza di revocazione, ha motivato sulle ragioni in base alle quali ha escluso che la sentenza civile evocata dal ricorso possa avere natura di prova nuova ex art. 28, primo comma, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Anzitutto, occorre rammentare che l’istituto della revocazione ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 ubbidisce ad una regola interpretativa di ordine sistematico, condivisa dal Collegio, necessaria ad orientare l’analisi delle censure proposte dal ricorso e derivata dal fatto che tale istituto deve essere inquadrato sistematicamete quale rimedio straordinario invocabile esclusivamente al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale disposta.
Si ribadisce, pertanto, che, in tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio – di merito o di legittimità – su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell’art. 28 citato ovvero in assenza di elementi “sopravvenuti” idonei ad escludere l’originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca (Sez. 5, n. 18000 del 14/2/2024, COGNOME, Rv. 286450).
Orbene, pur tenendo conto che le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01, hanno inglobato nel concetto di “prova nuova”, oltre quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, anche quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva – escludendo soltanto quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore – nondimeno nel caso di specie non si è in presenza di un’ipotesi di “prova nuova” utile ad attivare il meccanismo di revocazione invocato.
Invero, nella fattispecie sottoposta al Collegio, il provvedimento impugnato ha messo in risalto con chiarezza come la prova nuova decisiva dedotta ai sensi del comma 1, lett. a, d.lgs. n. 159 del 2011 tale non fosse, poiché già sottoposta al giudice della prevenzione sin dal primo grado del giudizio di prevenzione, con esito sfavorevole alla prospettazione difensiva.
Tali considerazioni già sono sufficienti ad escludere il fondamento del meccanismo di sostanziale revisione di quello che oramai la parte più moderna della dottrina definisce come un vero e proprio “giudicato di prevenzione” in caso di applicazione della confisca, individuando l’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 quale referente normativo da cui esso emerge.
4.
In aggiunta a tali argomenti, i giudici della revocazione hanno anche sottolineato come la prova addotta come “nuova” fosse anche stata dedotta dalla ricorrente secondo una prospettazione contraddittoria.
Da un lato, infatti, si era cercato di avvalorare la tesi della lecita disponibii del denaro occorrente per concludere i tre atti di acquisto del bene confiscato; dall’altro, si era sostenuto che il negozio di vendita fosse in realtà una donazione simulata alla ricorrente da parte dei fratelli, che avevano riconosciuto il suo buon diritto, in esecuzione della volontà dei genitori defunti, i quali volevano che la casa ove essi avevano vissuto restasse alla ricorrente in quanto figlia che li aveva accuditi negli anni.
Quanto a quest’ultimo argomento, è stato sottolineato nel provvedimento impugnato come già il Tribunale, in prima analisi della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, aveva evidenziato la sua scarsa verosimiglianza: le dichiarazioni testimoniali acquisite, secondo le quali l’immobile era stato donato alla ricorrente e non acquistato da lei, provenivano solo da una parte dei suoi dodici fratelli/venditori e non tranquillizzavano, dunque, quanto all’affida bilità del loro contenuto.
La Corte della revocazione, pertanto, ha evidenziato correttamente come la prova nuova dedotta tale non fosse, essendo già stata esaminata e superata nel giudizio di primo grado e, inoltre, come non poteva avere valenza decisiva una pronuncia non definitiva di accertamento di simulazione nel processo civile, riguardante solo uno dei tre atti attraverso i quali l’intero cespite era stat trasferito alla ricorrente.
Il ricorso non si confronta che genericamente con tali argomentazioni, consegnandosi anche per questo ad inammissibilità per aspecificità dei motivi e poiché si risolve in una mera sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità rivalutare i fatti e i presupposti della decisione oggetto di revocazione su elementi già adeguatamente esaminati, al di fuori delle ipotesi normativamente previste dal’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.