Revocazione Confisca Prevenzione: la Cassazione Fissa i Paletti
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 18000 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti dell’istituto della revocazione confisca prevenzione. La Corte ha stabilito che tale strumento non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza di giudizio per rimettere in discussione il merito di una decisione ormai definitiva, ma è concesso solo in presenza di presupposti ben definiti, in particolare di ‘fatti sopravvenuti’. Analizziamo la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Confisca e Istanza di Revoca
Il caso trae origine da una misura di prevenzione personale e patrimoniale disposta nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. La misura includeva la confisca di alcuni beni intestati ai suoi figli e al genero. Questi ultimi, sostenendo di aver acquistato i beni con risorse proprie e lecite, hanno presentato un’istanza di revocazione della confisca, dopo che i precedenti gradi di giudizio avevano confermato il provvedimento.
La loro tesi si basava su un’interpretazione estensiva dell’art. 28 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), secondo cui la revocazione sarebbe ammissibile anche per far valere difetti originari dei presupposti della confisca, come la mancata dimostrazione della disponibilità dei beni da parte del proposto. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva dichiarato le istanze inammissibili, spingendo i ricorrenti a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica: I Limiti della revocazione confisca prevenzione
Il fulcro della questione ruotava attorno all’interpretazione del secondo comma dell’art. 28 del Codice Antimafia. I ricorrenti sostenevano che la giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite, avesse qualificato tale norma come una ‘fattispecie aperta’ di revocazione, idonea a ricomprendere qualsiasi vizio originario della misura ablativa non correttamente valutato nel giudizio di merito.
Secondo questa visione, si sarebbe potuto ottenere un riesame completo sulla provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni, anche se tale argomento era già stato affrontato nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, si chiedeva alla Corte di trasformare la procedura di revocazione in una sorta di appello straordinario.
La Tesi dei Ricorrenti: Un Nuovo Giudizio nel Merito
I ricorrenti lamentavano che nei precedenti giudizi non fosse stata adeguatamente considerata la documentazione prodotta per dimostrare la loro capacità reddituale e la liceità delle risorse impiegate. Essi ritenevano che la revocazione confisca prevenzione fosse lo strumento corretto per superare i limiti del giudizio di legittimità e ottenere una nuova valutazione di quegli stessi elementi di fatto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, definendola ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno richiamato la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 3513/2021, Fiorentino), che ha sì parlato di ‘fattispecie aperta’, ma con un significato molto preciso. Tale apertura non significa che qualsiasi doglianza sul merito possa essere riproposta. Al contrario, la revocazione ai sensi del comma 2 dell’art. 28 è possibile solo quando emergano ‘fatti sopravvenuti’ idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca.
Un fatto sopravvenuto è un elemento nuovo, emerso dopo la definitività del provvedimento, come ad esempio una declaratoria di incostituzionalità della norma su cui si basava la confisca. Non è, invece, una diversa valutazione di prove o fatti già noti ed esaminati nel corso del procedimento di prevenzione. La Corte ha sottolineato che la revocazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito o di legittimità su elementi già vagliati, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione consolida un principio cruciale: la stabilità delle decisioni giudiziarie. L’istituto della revocazione confisca prevenzione è uno strumento eccezionale, non una scappatoia per riaprire all’infinito un processo concluso. La sentenza chiarisce che i terzi intestatari di beni confiscati devono far valere le proprie ragioni, inclusa la prova della legittima provenienza dei beni, all’interno del procedimento di prevenzione, utilizzando gli strumenti di impugnazione ordinari (appello e ricorso per cassazione). Una volta che la confisca diventa definitiva, essa può essere revocata solo in presenza di circostanze eccezionali e ‘nuove’, e non sulla base di una semplice riconsiderazione degli stessi elementi già valutati dal giudice.
Quando è possibile chiedere la revocazione di una confisca di prevenzione?
La revocazione è possibile solo per le ipotesi specifiche previste dal comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 159/2011, oppure in presenza di ‘fatti sopravvenuti’ che, pur essendo emersi dopo la decisione definitiva, sono in grado di dimostrare che i presupposti per la confisca erano originariamente inesistenti.
La revocazione può essere usata per correggere un presunto errore di valutazione del giudice nel processo originario?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la procedura di revocazione non è un’ulteriore istanza di giudizio e non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione di elementi di fatto o prove già esaminate (o che potevano essere esaminate) nei gradi di merito e di legittimità.
Cosa si intende per ‘fattispecie aperta’ di revocazione?
Si riferisce alla possibilità di chiedere la revocazione per situazioni non espressamente elencate dalla legge, ma solo a condizione che queste siano basate su fatti nuovi e sopravvenuti alla decisione. Un esempio è la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che giustificava la confisca. Non è un’apertura a qualsiasi tipo di contestazione sul merito della decisione originaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di revocazione presentate da NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per ottenere la restituzione dei beni a loro intestati oggetto della confisca di prevenzione disposta nei confronti di COGNOME NOME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e padre dei primi due istanti, nonché suocero del terzo.
Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore tutti e tre gli istanti deducendo violazione di legge. Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l’ammissibilità del ricorso alla procedura di revocazione per far valere difetti originari dei presupposti della misura ablativa anche fuori dai cas elencati nel primo comma dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, così come invece stabilito dalla più recente elaborazione della materia svolta dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha qualificato quella configurata nel secondo comma dell’articolo citato come una fattispecie aperta di revocazione. Conseguentemente nel suo perimetro dovrebbe ritenersi incluso anche il caso in cui nel procedimento che ha portato alla sua applicazione sia stato pretermesso un principio o un fatto che per l’appunto incide sulla sussistenza delle originarie condizioni che legittimano l’adozione della misura ablativa, come avvenuto nel caso di specie con riguardo all’eccepita provenienza dall’attività economica dei ricorrenti delle risorse impiegate per l’acquisto dei beni confiscati. In tal senso nel giudizio di merito si era evidenziato come fosse irrilevante la tracciabilità di tali risorse, poiché, non trattandosi dei proventi di at riferibili al proposto, questi potevano derivare anche da evasione fiscale. Obiezione disattesa senza considerare la documentazione offerta dalla difesa per comprovare la capacità reddituale dei ricorrenti e la provenienza delle risorse utilizzate e che la Cassazione ha ritenuto di non poter esaminare stante i limiti cui è vincolato il giudizio di legittimità in materia di prevenzione. Non di meno, tanto nei gradi di merito, quanto in quello di legittimità e nonostante le specifiche doglianze avanzate in proposito dai ricorrenti,2a – ebbe stata fornita dimostrazione concreta del presupposto primo della confisca dei beni intestati a terzi, ossia la disponibilità dei medesimi da parte de proposto.
I difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Manifestamente infondato è infatti l’assunto da cui muovo le doglianze dei ricorrenti, ossia che Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 avrebbe interpretato il secondo comma dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in senso indiscriminatamente estensivo dell’elenco delle ipotesi di revocazione dei provvedimenti dispositivi della confisca di prevenzione previsto dal primo comma dello stesso articolo. Estensione che, sempre secondo l’impostazione dei ricorsi, dovrebbe abbracciare qualsiasi ipotesi di difetto originario dei presupposti di applicazione della misura ablativa erroneamente non rilevato nei gradi del giudizio di prevenzione.
La tesi è per l’appunto manifestamente infondata, in quanto le Sezioni Unite hanno precisato in che termini hanno ritenuto una “fattispecie aperta” quella prevista dal comma 2 del citato art. 28, evidenziando come tale disposizione individui, quale condizione legittimante della revocazione, ipotesi diverse e innominate rispetto a quelle – espressione di elementi fattuali – delineate dal comma 1, purché idonee a dimostrare «per fatti sopravvenuti» la carenza originaria dei presupposti della confisca. Ed infatti il principio è stato affermato dal Supremo Collegio in riferimento alla revocabilità della confisca a seguito della declaratoria di illegittimità costituziona di una fattispecie soggettiva di pericolosità pronunciata da Corte Cost. n. 24/2019 successivamente alla definitività del provvedimento applicativo della misura ablativa. La “fattispecie aperta” di cui al comma 2 dell’art. 28 d.lgs. 159/2011 non può dunque essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio – di merito o di legittimità – su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell’art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l’originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi c:onsegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/2/2024