Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia in data 27/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 31 maggio 2016, il Tribunale di Milano aveva disposto, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca di prevenzione del compendio aziendale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che gli immobili ad essa intestati fossero il profitto del reato previsto dall’art. 11, d.lgs. n. 74 del 20 contestato al proposto di una misura di prevenzione personale, NOME COGNOME, ritenuto pericoloso socialmente ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.
1.1. Con decreto in data 28 marzo 2017, la Corte di appello di Milano aveva confermato la confisca degli immobili, in quanto «frutto dei reati di evasione fiscale perpetrati»; evasione fiscale che, nel caso concreto, doveva ritenersi «sia
espressione di pericolosità sociale, sia fonte delle risorse economiche che» avevano «consentito gli acquisti degli immobili poi fraudolentemente trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE».
1.2. Con sentenza n. 12374 del 14 dicembre 2017, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato «perché la valutazione di pericolosità sociale del La COGNOME non è stata fondata sull’accertamento incidentale RAGIONE_SOCIALE commissione abituale di reati tributari».
1.3 La Corte di appello di Milano, con decreto 13 novembre 2018, aveva nuovamente confermato la confisca dei beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
1.3. Nelle more del giudizio di cassazione, la Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, fornendo altresì una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE lett. b) del medesimo articolo.
1.4. Con sentenza n. 7434 del 7 novembre 2019, la Corte di cassazione rigettò il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di terza interessata.
1.5. Con decreto in data 27 settembre 2023, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione RAGIONE_SOCIALE confisca di prevenzione disposta sui beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto formulata al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Collegio, infatti, la richiesta e stata presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE lett. a) dell’art. 28, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, senza che alcuna prova nuova fosse stata addotta dalla difesa per dimostrare il difetto originario dei presupposti di applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, essendosi l’istanza limitata a reiterare le critiche alla decisione già dedotte nel primo ricorso per cassazione e ribadite nel giudizio di rinvio. Quanto, poi, alla insussistenza dei presupposti originari in applicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Edu del 23 febbraio 2017 (ric. COGNOME) e RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 24 del 24 gennaio 2019, di esse aveva potuto tenere conto la già citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 7434 in data 7 novembre 2019. Inoltre, con la sentenza delle Sezioni unite n. 3513 nel 2022 è stato affermato che per le misure di prevenzione patrimoniale fondate sulla fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, l’interpretazione adeguatrice accolta dalla sentenza n. 24 del 2019 non può incidere sul giudicato ormai formatosi. E dal momento che COGNOME era stato riconosciuto pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b) e che la sua pericolosità sociale si era manifestata dal 2000 al 2009, doveva escludersi che la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte cost. consentisse la revoca dei provvedimenti definitivi o la rivalutazione degli elementi alla base di essi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due
distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale ritenuto non applicabile la revocazione RAGIONE_SOCIALE confisca nell’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 1, rispetto alla quale si potrebbe, in realtà, sollecitarla ove i relativi presupposti fossero ab origine mancanti. Nel caso di specie, sebbene la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12374 del 2018, avesse disposto l’annullamento del provvedimento di confisca in quanto la valutazione di pericolosità sociale di COGNOME non era stata fondata sull’accertamento incidentale RAGIONE_SOCIALE commissione abituale di delitti tributari, la Corte di appello avrebbe confermato la misura senza farsi carico di quanto disposto in sede rescindente, ignorando le prove offerte dalla difesa, da cui sarebbe emerso che le fatture in precedenza ritenute inesistenti in realtà erano legittime. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che gli immobili confiscati fossero il provento del reato tributario, senza considerare che: il profitto di reato per la confisca nel giudizio di cognizione non coincide con il presupposto applicabile alla misura di prevenzione patrimoniale; il primo procedimento per il reato fiscale si fosse concluso con l’assoluzione e il secondo fosse stato archiviato; la sproporzione tra l’attività economica svolta e il valore dei beni immobili oggetto di confisca, basata sulla mera dichiarazione dei redditi, era stata smentita dalla documentazione prodotto dalla difesa.
Inoltre, il ricorso osserva che avendo la Corte Costituzionale ritenuto, con la sentenza n. 24 del 2019, in merito alle fattispecie disciplinate dall’art. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, che il termine «delittuoso» non consente che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura; che il termine «abitualmente» richiede un significativo intervallo temporale RAGIONE_SOCIALE vita del proposto, in modo da attribuirgli una pluralità di condotte passate; che la nozione di «proventi» di attività delittuose rimandi all’effettiva derivazione di profitti ill dall’azione criminosa; che i requisiti indicati debbano essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare, la Corte di cassazione non avrebbe dovuto rigettare il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, peraltro senza considerare le prove liberatorie fornite da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, senza valutare l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianza dell’ex amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza dimostrare la fraudolenza dei diversi rogiti attinenti ai passaggi di proprietà dei beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Quanto, poi, alla posizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale avrebbe ritenuto che COGNOME RAGIONE_SOCIALE abbia partecipato ad essa con sue provviste, ma, inspiegabilmente, senza applicare la confisca nei confronti di tale società. Né il Tribunale si sarebbe
confrontato con i punti RAGIONE_SOCIALE perizia, prodotta nell’originario procedimento di prevenzione, che avrebbero fornito la prova RAGIONE_SOCIALE legittimità degli atti compiuti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 28, d.lgs. 159 del 2011, per aver erroneamente escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE revocazione sul presupposto che COGNOME COGNOME fosse socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. 159 del 2011, benché dal provvedimento non fosse dato evincere chiaramente se il comportamento del proposto fosse riferibile alla lett. a) o alla lett. b). Invero, nessuno dei reati di evasione fiscale sarebbe stato accertato, anche perché i presunti crediti dell’Amministrazione finanziaria sarebbero stati ridotti addirittura del 90%. Dunque, non essendo chiara la disposizione su cui è fondato il provvedimento di prevenzione sarebbe stato necessario esaminare l’atto nella sua interezza, da esso evincendosi l’applicazione anche dell’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, sicché sarebbe possibile applicare quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzione n. 24 del 2019.
In data 17 gennaio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rubricato revocazione RAGIONE_SOCIALE confisca, stabilisce, al comma 1, che la revocazione RAGIONE_SOCIALE decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione RAGIONE_SOCIALE confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previs dalla legge come reato. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, in ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revoca di una misura di prevenzione è un rimedio di carattere straordinario che non può trasformarsi in uno strumento di impugnazione tardiva (tra le altre v. Sez. 2, n. 41507 del
24/09/2013, Rv. 257334 – 01), quale si rivelerebbe quella fondata sul mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca (Sez. 1, n. 29990 del 7/06/2023, COGNOME, Rv. 284973 – 01; Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Rv. 251811 – 01).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la prova nuova, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE revocazione RAGIONE_SOCIALE confisca di prevenzione ai sensi del citato art. 28, d.lgs. n. 159 del 2001, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01).
Nel caso di specie, come rilevato dal provvedimento impugnato, l’istanza di revocazione non è stata fondata su prove nuove decisive nella accezione prima richiamata, non essendo stati indicati nuovi elementi di fatto, sopravvenuti alla conclusione del procedimento o, comunque, preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo che la misura era divenuta definitiva o non dedotte per causa di forza maggiore. Né l’odierno ricorso è riuscito a indicare, sottoponendo a critica specifica tale passaggio del decreto di inammissibilità, quali fossero gli elementi di fatto che, anche preesistenti, non fossero stati dedotti in occasione del primo giudizio di merito e del successivo ricorso per cassazione e che, pertanto, non siano già stati oggetto di una precedente valutazione, ormai definitiva.
4.1. Né può invocarsi, nella specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 24 del 2019, la quale, come ben spiegato dal provvedimento impugnato, non poteva applicarsi all’ipotesi, qui sussistente, di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, non incisa dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Consulta. Se, infatti, è stato riconosciuta a tale decisione una portata interpretativa anche in relazione alla seconda fattispecie di pericolosità generica, pur non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione hanno affermato che detta pronuncia non può consentire una rivalutazione di ciò che è stato oggetto di una decisione ormai definitiva (così Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, in motivazione).
4.2. A fronte di tale condivisibile valutazione, il ricorso proposto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è sostanzialmente limitato a dolersi RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, senza però individuare, in maniera specifica, quali passaggi di essa configurino una effettiva violazione di legge, per la quale è unicamente ricorribile per cassazione la decisione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore