Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1162 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso e sull’istanza di sospensione proposti da NOME nata a Potenza il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 7 maggio 2025 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dell’istanza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione presentata da NOME COGNOME, moglie del proposto NOME, al quale sono state applicate le misure della sorveglianza speciale e della confisca sia di immobili e società a lui intestate che di immobili e rapporti finanziari ritenuti solo formalmente intestati alla moglie.
AVV_NOTAIO ricorre per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME deducendo i seguenti tre motivi, successivamente integrati con la memoria contenente tre motivi aggiunti.
2.1. Mancanza di motivazione sull’eccezione di nullità del decreto genetico per omessa specificazione, nel dispositivo, della categoria di pericolosità in cui era stato inquadrato il ricorrente (se lett. a) o b) dell’art. 4 d. Igs. n. 159 del 201 Tale motivo è stato ripreso e illustrato ulteriormente con il primo motivo aggiunto.
2.2. Omessa motivazione sulla questione relativa all’applicazione retroattiva del d.l. n. 92 del 2008 a beni acquistati (si tratta di due immobili un acquistato nel 2001 e l’altro nel 2005) prima della sua entrata in vigore. A sostegno di tale censura, con il secondo motivo aggiunto, si è richiamato il precedente, relativo a caso analogo, della Corte di appello di Catania, relativo a confisca di beni acquistati in data antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008.
2.3. Omessa motivazione sulla documentazione prodotta dalla ricorrente volta a dimostrare: a) redditi certi del nucleo familiare per euro 323.102,76 nel periodo 1991-2001; b) spese di sostentamento pari a euro 111.038,20; c) residuo attivo di euro 77.786,54 dopo l’acquisto dell’immobile di Roma; d) separazione legale dal 2001; e) redditi propri della COGNOME di euro 60.012,00 nel 2004. Tale motivo è stato ulteriormente illustrato con il terzo motivo aggiunto in cui sono stati richiamati i principi recentemente affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 25/9/2025, Isaia c. Italia, con riferimento alla necessità che la confisca riguardi solo i beni acquistati nel periodo di pericolosità e sia adottata sulla base di una motivazione rafforzata in merito al «nesso causale specifico>>. Si aggiunge, inoltre, che il provvedimento ablatorio si fonda su un duplice errore di fatto: i) che COGNOME avesse costituito la società RAGIONE_SOCIALE nel 2001, mentre, in realtà, lo stesso è entrato nella società solo nel 2004 divenendone socio e amministratore; ii) che NOME fosse socio della RAGIONE_SOCIALE sin dalla sua costituzione nel 2001, mentre, in realtà, lo stesso ha ceduto le relative quote sin dal 25/11/2002.
Con successiva istanza (proc. R.G.N. 35132/2025) la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di sgombero emessa dall’RAGIONE_SOCIALE dei beni sequestrati e confiscati in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 612 cod. proc. pen. Si rappresenta, al riguardo, che con istanza alla Corte di appello era stato già chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ma la Corte ha omesso di rispondere. Nell’istanza la ricorrente illustra i presupposti per concedere l’invocata sospensione, quanto al periculum in mora,
con riferimento all’incidenza dell’ablazione sull’abitazione principale della ricorrente, e, quanto al fumus, richiamando, sostanzialmente, i motivi di ricorso. Anche nel presente procedimento l’AVV_NOTAIO ha presentato i medesimi motivi aggiunti già esposti in relazione al precedente procedimento.
Sono stati presentati ulteriori motivi con la memoria trasmessa in data 1/1/2025 dall’AVV_NOTAIO con riferimento ad entrambi i procedimenti.
4.1. Travisamento per omissione di prove documentali decisive, ovvero le dichiarazioni dei redditi di NOME nel periodo 1991-1995, gli atti di vendita di immobili ereditati da NOME (entrambi decisivi per dimostrare la formazione di una provvista lecita al fine dell’acquisto dei due immobili), la dote di circa 25.000 euro ricevuta dai genitori della ricorrente. Nel motivo si illustrano nel dettaglio contenuto dei documenti che si assume non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale e le ricadute sulla formazione della provvista. L’omessa valutazione di tali documenti evidenzia l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale che, con riferimento all’immobile acquistato nel 2001, ha ignorato il “saldo di cassa” (pari a euro 231.690,84) accumulato dalla famiglia nel quinquennio 1991-1995. Si afferma, dunque, che nel primo anno di ritenuta pericolosità (1996) il nucleo familiare poteva contare su disponibilità accumulate negli anni precedenti idonee a consentire il lecito acquisto dell’immobile nel 2001.
4.2. Illogicità della motivazione sulla inesistenza dei redditi della ricorrente dal 1992 al 2001 desumibile dalla parte della motivazione in cui la Corte afferma che nel corso del giudizio non sono state valutate le fonti di reddito della NOME, riconoscendo implicitamente l’esistenza di fonti reddituali.
4.3. Violazione dell’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e arbitraria delimitazione del periodo di pericolosità al segmento successivo al 1996, confondendosi, così, il periodo di insorgenza della pericolosità (2001) con il piano della sproporzione patrimoniale, che deve essere valutata considerando «tutta la formazione pregressa del patrimonio».
4.4. Genericità e contraddittorietà della motivazione nel calcolo delle spese di sostentamento. Si afferma che la Corte territoriale ha omesso di considerare l’analitica ricostruzione eseguita dalla difesa, fondata sul calcolo annuale delle spese ISTAT per un nucleo di tre persone, limitandosi ad affermare che il nucleo disponeva di appena 25.000 euro l’anno. Il tutto senza specificare su quale base ha calcolato le spese di mantenimento e la ragione per cui le spese ISTAT documentate sarebbero superiori a 25.000 euro. Si aggiunge ancora che, con riferimento all’immobile acquistato nel 2005, la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria in quanto a fronte di un costo di 22.400 euro dà atto che nel 2004 il reddito della COGNOME era di 44.936.
All’udienza dell’Il dicembre 2025 è stata disposta la riunione del procedimento n. 35132/2025 R.G.N. al presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e l’istanza di sospensione vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Vanno, innanzitutto, chiarite le coordinate ermeneutiche alla luce delle quali sarà esaminato il ricorso, quanto ai presupposti della revocazione della confisca, ai vizi deducibili e ai punti censurabili dal terzo.
L’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 individua tre ipotesi in cui può essere richiesta la revocazione della decisione definitiva di confisca, avuto riguardo: i) alla scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; ii) alla esclusione dei presupposti di applicazione della confisca sulla base dei fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; iii) all’ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o i modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizi ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
La revocazione, da presentare, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi sopra descritti (salvo che l’interessat dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile), non può, dunque, essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio – di merito o di legittimità – al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell’art. 28 citato ovve in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l’originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca (Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano, Rv. 286450).
2.1. Va, inoltre, ribadito, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011; il vizio di illogicità o di contraddittorie della motivazione è, pertanto, escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dall’art. art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
2.2. Infine, con riferimento alle questioni deducibili dal terzo, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).
Letto alla luce di tali coordinate ermeneutiche il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, oltre a dedurre numerosi vizi della motivazione (terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e secondo e quarto dei motivi presentati dall’AVV_NOTAIO), motivazione che non può certo considerarsi apparente o mancante (si vedano le pagine 5 e ss. del decreto), nel complesso tende a sollecitare un nuovo giudizio sui presupposti della confisca (in particolare, il primo e secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e il primo e il terzo dei motivi nuovi presentati dall’AVV_NOTAIO) senza, tuttavia, allegare la sussistenza di una delle condizioni che, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. cit., consentono il ricorso al rimedio straordinario della revocazione della confisca.
Parimenti inammissibile è l’istanza di sospensione in quanto fondata sull’applicazione analogica di un rimedio che il codice di rito ha espressamente previsto con riferimento alla condanna civile.
Va, peraltro, considerato che l’art. 45-bis d.lgs. n. 159 del 2011 contiene una specifica disciplina in tema di liberazione degli immobili e delle aziende successivamente alla definitività della confisca. In particolare il primo comma rimette all’RAGIONE_SOCIALE la competenza a disporre, con provvedimento revocabile, il differimento dell’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nell’ipotesi in cui l’immobile confiscato risulti ancora occupato.
All’inammissibilità del ricorso e dell’istanza di sospensione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nonché l’istanza di sospensione propost condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il GLYPH esidente