Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32369 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 18 marzo 2025, rigettava l’istanza di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 presentata nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’istanza aveva ad oggetto la revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Salerno e divenuta definitiva il 3 febbraio 2017, concernente un immobile sito in Agropoli di proprietà degli istanti.
La Corte territoriale respingeva l’istanza in quanto fondata su prove non nuove e non incolpevolmente ignorate, in base al principio per , cui a fondamento della revocazione non possono essere allegate prove deducibili ma non dedotte nel corso del giudizio, a meno che l’istante non provi di non avere potuto dedurle per cause a lui non imputabili.
Avverso detto provvedimento proponevano ricorso gli interessati, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione in relazione alla disamina del tempo trascorso.
La Corte di Appello ha respinto l’istanza di revocazione, in quanto ha ritenuto che le prove proposte, cioè le dichiarazioni testimoniali circa la vincita di 40 milioni di lire nel 1994, non costituissero prove nuove e non fossero ignote ai ricorrenti.
La circostanza della vincita, infatti, era nota ai ricorrenti che ben la avrebbero potuta fare confluire nel procedimento di prevenzione.
La motivazione dell’impugnato provvedimento sarebbe viziata da una evidente contraddittorietà, perché, da un lato, il lasso di tempo decorso dalla vincita renderebbe sostanzialmente inattendibili le dichiarazioni testimoniali, laddove, invece, il medesimo lasso di tempo è ritenuto ininfluente sulla capacità mnemonica dei ricorrenti, che avrebbero dovuto ricordare immediatamente la circostanza e l’identità dei soggetti che ne erano a conoscenza per versare tale portato conoscitivo nel giudizio di prevenzione.
Altrettanto illogica si appaleserebbe la motivazione ove attribuisce, vuoi a scarsa diligenza, vuoi a strategia processuale, detta omissione, con ciò cadendo in contrasto essendo i due termini in palese contraddizione.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione in ordine alla asserita non credibilità dei testimoni che non avrebbe potuto essere valutata prima della loro escussione, posto che oltretutto i testi avevano dichiarato di ricordare tale circostanza avendola collegata ad importanti avvenimenti della loro vita.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 – pacificamente applicabile al caso in esame ratione temporis, come del resto rilevato nell’impugnato provvedimento disciplina la possibilità della revocazione della disposta confisca di prevenzione, nelle forme dell’art. 630 cod. proc. pen., in caso, per quanto qui interessa, della scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento.
Sul concetto di prova nuova in tema di revocazione della confisca di prevenzione si sono espresse le Sezioni Unite, affermando il principio per cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01).
E’ evidente che il dato della vincita alla lotteria e l’individuazione di coloro che ne erano a conoscenza era una circostanza certamente deducibile nel giudizio di prevenzione perché ovviamente conosciuta dai ricorrenti, ma non dedotta, come sottolineato condivisibilmente nel provvedimento impugnato, o per strategia processuale, ovvero per negligenza.
I due termini sono apparentemente antitetici, ma costituiscono un tentativo di spiegazione, peraltro non necessario, da parte della Corte territoriale, della ragione per cui i ricorrenti potrebbero aver taciuto nel giudizio di prevenzione una tale fondamentale circostanza e, dunque, in nessun corto circuito logico è caduto il provvedimento impugnato, come invece ritenuto dai ricorrenti.
Gli indicati testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, in tesi difensiva, erano stati notiziati della vincita dagli stessi ricorrenti, che li avevano invitati a unirsi ai festeggiamenti per la vincita al Totocalcio; è del tutto evidente che tale apporto conoscitivo preesistente e noto ai ricorrenti avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di prevenzione ovvero avrebbe dovuto costituire oggetto di prova, con onere a carico dei ricorrenti medesimi, circa la impossibilità di dedurlo tempestivamente.
Non potendosi dunque classificare gli apporti testimoniali quali prove nuove, per le ragioni testè indicate, è evidente la inutilità di vagliare l’attendibilit dei testi, ovvero il contenuto delle loro dichiarazioni che, si ribadisce, avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di prevenzione.
Per le superiori argomentazioni i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente