Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nata a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA, terza interessata al provvedimento che ha condotto alla confisca definitiva dell’immobile a lei intestato, nell’ambito del procedimento di prevenzione definito nei confronti di NOME COGNOMENOME, genitore della ricorrente, avverso l’ordinanza emessa il 23/11/2023, dep. il 20/02/2024, dalla Corte di appello
di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, nella persona della sosti Procuratrice generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso;
letta la memoria di replica trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 8 maggio 2024 dal difensore della ricorrente, che nel ripercorrere i motivi di ricorso, ha insistito per l’annullament ordinanza impugnata, ritenendo “nuovi” e decisivi i documenti allegati all’istanza.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 23 novembre 2023, depositato il 20 febbraio 2024, tempestivamente impugnato dal difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, la Corte di appello di Roma rigettava -per difetto di nova rilevanti, dalla dirimente efficacia- la richiesta di revocazione della confisca (resasi definitiva dopo la decisione di questa Cort in data 16 febbraio 2021, che rigettava il ricorso proposto avverso il provvedimento d conferma della confisca) di un immobile già intestato alla ricorrente, in quanto acquista con il provento dell’attività illecita svolta dal genitore negli anni precedenti il 2005 si perfezionava l’acquisto.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione NOME COGNOME, a ministero del difensore e procuratore speciale, che deduce i vizi in appresso sinteticamente indicati:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, omessa e contraddittoria motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all’articol del d.lgs. 159 del 2011), atteso che la Corte adita con la richiesta di revocazione non h apprezzato le novità portate dalla documentazione prodotta in allegato all’istanza e non ha tenuto conto della causa di forza maggiore che ne aveva impedito la produzione nel corso del procedimento di prevenzione.
2.2. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento al ritenuto difetto di portata decisiva documentazione prodotta in allegato all’istanza, atteso che una compiuta e completa valutazione avrebbe determinato la revoca del provvedimento di confisca, avendo l’istante dimostrato che la provvista impegnata per l’acquisto, nel 2005, del piccolo appartamento intestato alla ricorrente rinveniva dai risparmi dei nonni e non dalle illecite attiv genitore.
2.3. Ancora i medesimi vizi sono dedotti quanto a omessa valutazione della perizia che aveva stimato il valore dell’appartamento al momento dell’acquisto e non al tempo del procedimento di prevenzione. La decisione della Corte di merito sarebbe pertanto fondata su dati errati e sulla sottovalutazione dei nova dirimenti.
2.4. L’omessa valutazione di tutti tali elementi, allegati all’istanza e non compiutamen apprezzati dall’organo della revocazione, legittimerebbe l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame, trattato secondo il rito disciplinato dall’art. 611 cod. proc. p dichiarato inammissibile, sulle conformi conclusioni scritte del AVV_NOTAIO generale giacché proposto ricorrendo ad argomentazioni manifestamente infondate, che neppure si confrontano con il diffuso apparato argomentativo che sostiene la decisione impugnata.
. 2. Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME ha proposto istanza ai sensi dell’ 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta prove nuove decisive, sopravvenute, nella loro conoscenza, alla conclusione del procedimento», che sarebbero idonee a dimostrare, in ossequio al disposto del secondo comma del medesimo articolo, «il difetto originario dei presupposti per l’applicazione del misura».
Fino a tempi recenti (2022) hanno convissuto, nel seno della giurisprudenza di legittimit due opposti orientamenti sul tema della interpretazione dei nova efficacemente deducibili con la richiesta di revocazione; il che ha determinato la devoluzione della questione al Sezioni unite di questa Corte, che hanno così risolto il contrastro: «In tema di confisca prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’a 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella ontologicamente sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U n. 43668 del 26/5/2022, COGNOME Duca, Rv. 283707).
Nella motivazione della menzionata decisione, il massimo consesso nomofilattico ha rilevato anche che la scoperta della prova nuova costituisce il momento da cui decorre il termine per opporre alla definitiva statuizione della confisca elementi “decisivi”, che corso del giudizio di prevenzione non era stato possibile allegare, nel rispetto delle cadenz individuate dal particolare modello procedimentale previsto nelle disposizioni di cui a artt. 20, 23 e 24 d.lgs. cit. 6 settembre 2011, n. 159.
La sentenza prosegue affermando che, non potendo l’istituto della revocazione costituire lo strumento per riaprire tardivamente una sequenza procedimentale ormai conclusa, deducendo quelle stesse prove che il proposto e gli interessati ben avrebbero potuto allegare in udienza (Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, COGNOME, Rv. 281226), le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell’ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti, al nuovo deducente, al momento del giudizio.
La scelta del legislatore COGNOME come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia – trova, continuano le Sezioni unite, la sua ratio giustificativa nell’intento di realizzare Io scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile.
Logico corollario di tale impostazione ricostruttiva è che la revocazione della confisca prevenzione può ritenersi legittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materiale formazione), ovvero da quelle “decisive” che vengano
“incolpevolmente” scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti), sicché, per converso, non rilevano le prove deducibili, m non dedotte per scelta o per negligenza nell’ambito del procedimento di prevenzione.
La necessità di una successiva «scoperta» implica, pertanto, la incompatibilità di ta situazione con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell’ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione.
Le prove deducibili, ma non dedotte, possono, pertanto, supportare una richiesta di revocazione solo quando l’interessato adduca l’impossibilità di provvedere altrimenti per l riscontrata sussistenza di una «causa a lui non imputabile», secondo la previsione espressamente dettata nell’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da ravvisarsi hanno chiarito, ancora, le Sezioni unite – attraverso il richiamo alle tradizi nozioni di caso fortuito, da intendersi quale evento non evitabile con la normale diligen e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o doto, e di forza maggiore, fatto umano naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, per tale ragione, è irresistibile.
Soccorrono, al riguardo, i principi stabiliti da tempo dalla giurisprudenza di legittimità U, n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME Pascalis, Rv. 233419), che attribuisce al caso fortuito l caratteristica della «imprevedibilità» ed individua, invece, la nota distintiva della maggiore nell’elemento della «irresistibilità», restando, di conseguenza, escluse quell situazioni che, con una normale manifestazione di impegno e diligenza, avrebbero potuto essere altrimenti superate (Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Grava, comunque, sul richiedente che adduca un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare un impedimento assoluto, ossia tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/2/2020, Giglio, Rv. 278706).
L’applicazione dei principi di diritto, così autorevolmente affermati, alla vicenda in es induce ad escludere, come correttamente argomentato dalla Corte di appello capitolina, che, nel caso di specie, possa in alcun modo discorrersi di allegazione di «prove nuove decisive».
3.1. Ripercorrendo l’istanza di revocazione, si è rilevato, nella superiore esposizione fatto, che l’interessata ha individuato tali nova in elementi (testamento olografo della nonna materna; contratto preliminare di compravendita dell’immobile confiscato sottoscritto dalla alienante il 15 giugno 2004; ricevute di pagamento rilasciate al non della ricorrente delle quote condominiali relative ad un immobile sito nello stabile ov ubicato l’immobile confiscato; perizia estimatoria giurata relativa all’immobile confisc sottoscritta dal tecnico incaricato il 30 maggio 2023), preesistenti (ad eccezione de
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perizia del 2023) e facilmente conoscibili dall’istante con l’uso della ordinaria diligenza che avesse avuto cura di interloquire con i propri ascendenti nel corso del procedimento di prevenzione. Talché, a ben vedere, i nova prodotti in allegato all’istanza di revocazione, non corrispondono affatto alla nozione di prova nuova declinata dalla legge, come interpretata dal diritto vivente poco sopra richiamato (negli stessi termini, Sez. 1, sente nn. 14300 e 36069 del 2023, non massimate). I documenti “familiari” perché conoscibili con l’uso della ordinaria diligenza, la perizia, perché l’incarico poteva esser conferi corso di procedimento di prevenzione, per contrastare l’ipotesi d’accusa.
Ricordato alla ricorrente (che nella memoria da ultimo trasmessa a mezzo p.e.c. ha dato mostra di non essersi documentata sul tema) che, in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione no soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in f del rinvio dell’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. proc. pen., dall’art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguar (Sez. 1, n. 35763 del 4/6/2019, Grauso, Rv. 277132), ritiene il Collegio che il Giudice merito non abbia violato alcuna disposizione sostanziale o processuale e neppure sia incorso in nessuno dei travisamenti denunciati o, comunque, in travisamenti (per omissione) decisivi, come prospettato in ricorso.
4.1. In primo luogo, non è dato comprendere in cosa si sostanzierebbero le violazioni di legge denunziate, essendosi la Corte capitolina rigidamente attenuta alle prescrizion sostanziali e processuali poste dal legislatore.
4.2. Né si coglie il vizio esiziale di motivazione (per omissione) in un tessuto argomentati assai logico e consequenziale, che ha escluso la qualità di nova rilevanti e decisivi agli elementi storici esaltati dall’istante. Gli elementi documentali valorizzati non avrebb infatti potuto determinare, secondo il condivisibile avviso della Corte territoriale, un di apprezzamento della “situazione” patrimoniale, sia perché l’illiceità delle risorse (spieg Corte) si pone a presupposto dell’investimento immobiliare, sia perché i documenti tardivamente offerti alla valutazione rescindente offrono solo un’ipotesi ricostrut alternativa, ma non l’unica possibile. Decisivo, ai fini che qui rilevano, è comunque il di di novità degli atti evidenziati.
In conclusione, deve reputarsi coerente con le premesse argomentative l’approdo cui è pervenuta la Corte di appello di Roma nell’escludere, nel caso di specie, l’esistenza de necessario profilo di novità della prova, come, da ultimo, tratteggiato dalle Sezioni unit questa Corte.
All’inammissib.ilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento dell spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.