Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette GLYPH culi e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e dei terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME, tesa ad ottenere la revocazione della confisca di beni immobili, quote societarie e conti correnti riconducibili a NOME COGNOME e intestati alla figlia NOME e alla moglie NOME COGNOME, disposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 20/06/2018, parzialmente riformato dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 13/12/2019 e divenuto definitivo a seguito di decisione di inammissibilità dei ricorsi difensivi pronunciata dalla Corte di cassazione in data 17/01/2022.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 28, comma 1, lett. a) e b) d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione avanzata al fine di chiedere la concreta applicazione della sentenza n. 24 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. c) nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione personali di applicazione giudiziaria si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a), cioè a coloro che devono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; con la diretta conseguenza che possono costituire presupposto della misura della sorveglianza speciale (e, quindi, anche della misura patrimoniale della confisca) i soli delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto costituenti l’unico reddito o quantomeno una componente significativa dello stesso. Si rileva che nel caso in esame l’etichetta data a COGNOME di evasore fiscale seriale serve solo a confiscare il patrimonio e non tiene conto del presupposto della perimetrazione cronologica e del fatto che dei due soli procedimenti penali richiamati dalla Corte territoriale per uno è intervenuta assoluzione.
Rileva la difesa che la richiesta di revocazione è stata dichiarata inammissibile anche sotto il secondo profilo dedotto con la stessa, relativo alla scoperta di “nuove prove” e in particolare della documentazione relativa alla somma di euro 1.601.121,66, liquidata alla RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE nell’aprile 2011, che sarebbe stata utilizzata per l’acquisto dell’immobile personale intestato a COGNOME, documentazione non prodotta in precedenza in quanto custodita presso le società in confisca.
Osserva che, diversamente da quanto asserito dalla Corte territoriale, sono prove sopravvenute tali da consentire di attivare il rimedio in oggetto, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche quelle preesistenti, ma non valutate nemmeno implicitamente, poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva.
Considerata la palese violazione di legge in relazione ad entrambi i profili di inammissibilità rilevati dalla Corte territoriale, la difesa insiste per l’annullamento del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va specificato che oggetto di esame è una richiesta di revocazione della confisca ex art. 28, comma 1, lett. a) e b) d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159.
Tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste dall’art. 630 cod. proc. pen., «a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato».
Giova ricordare che in tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi,
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sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, COGNOME e altro, Rv. 257334: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca di una confisca di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non erano idonei a dimostrare che il reddito dell’istante avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquisti effettuati dei beni oggetto di confisca).
In ultimo è intervenuta questa Corte a composizione qualificata Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – evidenziando che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
1.2. Tali essendo le coordinate ermeneutiche, passando al caso specifico va osservato che la Corte a qua non è incorsa in alcuna violazione di legge, facendo buon governo dei principi che sovrintendono al rimedio della revocazione.
Detta Corte, in primo luogo, rileva che il decreto di confisca in esame non trova nella norma dichiarata incostituzionale il suo presupposto legittimante, essendo stato dichiarato COGNOME socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), del summenzionato decreto legislativo; e che, comunque, il decreto della Corte di appello già teneva in conto la sentenza della Corte costituzionale, essendo intervenuto dopo la stessa.
Osserva, inoltre, che non può in alcun modo scalfire il definitivo giudizio di pericolosità sociale, fondato su numerose condotte di evasione fiscale e contributiva individuate dagli accertamenti espletati dal consulente del Pm, l’intervenuta pronuncia in sede dibattimentale di assoluzione da alcuni reati tributari, nonché l’annullamento del sequestro preventivo per equivalente pronunciato dal Tribunale del riesame, su cui fa leva la difesa, trattandosi di provvedimenti non definitivi e, quindi, che allo stato non possono ritenersi in contrasto con quanto emerso all’esito del giudizio di prevenzione.
Evidenzia che l’istanza di revocazione va dichiarata inammissibile anche sotto il secondo profilo dedotto dalla difesa, relativo alla scoperta di prove nuove e in particolare della documentazione relativa alla somma di euro 1.601.121,66 liquidata alla RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE nell’aprile 2011, utilizzata per l’acquisto dell’immobile personale intestato a COGNOME. Rileva a tale riguardo che la difesa afferma di non aver potuto produrre tempestivamente tale documentazione in quanto trattenuta presso le varie società confiscate, ma che tale pagamento è circostanza certamente conosciuta dagli odierni ricorrenti, in ragione dell’ingente somma di denaro ricevuta, che ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nelle precedenti fasi del giudizio e che non è stata allegata alcuna circostanza concreta da qualificarsi come forza maggiore che ne ha impedito la produzione nel procedimento di prevenzione. Aggiunge che la prova dedotta era, quindi, senza dubbio preesistente alla formazione del giudicato, che si intende superare attraverso l’istanza di revocazione; e che va, pertanto, escluso il carattere di novità di detta prova in quanto era nella diretta disponibilità dei ricorrenti o avrebbe potuto esserlo con un comportamento improntato all’ordinaria diligenza, ossia presentando nel corso del procedimento di prevenzione richiesta di acquisizione.
Correttamente e soprattutto conformemente all’approdo ermeneutico di cui si è detto che ha trovato la sua massima espressione nella pronuncia a Sezioni Unite sopra riportata, la Corte territoriale assegna rilevanza, ai fini della revocazione, alle sole prove materialmente formate o scoperte incolpevolmente dopo la definitività della confisca, e non a quelle deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione.
Di contro i ricorsi, a parte l’esposizione caotica della prima parte che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale del decreto impugnato circa l’impossibilità di scalfire il definitivo giudizio di pericolosità sociale, comunque non si confrontano anche con le argomentazioni sull’insussistenza di una prova nuova secondo il disposto normativo e l’interpretazione che ne offre la giurisprudenza di legittimità più recente, limitandosi a richiamare orientamenti giurisprudenziali superati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in
euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.