Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46669 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46669 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.NOME COGNOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nata a Torino il DATA_NASCITA avverso
il decreto della Corte di appello di Milano del 20 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione ex art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME e diretta alla revoca della confisca di prevenzione di diversi beni ritenuti nella disponibilità materiale del primo dei due ricorrenti anche se formalmente in testa alla COGNOME.
Confisca adottata dal Tribunale di Asti, confermata dalla Corte di appello di Torino e divenuta definitiva per la inammissibilità dei ricorsi di legittimità all’uo interposti, resa sul presupposto della pericolosità del COGNOME ritenuta ai sensi dell’ad 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011.
Propone ricorso la difesa del proposto e della terza interessata e lamenta violazione di legge e vizio assoluto di motivazione in relazione agli artt. 1, comma 1, lettera b) e 28, comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 nonché degli artt. 14 della legge n. 55 del 1990, 10 del d.l. n. 92 del 2009 e 7 della CEDIJ.
La difesa evidenzia che nel caso la misura adottata riposava su fatti illeciti sintomatici di una pericolosità sociale generica espressa tra il 2001 e il 2004, allorquando siffatta tipologia di pericolosità non era utile a fondare l’adozione di misura di prevenzione patrimoniali. Si sarebbe dato corpo, dunque, ad una applicazione retroattiva dell’art. 11 ,ter del d.l. 92 del 2008 che ha esteso la possibilità misura di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche ai pericolosi generici.
Da qui l’assenza di base legale che caratterizzò l’adozione della misura da revocare e la ritenuta proponibilità, per il tramite dello strumento dell revocazione, del relativo vizio, che la difesa non avrebbe potuto fare valere in precedenza perché solo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 tale ipotesi ricostruttiva poteva essere prospettata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
I ricorrenti fondano l’istanza di revocazione lamentando un asserito difetto dei presupposti originari del provvedimento ablativo, e più in particolare, sostenendo il difetto di “base legale” della confisca per carenza di prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla commissione di reati valorizzati a sostegno della relativa pericolosità, commessi in un’epoca in cui, la pericolosità generica di cui le relative condotte illecite sarebbero state espressione, non poteva essere apprezzata a sostegno della misura reale adottata.
Ora, anche a voler prescindere dalla fondatezza nel merito della relativa prospettazione, è all’evidenza pregiudiziale e assorbente la considerazione espressa dalla Corte del merito in forza della quale il vizio che viene evocato quale motivo di revocazione della confisca è aspetto che, a tutto c:oncedere, inficiava all’origine il relativo provvedimento: poteva e doveva essere dedotto, dunque, nel corso del giudizio di prevenzione e con gli ordinari rimedi impugnatori, perché del tutto estraneo a qualsivoglia sopravvenienza destinata a legittimare, ex post, lo strumento straordinario della revocazione, fuori dalle ipotesi immediatamente tipizzate dalla norma in questione.
Sopravvenienza che nel caso i ricorrenti legano in termini evidentemente eccentrici ad una marcatamente erronea lettura delle indicazioni di principio emergenti dalla sentenza delle sezioni unite n. 3513 del 16/11/2021 e soprattutto dal tenore della sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, che, nel suo portato di sentenza interpretativa di rigetto /con precipuo riguardo alle questioni sollevate in direzione della disposizione valorizzata a sostegno della misura oggetto della revocazione che occupa r mai potrebbe legittimare, in parte qua, l’ampliamento dei confini tipici del rimedio straordinario nel caso attivato nei termini perseguiti dai ricorrenti.
In altre parole, a tutto concedere, il vizio prospettato, se riscontrato, era da ritenersi immanente alla decisione sfociata nel provvedimento definitivo oggetto di revocazione e non risulta in alcun modo ancorato, quanto alle possibilità di relativa prospettazione, alle indicazioni emergenti dalla citata sentenza della Corte costituzionale, nella parte riferita alla ipotesi di pericolosità indicata a sostegn della confisca da revocare.
Vizio che la parte interessata ha colpevolmente trascurato di prospettare in quella sede e che oggi non può recuperare, nella sua asserita efficacia invalidante, utilizzando indebitamente lo strumento della revocazione.
Del resto, la valutazione pregiudiziale resa dalla Corte territoriale si pone in linea con quanto già messo in evidenza da questa Corte con riguardo ad una reg i udica nda GLYPH sostanzialmente GLYPH identica (Sez. 2, n. 27397 del 13/01/2023,Rv. 284801), laddove si è precisato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all’art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in c il proposto eccepisca il difetto di “base legale” del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell’entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un’applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della “pericolosità generica” come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le pronunce di cui all’ad 616, comma 1, cod. proc.pen., determinate come da dispositivo
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende.
Così deciso il 5/10/2023.