Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME STURZO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto in data 15 marzo 2024, la Corte d’appello dì Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME di revocazione della confisca di prevenzione della somma di euro 148.906,65 disposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente confermato dalla Corte d’appello e divenuto definitivo in data 17.01.2023, nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti del coniuge NOME COGNOME.
Avverso il decreto ricorre per cassazione NOME, proponendo un’unica articolata censura, con cui deduce vizio di violazione di legge e vizio motivazione.
2.1. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe circoscritto proponibilità del rimedio della revocazione alle sole ipotesi dì elementi di pro sopravvenuti rispetto al giudizio definitivo, ovvero non recepiti netto stesso. Tale interpretazione contrasterebbe con gli arresti della giurisprudenza di legittimi la quale avrebbe escluso il rimedio della revocazione della confisca d prevenzione solo nel caso di prove che, pur potendo essere dedotte, non lo siano state per inadempienza colpevole dell’interessato, ipotesi questa che no ricorrerebbe nella fattispecie.
2.2. Si deduce, inoltre, vizio di violazione di legge laddove il decreto impugna ha ritenuto che la mancata allegazione nei giudizi di merito dell documentazione a fondamento della asserita liceità della provenienza delle somme confiscate fosse ascrivibile a colpa della ricorrente, laddove essa, invece avrebbe adempiuto nel giudizio di merito a tale onere di allegazione. Si deduce, altresì, vizio di motivazione con riguardo alla affermata tardività della produzio degli elementi di prova nuovi. Secondo la ricorrente il termine previsto dall’ar 28, d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe stato rispettato, posto che esso decorre dalla data di definitività della pronuncia di confisca.
Si deduce inoltre il vizio di motivazione in relazione al giudizio di non decisiv delle prove addotte a sostegno dell’istanza di revocazione.
2.3. La ricorrente lamenta, infine, che la motivazione del decreto impugnato sarebbe solo apparente, in quanto l’affermazione secondo cui la documentazione prodotta sarebbe già stata ritenuta irrilevante e oggetto di implicita valutazi negativa nei giudizi di merito non emergerebbe da alcun passaggio motivazionale del provvedimento dì confisca definitivo. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni per cui i nuovi elementi di pr addotti sarebbero inidonei a scalfire il giudicato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
I presupposti in tema di revocazione della confisca di prevenzione sono stati chiaramente delineati dalle Sezioni unite di questa Corte, che, con la sentenza COGNOME (sent. n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01), hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».
Tale pronuncia ha precisato che, nel procedimento di revocazione, a differenza di quanto avviene per il procedimento di revisione, la valutazione della decisivit della nuova prova deve essere effettuata alla luce della previsione di cui all’a 28, comma 2, d.igs. n. 159 del 2011 e perciò solo «nella prospettiva della sua stretta correlazione all’accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale».
Sotto diverso profilo, le Sezioni unite hanno affermato che la previsione di un termine, stabilito a pena di inammissibilità, dall’art. 28, comma 3, d.lgs. n. del 2011, entro il quale la richiesta di revocazione deve essere proposta (s mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi che la consentono), nonché l’inte assetto normativo del procedimento di prevenzione portano alla conclusione per cui «le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell’ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio». In particolare, la previsione di uno stretto termine decadenziale entro cui far valere le deduzioni è «strutturalmente incompatibile con il caso di una prova introdotta nel procedimento ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutata, dal momento che, in siffatta evenienza, sarebbe impossibile individuare il dies ad quem da cui far scattare l’operatività del termine». Pertanto, la Corte ha stabilito che non possono avere rilievo prove introdotte nel procedimento ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutate. Tale scelta del legislatore trova la sua ragio giustificatrice nell’intento di realizzare «una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile».
Le sole prove nuove che rendono ammissibile la revocazione sono quelle formate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non è stato possibile dedurre perché riguardanti fatti all’epoca incolpevolmente sconosciuti, non invece quelle che, «pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o un particolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla base dell’esperimento delle corrispondenti iniziative difensive».
La sentenza COGNOME ha inoltre aggiunto che la necessità dì una “scoperta” successiva implica la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell’ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguìto, si chiede la revocazione.
In altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia in attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso de ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l’interessato adduca l’impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una “causa a lui non imputabile” secondo la previsione espressamente dettata nell’art. 28, comma 3, d.lgs. cit.
3. La Corte d’appello di Catanzaro si è puntualmente attenuta ai principi ora richiamati, laddove, con motivazione logica ed esaustiva, ha affermato che condizione per l’ammissibilità dell’istanza di revocazione è che gli elementi di prova addotti non siano già stati acquisiti nel corso del procedimento di prevenzione, e, in applicazione di tale principio, ha escluso che nel caso in esame gli elementi indicati dalla ricorrente rivestissero il carattere della novità e sopravvenienza, essendo la documentazione allegata all’istanza nella disponibilità della COGNOME già prima della emissione del provvedimento di confisca, sicché la mancata allegazione doveva ritenersi imputabile alla stessa. Ha altresì rilevato che comunque si trattava di dati già conosciuti e valutati dai giudici merito e ritenuti irrilevanti, sicché le doglianze proposte con l’istanza revocazione dovevano ritenersi meramente reiterative e finalizzate a rimettere in discussione elementi già vagliati definitivamente. Peraltro, è la stessa ricorren ad escludere il carattere di novità degli elementi addotti, avendo ella affermat che già nel giudizio di merito aveva prodotto la documentazione a dimostrazione della liceità della provenienza delle somme confiscate (§ 1.2. del ricorso). I definitiva, il decreto impugnato si è conformato alla richiamata decisione delle Sezioni unite Lo COGNOME, che ha escluso che possano avere rilievo, ai fini della ammissibilità dell’istanza di revocazione, prove introdotte nel procedimento ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutate.
3.1. Va del pari esente da censure l’affermazione della Corte distrettuale i ordine al mancato rispetto del termine decadenziale per la proposizione dell’istanza di revisione.
Giova innanzitutto rilevare che, per espressa previsione normativa, tale termine, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla ricorrente, decorre dalla data in cui si verifica uno dei presupposti della revocazione, e cioè la scoperta
nuove prove decisive sopravvenute alla conclusione del giudizio, il passaggio in giudicato di sentenze penali che accertino fatti che escludono l’esistenza d presupposti per l’applicazione della confisca, ovvero dal riconoscimento della falsità degli atti, della falsità nel giudizio o di un reato sulla cui base motivata, in modo esclusivo o determinante, l’applicazione della misura di prevenzione.
Ciò posto, nel dichiarare intempestiva l’istanza di revisione, il decreto impugna ha fatto corretta applicazione dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo rile che, al momento della sua presentazione, il termine di sei mesi era ampiamente decorso, posto che la documentazione prodotta «era senz’altro nella disponibilità dell’istante prima dell’emissione dei provvedimenti confisca», trattandosi d documentazione bancaria e assicurativa, o dalla stessa sottoscritta, sicché la s produzione con l’istanza di revisione risultava tardiva e la mancata allegazione sede di giudizio di merito doveva ritenersi ascrivibile ad un comportamento colpevole della ricorrente, cui non poteva porsi riparo mediante l’istanza revisione.
3.2. Anche l’ultimo profilo di censura risulta manifestamene infondato. Il provvedimento impugnato ha valutato come irrilevanti gli elementi documentati con l’istanza di revisione, sottolineando come già i giudici della misura prevenzione avessero messo in evidenza la circostanza, ritenuta dirimente, della diversità del conto corrente oggetto della confisca rispetto a quello nel qua giacevano le somme provenienti dalla vendita di immobili della ricorrente e ritenuto in ogni caso irrilevante la documentazione prodotta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente