Revocazione confisca: la Cassazione e l’autonomia dei presupposti
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, offre importanti chiarimenti sui limiti della revocazione confisca di prevenzione a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme che ne costituivano il fondamento. La pronuncia stabilisce che se la misura ablativa poggia su più presupposti, e almeno uno di essi rimane valido e autonomo, la confisca non può essere revocata. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, destinatario di un provvedimento di confisca di prevenzione su una serie di beni, presentava un’istanza per la revoca della misura. La richiesta si basava sulla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità di una delle categorie di pericolosità sociale previste dalla legge (art. 1, lett. a, D.Lgs. 159/2011).
La Corte di Appello di Lecce rigettava l’istanza, confermando la confisca. Contro questa decisione, il soggetto proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito si fossero limitati a confermare la decisione precedente senza un’adeguata valutazione.
La Decisione della Corte sulla Revocazione Confisca
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ritenuto la motivazione della Corte territoriale immune da vizi, in quanto correttamente fondata su un principio di diritto consolidato, specialmente dopo l’intervento delle Sezioni Unite.
Il punto cruciale della decisione è la distinzione tra le diverse categorie di pericolosità che possono giustificare una misura di prevenzione. Anche se la categoria di cui alla lettera a) è stata dichiarata incostituzionale, la misura applicata al ricorrente si basava anche, e in modo autonomo, sulla categoria di cui alla lettera b) dello stesso articolo, rimasta pienamente in vigore. Questa autonomia è stata ritenuta sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento di confisca originario.
Le Motivazioni: Autonomia dei Presupposti e Limiti del Giudizio di Revoca
La motivazione della Suprema Corte si allinea perfettamente a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza ‘Fiorentino’ (n. 3513/2022). In tale pronuncia, la Corte aveva chiarito gli effetti della sentenza n. 24/2019 della Consulta sui provvedimenti di prevenzione passati in giudicato.
Il principio cardine è il seguente: il giudice chiamato a decidere sulla revocazione confisca non deve effettuare una nuova e completa valutazione dei fatti. Il suo compito è circoscritto alla verifica di un aspetto puramente giuridico: accertare se il provvedimento originario si fondasse su un titolo (la categoria di pericolosità di cui alla lett. b) che fosse, già all’epoca, autonomo e autosufficiente a giustificare la misura, a prescindere dalla coesistenza dell’altro titolo poi dichiarato incostituzionale (lett. a).
In altre parole, la declaratoria di incostituzionalità non apre le porte a un riesame del merito della vicenda, che è ormai coperto dall’autorità del giudicato. Se il provvedimento ablatorio poggiava su basi solide e tuttora valide, esso rimane intatto. La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale non ha la forza di rimettere in discussione il giudicato, se non nei limiti strettamente definiti.
Conclusioni: L’Intangibilità del Giudicato e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma la stabilità dei provvedimenti definitivi e i confini rigorosi dell’istituto della revocazione. La possibilità di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità è un’eccezione che va applicata con cautela. La decisione conferma che una misura di prevenzione, come la confisca, basata su più ragioni giuridiche autonome, non viene travolta se una sola di queste viene meno. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge un’indicazione chiara: l’analisi della solidità di un provvedimento di prevenzione deve considerare l’eventuale pluralità e l’indipendenza dei suoi presupposti giuridici.
Perché il ricorso per la revocazione della confisca è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la confisca originaria si fondava non solo sul presupposto dichiarato incostituzionale (art. 1, lett. a, d.lgs. 159/2011), ma anche su un presupposto autonomo e sufficiente (art. 1, lett. b), che è rimasto valido.
In caso di istanza di revoca a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, il giudice può riesaminare i fatti del caso?
No. Secondo la Cassazione, il giudice della revocazione deve limitarsi a verificare se la misura di prevenzione si basava su un titolo giuridico autonomo e ancora valido, senza poter rivalutare nel merito i presupposti fattuali già accertati e coperti da giudicato.
Qual è l’impatto della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale sulle misure di prevenzione già definitive?
La sentenza consente la revoca solo se la misura di prevenzione era fondata esclusivamente sulla categoria di pericolosità dichiarata incostituzionale (lett. a). Se invece si basava anche su altre categorie autonome e valide (come la lett. b), la misura resta legittima e non viene revocata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1090 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Andria il 05/09/1982
avverso il decreto emesso il 7 marzo 2024 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GE nerale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto della Ci Tte cli appello di Lecce che ha confermato il rigetto della istanza di revocazione della confisca di una serie di beni, in parte formalmente intestati a congiunti del ricorrente.
1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di c,Tenza della motivazione in quanto la Corte di appelio si è limitata a ritenere che
e
2′
l’inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all’art. 1, lett. b, d.lgs. — i. 159 del 2011 sia sufficiente a sostenere il provvedimento ablativo, limitandosi a richiamare le stringate argomentazioni del Tribunale di Bari, senza conside -are le deduzioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedot . o.
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi giuridici, ha rigettato l’istanza rilevando che il ricorrente è stato inquadrato nella categoria di cui al ‘art. : lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 con argomentazioni dotate di autonomia e autosufficienza rispetto alla concorrente iscrizione nella categoria di cui alla lett. a dell’art. 1, d.lgs. cit., di cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato la illegittimità costituzionale.
Trattasi di motivazione coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 -01 -i)2. In tale pronuncia, infatti, il Supremo Consesso, pronunciandosi in ordine agli effet -i della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha dichiarato l’infondatezza della questione sollevata in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, foi nendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, ha chiarite che i giudice della revocazione deve limitarsi a verificare se, in caso di mis ira di prevenzione fondata sull’inquadramento nelle due categorie di cui alle lett. é ) e b) dell’art. 1, il titolo di cui alla lett. b) sia autonomo e autosufficiente a gius if l’applicazione della misura senza, tuttavia, dover rivalutare i presupposti fati Jali di siffatto inquadramento / non avendo la pronuncia interpretativa di rigetto un é forza vincolante tale da rimettere in discussione il giudicato (si veda il par. 7.: dell motivazione).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c GLYPH n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOMECOGNOME e GLYPH
NOME COGNOME
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SEZIONE VI PENALE
1 O GEN 2U25