Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44534 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino del 25 novembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge per erronea revoca dell’ammissione di teste a discarico da parte del Tribunale.
2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di ricorso per Cassazione, l’impugnazione dell’ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Astafi, Rv. 284536). Il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell’efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l’eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279674).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, la Corte territoriale ha illustrato ampiamente le ragioni della ritenuta superfluità dell’audizione del teste indicato dalla difesa, in quanto la somma di danaro in questione era costituita da banconote di vario taglio e custodite unitamente agli involucri contenenti la cocaina e la marijuana; inoltre, gli organi di P.G. avevano rinvenuto altresì manoscritti con conteggi, indicativi del mantenimento di una contabilità da parte dell’imputato. Il teste NOME COGNOME, pertanto, avrebbe dovuto interloquire su circostanze smentite dall’intera impalcatura probatoria acquisita in dibattimento. La Corte distrettuale, peraltro, ha evidenziato che l’imputato comunque aveva ammesso la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, sebbene asserendo che intendeva cederle a titolo gratuito.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all’entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di me-
rito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione del precedente specifico e del precedente per evasione, della mancanza di elementi favorevoli e del dato del mancato aumento per la continuazione col reato satellite.
Il ricorrente non si confronta con l’articolato apparato argomentativo, avendo circoscritto la propria doglianza all’esiguità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.