Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24705 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 615/2025
NOME COGNOME
UP Ð 15/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 9082/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Chiavari il 2 dicembre 1975
avverso la sentenza del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Imperia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 28 aprile 2025, con la quale lÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse del ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia impugna la sentenza con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOMEin ordine al reato di minaccia asseritamente da lui commesso ai
danni di NOME COGNOME ravvisando nel comportamento del querelante, non comparso allÕudienza alla quale era stato citato come testimone, gli estremi di una revoca tacita della querela originariamente sporta.
Il ricorso si compone di un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione allÕart. 152 cod. pen.), a mezzo del quale si deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a verificare la ritualitˆ della notifica, senza considerare che il procedimento notificatorio si era perfezionato (per compiuta giacenza) attraverso una modalitˆ inidonea ad assicurare lÕeffettiva e reale conoscenza dellÕatto di citazione da parte del querelante e, quindi, a sostanziare una revoca tacita della querela.
1. Il ricorso è fondato.
La fattispecie delineata nell’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. (introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h, del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), rappresenta unÕipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontˆ, , in cui la volontˆ di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente lÕintenzione sottostante. Segnatamente, lÕassenza del querelante allÕudienza (per la quale era stato citato in qualitˆ di testimone: art. 152 cod. pen.), valutata alla luce del previo avvertimento in ordine alle conseguenze dellÕeventuale sua condotta inerte (art. 142, comma 3, lett. d, disp. att. cod. proc. pen.). Non solo, quindi, lÕavvenuta comunicazione dellÕatto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dellÕatto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre lÕeffettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte.
Ed è proprio la necessitˆ di verificare tale dato che impone al giudice lÕonere di accertare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimitˆ ove congruamente motivato) che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontˆ (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, COGNOME, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, COGNOME Rv. 285321). Solo all’esito di un tale doveroso controllo, l’eventuale assenza del querelante potrˆ essere interpretata come fatto incompatibile con la volontˆ di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064).
Ci˜ posto, la persona offesa risulta aver proposto querela il 13 aprile 2022 ed è stata citata a comparire, nella qualitˆ di testimone, per l’udienza del 17 febbraio 2025.
La notifica di tale citazione risulta essersi perfezionata per compiuta giacenza, a seguito di accertata temporanea assenza presso il domicilio, deposito del plico presso la casa comunale e conseguente invio della raccomandata informativa.
Ritualmente perfezionatasi la notifica della citazione, preso atto dell’avviso ivi contenuto (quanto alle conseguenze della mancata comparizione) e dell’assenza ingiustificata della persona offesa allÕudienza per la quale era stata citata, il giudice ha ritenuto maturati tutti gli elementi necessari affinchŽ potesse considerarsi tacitamente rimessa la querela proposta. Ha ritenuto, in particolare, non emersa alcuna situazione tale da far rientrare il querelante tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilitˆ annoverati all’art. 90cod. proc. pen. o, ancora, elementi che potessero fare sospettare che la mancata comparizione del querelante fosse dovuta a qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilitˆ diverse dal risarcimento del danno) subita dalla stessa.
Le circostanze evidenziate dal Tribunale, tuttavia, appaiono prive di forza inferenziale rispetto al dato da provare, in quanto presuppongono lÕeffettiva conoscenza dellÕatto e del suo contenuto. Il procedimento notificatorio, invece, per come si è perfezionato (mediante compiuta giacenza e restituzione del plico al mittente), non solo non permette di desumere, con certezza, lÕeffettiva conoscenza dellÕatto, ma, al contrario, dˆ conto proprio della sua omessa lettura e, con essa, della mancata consapevolezza delle conseguenze di unÕeventuale assenza. Manca, quindi, in concreto, la prova dellÕeffettiva conoscenza dellÕavvertimento, presupposto essenziale per attribuire un significato alla condotta processuale assunta (la mancata comparizione allÕudienza), non collegato, per come si è detto, alla sola assenza del querelante davanti al giudice, ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito.
Un dato rispetto al quale rimane del tutto irrilevante (in quanto prive di forza inferenziale rispetto al dato da provare) tanto lÕeventuale onere di adottare tutte le opportune diligenze conseguenti alla presentazione della querela, quanto lÕeventuale scelta processuale di non ritirare il plico. E le esigenze di certezza e speditezza del processo penale, pur astrattamente idonee a bilanciare parallele esigenze difensive (Sez. 5, n. 28533 del 28/02/2018, n.m.), appaiono inconferenti, alla luce del modificato dato normativo, rispetto alla necessaria verifica di significativitˆ della condotta.
Il Tribunale, quindi, ha ricavato lÕesistenza di una tacita volontˆ della persona offesa da un dato in sŽ equivoco.
La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Imperia (in diversa composizione fisica), affinchŽ vengano precisate le circostanze fattuali dalle quali è stata desunta la volontˆ della persona offesa di rimettere la querela diverse da quelle esplicitate nel provvedimento in esame.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.
Cos’ deciso il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME