Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20052 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Marino il 20/05/1966
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 della Corte d’appello di Milano esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011, e con quella della stessa Corte di appello di Roma in data 1 dicembre 2009, irrevocabile l’8 ottobre 2010 , per avere il condannato commesso nell’anno 2012 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle indicate sentenze, altro delitto, per il quale era stato condannato con sentenza della corte di appello di Milano in data 24 settembre 2021, irrevocabile il 19 gennaio 2023.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti a firma dei difensori avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME.
2.1. Con il ricorso a firma dell’avv. COGNOME sono dedotti due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 168, primo comma n. 1, cod. pen., 649, 666 e 674 cod. proc. pen., nonchØ travisamento del fatto.
Muovendo da quanto statuito da Sez. U. n. 373345 del 23/04/2015, COGNOME, RV. 264381, lamenta l’erroneità della risposta fornita dal Giudice dell’esecuzione all’eccezione di inammissibilità della richiesta di revoca, siccome oggetto di identica richiesta da parte del Pubblico ministero nel giudizio di merito, valutata dal Giudice di primo grado che non ha disposto la revoca nel dispositivo e la cui statuizione Ł, pertanto, divenuta irrevocabile perchØ non oggetto di impugnazione da parte dell’Accusa, nØ di provvedimento d’ufficio da parte del Giudice di appello.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 168, primo comma n. 2, cod. pen. e 172, settimo comma, cod. pen., nonchØ la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in
relazione alla prescrizione della pena.
2.2. Il ricorso a firma dell’avv. COGNOME si articola in tre motivi.
2.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge e piø vizi di motivazione in punto di omessa valutazione della conoscenza o no, da parte del Giudice di merito, delle cause ostative al riconoscimento dei benefici.
La revoca sarebbe stata disposta senza la doverosa acquisizione del fascicolo processuale, in ossequio al principio di diritto espresso in sede di legittimità dalle Sez. U. COGNOME.
2.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 168, primo comma n. 1 cod. pen. e 164 cod. pen., in punto di mancata considerazione dell’inammissibilità della richiesta di revoca.
Osserva il ricorrente come detta richiesta era già stata disattesa nel giudizio di merito e non era stata oggetto di gravame in appello ovvero di richiesta in sede di conclusioni per l’applicazione della revoca d’ufficio; ciò che ne impediva la riproposizione in sede esecutiva.
2.2.3. Con l’ultimo motivo lamenta l’illogicità della motivazione in punto di ribadita non estinzione della pena.
La motivazione del Giudice dell’esecuzione, secondo cui le pene a fronte delle quali Ł stato concesso il beneficio della pena sospesa non si sarebbero estinte a causa della recidiva dichiarata con la sentenza revocante, sarebbe errata perchØ non si Ł tenuto in adeguata considerazione il fatto che quest’ultima sentenza Ł intervenuta quando era ormai decorso il termine decennale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta in data 7 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev’essere rigettato.
Non Ł superfluo premettere che COGNOME Ł stato condannato a pena di giustizia con le due sentenze della Corte di appello di Roma sopraindicate, divenute cosa giudicata rispettivamente nell’ottobre 2010 e nel marzo 2011e ciascuna di dette pene Ł stata condizionalmente sospesa. Ha commesso nel 2012 e, quindi, nel quinquennio dall’irrevocabilità di ciascuna delle due, un altro reato per il quale Ł stato condannato a pena detentiva non sospesa con sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile nel 2023.
Come correttamente indicato nel provvedimento impugnato si verte nell’ipotesi di ipotesi di revoca obbligatoria, ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen.
L’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensione condizionale Ł revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti. Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revoca siano integrate, il reato Ł definitivamente estinto e la pena – sia la principale, sia le eventuali accessorie – non Ł eseguita, a norma dell’art. 167 cod. pen. (restano, viceversa, fermi gli altri effetti penali: ex multis , Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863-01).
Per il caso dell’art. 168, primo comma n. 1), Ł principio pacifico che il momento al quale
ancorare la revoca del beneficio Ł quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01, Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 – 01; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, COGNOME, Rv. 279015 – 01).
In un caso del genere, quindi, il giudice dell’esecuzione Ł tenuto ad accertare l’esistenza della condanna sopravvenuta e la sua idoneità a costituire presupposto di diritto della revoca; il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, in caso di riscontro positivo, a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice autore della nuova condanna, alla revoca semplicemente facoltizzato (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279053-01).
Tanto premesso, le censure contenute nel primo motivo di ciascuna tto di ricorso, che lamentano la mancata applicazione dei principi statuiti da Sez. U Longo, citata, sono infondati, perchØ il principio ivi espresso secondo cui «il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio», Ł pacificamente applicabile al caso in cui la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1bis , cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente.
Del pari infondato Ł il motivo, dedotto in entrambi i ricorsi, secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla richiesta di revoca dei benefici, in quanto non risponde alle risultanze in atti che detta richiesta sia già stata disattesa nel giudizio di merito.
Risulta, invero, dallo stesso tenore del ricorso, che il Giudice di primo grado della sentenza revocante, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero, aveva indicato nella motivazione che i benefici andavano revocati, ma non ha riprodotto tale statuizione nel dispositivo.
SicchØ, osserva il Collegio viene in primo luogo in rilievo la regola secondo cui, nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, prevale il primo, siccome immediata espressione della volontà decisoria del giudice; regola che può essere derogata solo a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato piø favorevole per l’imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284057 – 04).Va, altresì, osservato che detto contrasto, ove non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, COGNOME, Rv. 284503 – 01).
Dunque, doverosamente privilegiando quanto stabilito nel dispositivo, si deve ritenere che il Giudice di merito non abbia provveduto sul beneficio e che, pertanto, non vi sia alcuna preclusione per il Giudice dell’esecuzione.
In ogni caso, osserva il Collegio, la tesi del ricorrente sarebbe comunque infondata poichØ, anche ove si volesse preferire quanto indicato in motivazione, i benefici dovrebbero ritenersi già revocati e non, come vorrebbe la difesa, valutati, ma non revocati.
Quanto, infine, al tema dell’estinzione della pena, prospettato in entrambi gli atti di ricorso, la fallacia della tesi ivi indicata – in disparte ogni questione in tema di recidiva – emerge direttamente dall’art. 172, quinto comma, cod. pen. a tenore del quale «Se l’esecuzione della pena Ł subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine Ł scaduto o la condizione si Ł verificata».
SicchØ, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 261399), «il termine di prescrizione della pena decorre dalla
data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio», al quale, per le considerazione che sono state svolte, in termini generali, nella motivazione della sentenza, deve ispirarsi anche l’esegesi riguardante la decorrenza del termine di prescrizione della pena condizionalmente sospesa.
E, del resto, a tale indirizzo si Ł conformata anche la successiva giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343), che ha ribadito argomenti spesi nell’arresto delle sezioni unite, che hanno richiamato «il dato testuale, quello logico e quello sistematico, anche in una lettura che sia, doverosamente, costituzionalmente e convenzionalmente orientata», come elementi conducenti univocamente al quell’approdo interpretativo, considerando che l’anticipazione del tempo dell’esecuzione della pena al momento certo dell’avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, Ł coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU (in senso conforme si veda anche, Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280330 – 01; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262462 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME