Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il 16/07/1973
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 30 giugno 2022, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha disposto, la revoca, nei confronti di NOME COGNOME, della sospensione condizionale della pena concessa con le seguenti pronunce:
sentenza della Corte di appello di Messina in data 8 marzo 2019, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 22 maggio 2018, irrevocabile il 24 marzo 2019, di condanna alla pena di giorni 20 di reclusione;
sentenza della Corte d’appello di Messina, in data 27 maggio 2019, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozza di Gotto il 13 luglio 2018, irrevocabile il 12 giugno 2019, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione;
sentenza della Corte d’appello di Messina, in data 23 settembre 2020, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozza di Gotto il 16 aprile 2019, irrevocabile 14 giugno 2021, di condanna alla pena di mesi sette di reclusione.
La revoca del beneficio concesso la senténza sub a) veniva operato ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., mentre quello di cui alle sentenze sub b) e sub c) ai sensi degli artt. 168 comma 3 e 164 comma 4 c.p.; ciò, in quanto il condannato ha riportato, per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., commesso in Milazzo in data 23 marzo 2013, ulteriore condanna alla pena di anni due di reclusione, inflitta con sentenza della Corte d’appello di Messina del 23 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 21 maggio 2019.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze sub b) e sub c), per avere il giudice dell’esecuzione omesso di verificare se il precedente penale ostativo risultasse documentalmente al giudice della cognizione mediante l’esame e l’acquisizione del relativo fascicolo processuale.
Peraltro, l’eventuale e dedotta violazione di legge relativa alla concessione del beneficio de quo avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che le sentenze sub b) e sub c) sono divenute irrevocabili solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di calunnia, con la conseguenza che i giudici di merito, e in particolare il giudice d’appello, avrebbero potuto essere agevolmente a conoscenza della
causa ostativa.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che con l’impugnazione, il ricorrente si duole del provvedimento esclusivamente con riferimento alla disposta revoca delle sentenza sub 2 e 3 (e non invece con riferimento alla revoca della sentenza sub 1., operata correttamente dal G,e ; ai sensi dell’art. 168 comma 1. 2 cod. pen), va chiarito che l’ipotesi di revoca che viene qui in rilievo è quella di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n. 128, secondo cui la sospensione condizionale della pena è revocata ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
La revoca in esame può essere disposta sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a condizione, in entrambi i casi, che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, essendo il giudice che delibera sulla revoca tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 282084). Di recente Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 hanno chiarito che è, tuttavia, legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita.
Venendo al caso di specie, la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena di cui alle sentenze Corte d’appello di Messina GLYPH 27 maggio 2019, irrevocabile il 12 giugno 2019, e Corte d’appello di Messina 23 settembre 2020, irrevocabile 14 giugno 2021 è stata correttamente disposta ai sensi degli artt. 168 comma 3 e 164 ult. comma cod. pen., in quanto concessi in
presenza di una causa ostativa rappresentata dall’avere il condannato subito, in precedenza, una condanna (e non, come erroneamente scritto dal G.E., due), alla pena di anni due di reclusione, inflitta con sentenza della Corte d’appello di Messina del 23 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 21 maggio 2019.
La causa ostativa era certamente ignota al primo Giudice: il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non poteva conoscere della causa ostativa, rappresentata dalla sentenza Corte d’appello di Messina del 23 marzo 2018, in quanto divenuta irrevocabile in data 21 maggio 2019 e quindi successivamente alla pronuncia delle sentenze sub b) e sub c), emesse rispettivamente il 13/07/2018 e il 16/04/2019.
Il giudice dell’esecuzione ha quindi correttamente revocato i benefici della sospensione condizione della pena di cui alle sentenze sub b) e c), in quanto la causa ostativa non era nota al giudice di primo grado e il giudice d’appello non era stato investito sul punto dall’impugnazione del pubblico ministero, né aveva ricevuto sollecitazione da questi in ordine all’illegittimità del beneficio, come affermato dal G.E. in seno all’impugnata ordinanza, e non contrastato sul punto in ricorso.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/11/2024