Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15831 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lanciano il 19/01/1983 avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale Genova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento emesso senza fissare udienza il 21 ottobre 2024, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanciano il 2 novembre 2017, irrevocabile il 17 dicembre 2017.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe affetto da nullità assoluta perché emesso senza fissare l’udienza camerale e, pertanto, senza sentire le parti in contraddittorio.
3. In data 16 dicembre 2024 è pervenuta in cancellarla la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia accolto e il
provvedimento impugnato annullato con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc. pen.
La doglianza è fondata.
L’incidente di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena è regolato dall’art. 674 cod. proc. pen. per il quale è previsto il rito di
esecuzione “ordinario”, cioè quello regolato dall’art. 666 cod. proc. pen. per cui il de plano
provvedimento può essere emesso, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen., solo nel caso in cui si debba dichiarare l’inammissibilità della richiesta in quanto manifestamente infondata o reiterativa di altra già decisa e non per
accoglierla ovvero rigettarla.
In questo caso, quindi, il giudice dell’esecuzione, che si è pronunciato nel merito, avrebbe dovuto fissare e celebrare l’udienza in contraddittorio tra le parti.
Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall’art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 274556 – 01).
La rilevata violazione impone, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di di Genova.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consigl re relatore
Il residente