Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37099 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37099 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
THIOR COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad te, NOME con sentenza del medesimo Tribunale pronunciataV5 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2021.
A ragione il G.E. osservava come il condannato non avesse provveduto, nel termine prescritto (fissato al 23 settembre 2022), al pagamento della somma assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale, adempimento al quale era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevava anche il G.E. come, con dichiarazione depositata in data 30 giugno 2023, la parte civile avesse attestato che il prevenuto le aveva chiesto le coordinate bancarie per procedere al pagamento rateizzato della somma, senza però specificare numero, cadenza e importo dei ratei, e che successivamente, in data 13 giugno 2023, la stessa aveva ricevuto solo un bonifico bancario da 150 euro.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, avendo il Tribunale omesso di acquisire la prova degli avvenuti versamenti effettuati per il pagamento della provvisionale, avvenuti mediante degli accrediti postepay.
Evidenziava in particolare il ricorrente che, «ancorché successivamente allfS’udieM celebratasi avanti al tribunale di Modena il 15 febbraio u.s.», per conto del NOME fossero stati inviati allo stesso difensore i pagamenti effettuati in favore della persona offesa, che venivano prodotti in allegato all’atto di integrazione del ricorso per cassazione.
Il AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che la sentenza di condanna irrevocabile conteneva l’espressa statuizione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili, da individuarsi $ 3.1- 23/09/2022, come condizione per fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. Come specificato da
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di “obblighi risarcitori” mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce “che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena” (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all’interesse dell’ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio d obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267109).
Va, ancora, ricordato che, secondo Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Latta nzi, Rv. 285245 – 01, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.
Nel caso in esame, il G.E. ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia, attesa la circostanza pacifica che, al momento della decisione assunta con il provvedimento qui impugnato (15/02/2024), il termine fissato in sentenza per l’adempimento degli obblighi, a quel momento inadempiuti, cui la sospensione condizionale era subordinata, era ampiamente scaduto.
Si appalesa pertanto del tutto destituita di fondamento la doglianza avanzata in sede di ricorso, attesa l’evidente non decisività, se non l’irrilevanza, delle prove asseritamente pretermesse dal G.E., attinenti ad asseriti pagamenti successivi al 23/09/2022.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 07/06/2024