Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15905 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15905 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di:
TRIGONA COGNOME NOME NOME NOME GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato le istanze presentate dal Pubblico ministero, rispettivamente finalizzate:
alla revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Teramo del 06/09/2016, passata in giudicato il 12/10/2016, per esser stato tale beneficio illegittimamente accordato per la terza volta (risulta in atti, infatti, come la sospensione condizionale della pena fosse già stata concessa con riferimento alla sentenza del 21/03/2013, passata in giudicato il 23/02/2013, del Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova, nonché relativamente alla sentenza del 05/04/2013, passata in giudicato il 25/09/2013, della Corte di appello di L’Aquila, di parziale riforma della sentenza del 20/04/2009 del Tribunale di Teramo);
in conseguenza della prima richiesta, il Pubblico ministero aveva chiesto la revoca del medesimo beneficio, concesso dal Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova, con sentenza del 21/03/2006, passata in giudicato il 23/02/2013, nonché con sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 05/04/2013, passata in giudicato il 25/09/2013;
ancora per derivazione dalla domanda principale, il Pubblico ministero aveva domandato l’applicazione dell’indulto, ai sensi dell’art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, in relazione alla sopra menzionata sentenza emessa il 21/03/2006 dal Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione. L’avversato provvedimento riconosce la sussistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, ma evidenzia come al Tribunale essa non fosse nota, in quanto non emergente dagli atti; per questa ragione, secondo la motivazione adottata dall’ordinanza oggetto di ricorso, l’istanza di revoca inoltrata dal Pubblico ministero non avrebbe potuto trovare accoglimento. Tale affermazione, però, contraddice l’elaborazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia Longo delle Sezioni Unite.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME. Questo riconosce la sussistenza della causa ostativa alla concessione
della sospensione condizionale della pena ed evidenzia come questa non fosse conosciuta dal giudice di primo grado; sulla base di ciò, però, giunge a disattendere la richiesta di revoca in executivis formulata dal Pubblico ministero. In tal modo, il Tribunale di Teramo conclude in senso sostanzialmente opposto, rispetto ai principi che esso stesso aveva richiamato in premessa, così incorrendo nel lamentato vizio di contraddittorietà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’odierno ricorrente, come già esposto in parte narrativa, ha fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in tre distinte occasioni; il giudice che ha concesso tale beneficio per la terza volta disponeva di un certificato del casellario incompleto, in quanto vi figurava una sola condanna. L’esistenza della preesistente causa ostativa, quindi, non poteva essere nota al giudice, allorquando veniva accordato il beneficio. Per fissare meglio i termini della questione, deve poi anche evidenziarsi che la prima concessione della sospensione condizionale della pena è stata accordata nel 2006; la seconda fruizione del beneficio è del 05/04/2013, mentre la terza sospensione è stata concessa in data 06/09/2016, con sentenza passata in giudicato il 12.10.2016 (per fatto commesso dal marzo 2011 e permanente fino all’emissione della sentenza di primo grado).
2.1. Tale essendo la (pacifica) situazione oggettivamente risultante dall’incarto processuale, sicuramente in executivis sarebbe stato pienamente consentito provvedere alla revoca del beneficio, illegittimamente accordato con la sentenza del 06/09/2016 (divenuta irrevocabile il 12/10/2016), in quanto concesso per la terza volta, quindi oltre i limiti di legge.
2.2. Secondo quanto correttamente dedotto dal Pubblico ministero in sede di impugnazione, dunque, emerge chiaramente la contraddittorietà – logica e intratestuale – della conclusione contenuta nel provvedimento impugNOME, con riferimento alla terza concessione del beneficio. Tale vizio si annida nel fatto che l’ordinanza impugnata prende atto, effettivamente, della sussistenza di una causa ostativa rispetto alla concessione del beneficio, ma conclude nel senso che la stessa – ignota al giudice di primo grado, in quanto non risultante dagli atti – non possa comportare la revoca, in sede di esecuzione, del beneficio illegittimamente accordato. Trattasi di conclusione non solo errata, ma anche incoerente rispetto alle regole ermeneutiche richiamate dallo stesso giudice dell’esecuzione, nella premessa del provvedimento.
2.3. La richiesta di applicazione dell’indulto, infine, risulta assorbita dalla valutazione della richiesta presentata, in via principale, dal Pubblico ministero.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.