Revoca Sospensione Condizionale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta un punto cardine del nostro sistema sanzionatorio, mirando al recupero del condannato. Tuttavia, le modalità con cui si può richiedere una sua modifica o revoca sospensione condizionale sono rigidamente definite dalla procedura. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla specificità dei motivi di ricorso e sulle conseguenze di una richiesta formulata in modo non corretto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 455 del codice penale (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, che condannava l’imputato a una pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa grazie alla concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. La sua doglianza non riguardava la colpevolezza, ma un aspetto specifico della pena: la mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale. Secondo la difesa, avendo chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva come il lavoro di pubblica utilità, la richiesta di revoca del precedente beneficio doveva considerarsi implicita.
La Decisione della Corte sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su argomentazioni procedurali e di merito molto precise, che meritano un’analisi approfondita per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali.
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di Cassazione. Il codice di procedura penale, all’articolo 606, ultimo comma, stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Si tratta di una regola volta a garantire la gradualità dei giudizi e a evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
In secondo luogo, anche a voler superare il profilo procedurale, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può in alcun modo essere interpretata come una richiesta implicita di revoca sospensione condizionale. Sono due istanze distinte, con presupposti e finalità diverse, che devono essere formulate in modo esplicito e motivato.
Infine, la Corte ha sottolineato un ulteriore punto debole dell’argomentazione difensiva: la totale assenza di indicazione di un concreto interesse alla revoca. L’imputato non ha spiegato per quale ragione avrebbe tratto un vantaggio dalla revoca del beneficio, rendendo la sua richiesta astratta e priva di una reale utilità processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce principi fondamentali del processo penale. Innanzitutto, l’importanza della specificità e completezza dei motivi di appello, che delimitano l’oggetto del giudizio di secondo grado e, di conseguenza, di quello di legittimità.
In secondo luogo, viene confermato che le richieste al giudice devono essere esplicite e non possono basarsi su presunte implicazioni. La revoca sospensione condizionale è un atto che incide profondamente sulla posizione del condannato e non può derivare da una semplice interpretazione di un’altra istanza.
Le conseguenze dell’inammissibilità sono state severe: l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il motivo è stato proposto per la prima volta in Cassazione, violando le regole procedurali, ed è stato comunque ritenuto manifestamente infondato nel merito.
La richiesta di una pena sostitutiva, come il lavoro di pubblica utilità, implica automaticamente la revoca della sospensione condizionale della pena?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale non può ritenersi implicita nell’istanza di applicazione di una pena sostitutiva. Si tratta di due richieste distinte che devono essere formulate esplicitamente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 455 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuant generiche, lo aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa;
che il ricorso dell’imputato, che si duole della omessa revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando che, essendo stata chiesta l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità l richiesta di revoca doveva ritenersi implicita, è inammissibile, atteso che trattasi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e che incorre nella predetta sanzione ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondato, atteso che la richiesta di revoca del beneficio non può ritenersi implicita nell’istanza di applicazione di una pena sostitutiva e comunque il ricorrente non ha chiarito quale concreto interesse egli avrebbe a siffatta revoca;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.