Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME, in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 10 marzo 2015, divenuta definitiva in data 13 settembre 2016, per aver riportato ulteriore condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente irrogata, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Ritenuto che i motivi proposti dal difensore, AVV_NOTAIO (erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione per la pendenza di altro incidente di esecuzione – primo motivo; erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, per violazione del ne bis in idem per essere stato COGNOME condannato, per due volte, per il medesimo fatto – secondo motivo; violazione di legge penale, per aver pronunciato la revoca del beneficio senza considerare la violazione del ne bis in idem – terzo motivo) rappresenta doglianze non consentite in sede di legittimità, perché generiche e prive della indicazione puntuale delle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste anche quanto alla denunciata violazione del principio del ne bis in idem (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584, nel senso che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente).
Considerato, peraltro, che le denunciate violazioni prospettano enunciati non conformi alla giurisprudenza di legittimità in caso di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 n. 2 cod. pen. e, comunque, non attaccano, specificamente, il contenuto della decisione della Corte territoriale.
Rilevato, infine, che non può essere presa in esame la memoria difensiva e le argomentazioni in essa contenute (che, peraltro, ribadiscono ed esplicitano il nucleo centrale delle deduzioni già prospettate con il ricorso) in quanto depositata in data 25 giugno 2024, risultando tardiva rispetto ai termini per il deposito delle memorie difensive previsti dall’art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 1° luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente