Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA, alias COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, alias COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE), con sentenza del GIP di Milano in data 04/04/2019, irrevocabile il 17/04/2019, in relazione alla sanzione di quattro mesi di reclusione con essa inflitta.
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che con sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile il 22/09/2021, RAGIONE_SOCIALE (comunque la persona avente TARGA_VEICOLO) era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed C 200,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 18/06/2014; avendo quindi riportato entro il termine di cinque anni
4, dalla definitività della sentenza con pena sospesa un’altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., il Tribunale riteneva sussistent presupposti per la revoca del beneficio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, denunciando il vizio di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione sarebbe stato superficiale nel respingere la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al NUMERO_DOCUMENTO, nell’ambito del quale era stata emessa ordinanza in data 13.12.2022 di correzione dell’errore materiale nella sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile il 22/09/2021. Da essa emergerebbe in maniera inequivocabile che il soggetto condannato con la sentenza n. 7118/2019 era COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA e non COGNOME NOME.
Nell’ordinanza si attesta che il soggetto arrestato il 18/06/2014 per il delitto di furto aveva dichiarato di chiamarsi COGNOME NOME ma era stato effettivamente identificato come COGNOME NOME.
Il difensore deduce che l’unico reato commesso da RAGIONE_SOCIALE è quello di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in Osio Sotto il 13/04/2012 per il quale aveva riportato condanna a quattro mesi di reclusione con sentenza del tribunale di Bergamo in data 04/11/2014, definitiva il 27/12/2014, pena ” . (secondo la difesa) per la quale il beneficio sarebbe stato revocato con la sentenza impugnata
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché privo di specifiche censure, essendosi il difensore limitato a riproporre la propria ricostruzione che attribuisce a persone diverse l’identità del soggetto avente TARGA_VEICOLO anche dopo l’emissione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 13.12.2022 che ha corretto l’intestazione della sentenza con la quale era stato concesso il beneficio poi revocato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propone doglianze tardive, generiche e non pertinenti al provvedimento impugnato.
Con il ricorso si intende rimettere in discussione l’identificazione del condannato già compiutamente eseguita a seguito del procedimento culminato nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 13/12/2022 che ha accertato la riconducibilità a COGNOME NOME (o comunque alla persona avente CUI TARGA_VEICOLO) dei
fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile dal 22/09/2021. Si lamenta in particolare che il giudice dell’esecuzione che con il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa allo stesso RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del GIP di Milano in data 04/04/2019, irrevocabile il 17/04/2019, in relazione alla sanzione di quattro mesi di reclusione con essa inflitta, non abbia approfondito – acquisendo il fascicolo del procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento di correzione dell’errore materiale – l’effettiva identità del soggetto che risultava imputato nella sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile dal 22/09/2021.
Tuttavia quel provvedimento del giudice dell’esecuzione relativo alla corretta identificazione dell’imputato del giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile dal 22/09/2021 non è stato contestato né impugnato. Né il ricorrente ha dimostrato di non averne avuto tempestiva conoscenza.
Le contestazioni contenute nel ricorso, quindi, sono in realtà rivolte a quel precedente provvedimento, non impugnato né impugnabile con il mezzo utilizzato in questo procedimento.
A ciò si aggiunga che il ricorso contiene riferimenti del tutto eccentrici, laddove lamenta che l’iniziativa del P.M. aveva ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta al COGNOME con la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 04/11/2014, definitiva il 27/12/2014, del quale il provvedimento impugnato in alcun modo si occupa.
Il giudice dell’esecuzione ha difatti revocato solo il beneficio di cui all sentenza del GIP di Milano in data 04/04/2019, irrevocabile il 17/04/2019, conformemente alla richiesta del P.M.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 maggio 2024