Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1286 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a KINSHASA( CONGO) il 09/05/1989
avverso l’ordinanza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Ancona, quale giud dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione presentata dal Procuratore Repubblica di Ancona avverso l’ordinanza emessa in data 30/5/2022 dal Giudice dell’esecuzione, limitatamente ai capi che hanno dichiarato inammissibil richieste da egli presentate, in relazione a COGNOME Lola COGNOME diret ottenere la rivalutazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell’art. pen. dei reati di cui alla sentenza n. 425 del 2011, emessa dal Tribunale di An sez. distaccata di Jesi il 09.11.2011, irrevocabile il 04.12.2011, sub 2 (condanna ad anni uno di reclusione, pena sospesa, per i reati di cui agli artt. 81 secondo, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen., commessi il 02.10.2011) e alla sent n. 415 del 2012 emessa dal Tribunale di Ancona sez. Distaccata di Jesi 14.11.2012, irrevocabile il 02.02.2013, sub 3 (condanna a mesi 3 di reclusione, pena sospesa, per i reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 612 comma second 341-bis cod. pen., commessi il 16.10.2010), nonché la dichiarazione di estinzi del reato, ai sensi dell’art. 460 ultimo comma cod. proc. pen., del decreto n. 270 del 2012 emesso dal Gip del Tribunale di Ancona il 23.02.2013, esecuti in data 11.12.2013, sub 4 (condanna ad euro 7.500,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all’art. 340 cod. pen., commesso il 05.06.2011)
Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato tale opposizione, preliminarme riportando le sentenze del certificato del casellario giudiziale a caric Kazimbo:
sentenza del 26.10.2011, emessa dal Tribunale di Ancona, sez. distaccat di Jesi, divenuta irrevocabile il 29.12.2011, per il reato di cui all’art. 6, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso il 17.04.2010; condanna alla pena di giorni di arresto e euro 80,00 di ammenda; revocata in data 23.10.2019 con ordinan del Tribunale di Ancona perché il fatto non è più previsto dalla legge come r peaa-sa..spela;
sentenza del 09.11.2011, emessa dal Tribunale di Ancona, sez. distaccat di Jesi, divenuta irrevocabile il 04.12.2011, per il reato di cui agli artt. 8 secondo, 582, 585, 576, n. 1, 61 n. 2 cod. pen., commesso il 02.10.20 condanna alla pena di anni uno di reclusione, già con sospensione condizion della pena.
sentenza del 14.11.2012, emessa dal Tribunale di Ancona, sez. distaccat di Jesi, divenuta irrevocabile il 02.02.2011, per i reati di cui agli artt. 8 secondo, 612, comma 2, 341-bis cod. pen., commessi il 16.10.2011; condanna alla pena di mesi tre di reclusione, pena sospesa;
decreto penale del 23.01.2012, emesso dal Gip. del Tribunale di Ancona, esecutivo in data 11.12.2013, per il reato di cui all’art. 340 cod. pen, commesso il 05.06.2011; condanna alla pena di euro 7.500,00 di multa, pena sospesa;
sentenza del 20.03.2013, emessa dal Tribunale di Ancona, divenuta irrevocabile il 02.04.2016, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 337 cod. pen., commessi il 25.09.2011; condanna alla pena di mesi sette di reclusione;
sentenza del 06.07.2011, emessa dal Tribunale di Ancona, divenuta irrevocabile il 20.06.2017, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 337, 582 in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5 -bis e 61 n. 2 cod. pen., commessi il 16.04.2011; condanna alla pena di mesi nove di reclusione, pena sospesa;
sentenza del 12.01.2022, emessa dal Tribunale di Ancona, divenuta irrevocabile il 03.02.2022, per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159 del 20 accertato il 11.01.2022, circostanze aggravanti art. 99, comma 1, cod. pen.
Il Tribunale di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che la sospensione condizionale della pena sia stata concessa, in relazione al decreto penale sub 4), in violazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., atteso che, con la suddetta pronuncia, alla Kazimbo il beneficio è stato riconosciuto per una terza volta. Ella aveva, infatti, già ottenuto la sospensione condizionale con le sentenze sub 2) e sub 3), precedentemente passate in giudicato il cui ora citato beneficio viene revocato alla luce del disposto dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., quale ipotesi di revoca di diritto, poiché nel termine di cinque anni dall data di irrevocabilità della sentenza sub 2) (04.12.2011), la COGNOME ha riportato altre due condanne per delitti commessi anteriormente al passaggio in giudicato di tale sentenza. In particolare, in data 02.02.2013, ella ha riportato una condanna irrevocabile (sentenza sub 3) alla pena di mesi tre di reclusione per delitto commesso il 16.10.2010 e, in data 02.04.2016, ha riportato un’ulteriore condanna alla pena di mesi sette di reclusione, sentenza sub 5), per reato commesso il 25.09.2011. Inoltre, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 3) (02.02.2013), la COGNOME, oltre alle già citate condanne relative alle sentenze sub 4) e 5), ha riportato, in data 02.04.2016, un’ulteriore condanna alla pena di mesi nove di reclusione (sentenza sub 6), per fatto commesso anteriormente (16.04.2011) al passaggio in giudicato della sentenza sub 3).
Da ciò, il Tribunale ha escluso l’invocata estinzione dei reati ai sensi dell’art 167 cod. pen., non sussistendone i presupposti. Le pronunce che hanno legittimato la revoca del beneficio concesso sono tutte intervenute prima del decorso del quinquennio previsto dall’art. 167 cod. pen. e, quindi, hanno impedito, la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 167 cod. pen., altrimenti, la COGNOME avrebbe conseguito l’ingiustificato effetto di estinzione dei reati in relazione ai qua
il GLYPH beneficio della GLYPH sospensione GLYPH condizionale avrebbe GLYPH dovuto GLYPH essere obbligatoriamente revocato ovvero non concesso dopo la seconda volta.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica di Ancona ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il Procuratore della Repubblica di Ancona denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 666 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione rispetto alle sue richieste basate su condizioni preesistenti al momento della pronuncia del 23/10/2019 ovvero che, in tale data, le condanne sub 2) e 3) sarebbero state già oggetto di estinzione ai sensi dell’art. 167 cod. pen., e ai sensi dell’art. 460, ultimo comma, cod. proc. pen. (sub 4), ritenuta per questo ultimo caso la prevalenza dell’estinzione del reato rispetto all’eseguibilità di una pena per la successiva intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Egli aggiunge che la decisione del 23/10/2019 non soggiacerebbe all’immutabilità del giudicato (citata nell’ordinanza del g.e. poi oggetto d opposizione) poiché sarebbe, invece, suscettibile di modificazione e revoca (cita sul punto, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Rv. 279786, secondo cui la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva).
Con il secondo motivo, egli deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 167 e 168 cod. pen., sostanzialmente sulla base delle medesime ragioni di cui al primo motivo ovvero sulla preesistenza delle cause di estinzione dei reati rispetto alla revoca dei benefici già concessi.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore della condannata si associa alle richieste del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso risultano essere infondati, quindi, meritevoli di rigetto.
Correttamente l’ordinanza impugnata ha escluso l’estinzione dei reati, come richiesta dal Pubblico ministero ricorrente.
2.1. Egli, infatti non ha considerato che la pena condizionalmente sospesa di cui al decreto penale di condanna sub 4) non poteva essere oggetto di concessione perché tale beneficio era già stato riconosciuto, all’epoca, tre volte in riferiment alle sentenze sub 1), 2) e 3), in violazione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
2.2. Rispetto alle altre due sentenze sub 2) e 3), di cui il ricorrente rivendica l’estinzione ai sensi dell’art. 167 cod. pen., il Tribunale di Ancona, quale giudice
dell’esecuzione ha correttamente rilevato che, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 2) ovvero il 4.12.2011), la COGNOME ha riportato altre due condanne per delitti commessi anteriormente al passaggio in giudicato di tale sentenza. In particolare, in data 2.02.2013, ella ha riportato una condanna irrevocabile (sentenza sub 3) alla pena di mesi tre di reclusione per delitto commesso il 16.10.2010 e, in data 02.04.2016, ha riportato un’ulteriore condanna alla pena di mesi sette di reclusione, sentenza sub 5), per reato commesso il 25.09.2011.
Inoltre, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 3) ovvero il 02.02.2013, la Kazimbo, oltre alle già citate condanne relative alle sentenze sub 4) e 5), ha riportato, il 2.4.2016, un’ulteriore condanna alla pena di mesi nove di reclusione per la sentenza sub 6), per fatto commesso anteriormente (16.4.2011) al passaggio in giudicato della sentenza sub 3).
Sulla base di queste considerazioni non sussiste alcuna violazione di legge o carenza di motivazione come dedotte e il ricorso deve essere rigettato, senza la condanna del ricorrente alle spese processuali, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso il 2/3/2023