Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione sul Termine di Cinque Anni
La revoca sospensione condizionale della pena è uno degli istituti più delicati del nostro ordinamento penale, un’ancora di salvezza che può essere ritirata se non si rispettano determinate condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 564/2024) ha ribadito un principio fondamentale: il momento esatto da cui inizia a decorrere il periodo di ‘prova’ per il condannato. Questo articolo analizza la decisione, spiegando in modo chiaro i fatti, le motivazioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi beneficia di una pena sospesa.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in seguito a due distinte sentenze, emesse rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Successivamente, nel marzo 2004, egli commetteva un nuovo reato. Per questo nuovo illecito veniva condannato con una sentenza del Tribunale di Lecce nel 2013, divenuta definitiva (irrevocabile) nello stesso anno.
Di conseguenza, l’autorità giudiziaria competente revocava il beneficio della sospensione concesso in precedenza. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione contro tale provvedimento di revoca, ritenendolo ingiusto.
La Decisione della Corte di Cassazione e la revoca sospensione condizionale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte ha confermato la correttezza del provvedimento impugnato, stabilendo che la revoca della sospensione condizionale era stata applicata in modo legittimo.
Oltre a confermare la decisione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, evidenziando una colpa nella sua presentazione.
Le Motivazioni: Il Principio Giurisprudenziale sulla Decorrenza dei Termini
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 163 del codice penale. La difesa del ricorrente, implicitamente, metteva in discussione il calcolo del periodo di cinque anni rilevante per la revoca. La Cassazione ha fugato ogni dubbio, richiamando un consolidato principio giurisprudenziale.
Il termine di cinque anni (per i delitti) entro cui il condannato non deve commettere un nuovo reato non inizia a decorrere dal momento della commissione del primo fatto o dalla data della prima sentenza. Il dies a quo, ovvero il giorno da cui parte il conteggio, è quello in cui la sentenza che concede la sospensione condizionale diventa irrevocabile.
Nel caso specifico, l’imputato aveva commesso il nuovo reato nel marzo 2004, quindi ben all’interno del quinquennio decorrente dalla data in cui le sue precedenti condanne (del 2001 e 2003) erano diventate definitive. Pertanto, la condizione per il mantenimento del beneficio era venuta meno, rendendo la revoca sospensione condizionale un atto dovuto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur non introducendo nuovi principi, serve come un importante promemoria sulle conseguenze della sospensione condizionale della pena. Chi riceve questo beneficio deve avere la massima consapevolezza che il periodo di ‘osservazione’ inizia dal momento esatto in cui la sentenza diventa definitiva. Qualsiasi nuovo delitto commesso entro cinque anni da quella data (o contravvenzione della stessa indole) comporta la revoca automatica del beneficio. Ciò significa che il condannato dovrà scontare non solo la pena per il nuovo reato, ma anche quella precedentemente sospesa. La decisione sottolinea inoltre i rischi di un ricorso in Cassazione infondato, che può portare a significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Da quando inizia a decorrere il termine di cinque anni per la revoca della sospensione condizionale della pena?
Il termine di cinque anni decorre dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione diventa irrevocabile, ossia definitiva e non più soggetta a impugnazioni ordinarie.
Cosa succede se si commette un nuovo delitto durante questo periodo di ‘prova’?
Se una persona condannata con pena sospesa commette un nuovo delitto entro cinque anni, la sospensione condizionale viene revocata. Di conseguenza, dovrà scontare sia la pena che era stata sospesa, sia la pena inflitta per il nuovo reato commesso.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 16/04/1953
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fin della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 24999 del 31/05/2022, Rv. 283404 – 01);
Rilevato che, nel caso in esame, NOME COGNOME ha commesso un reato il giorno 11 marzo 2004 (giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce del 10 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2013) e quindi entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità delle sentenze del Tribunale di Taranto del 31 maggio 2001 e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 12 marzo 2003, con le quali era stata la concessione sospensione condizionale della pena poi revocata;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.