Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30060 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso II Tribunale TRIBUNALE DI COMO nel procedimento a carico di:
NOME nato in TUNISIA) il 04/06/1991 avverso l’ordinanza del 21/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Como udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento reso in esito all’udienza camerale ex art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen. del 21 marzo 2025, rigettava l’istanza proposta dal pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como definitiva il 12 febbraio 2024, avente ad oggetto una rapina aggravata commessa il 19 febbraio 2022, stante la sentenza di condanna emessa dal medesimo ufficio il 14 novembre 2024, esecutiva il 21
dicembre 2024 e avente ad oggetto due rapine commesse il 14 ottobre e il 30 ottobre 2023.
La ragione del rigetto era che le rapine di cui alla sentenza di condanna sub 2) non erano state commesse anteriormente alla rapina di cui alla sentenza n. 1).
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. in quanto il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’anteriorità richiamata dalla norma in oggetto fosse riferita alla data di commissione dei reati di cui alla sentenza sub 2) rispetto alla sentenza sub 1), mentre per costante orientamento di legittimità l’anteriorità riguarda la data di irrevocabilità del sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale rispetto alla data di commissione del reato successivamente giudicato.
Poiché nel caso in oggetto la sentenza con cui venne concesso il beneficio è divenuta irrevocabile dopo la commissione dei reati di cui alla sentenza sub 2) sussistevano tutte le condizioni per la revoca del beneficio, così come stabilito dall’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione.
La ratio sottesa all’art. 168 cod. pen. è quella di revocare il beneficio concesso allorquando il giudizio prognostico non sia stato formulato correttamente; il caso in esame è speculare rispetto a quello di cui all’art. 164, comma quarto cod. pen. perché prevede l’ipotesi in cui sopraggiunga con successiva sentenza un’altra pena che, cumulata, con quella precedentemente sospesa superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
L’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen. disciplina l’ipotesi residuale e focalizza la rilevanza al momento in cui è divenuto operativo il beneficio.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 L’art. 168, comma primo n. 2 cod. pen. stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale della pena debba essere revocato allorquando nei termini stabiliti il condannato riporti una condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen.
Come visto, il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato ha ritenuto che il rapporto di anteriorità vada valutato in relazione ai reati, nel sens
che il delitto giudicato successivamente debba essere stato commesso prima del delitto per la condanna del quale sia stato concesso il beneficio.
Tale conclusione è in palese contrasto con il costante insegnamento in materia espresso da questa Corte che qui si richiama e secondo il quale, in tema di revoca
della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la
sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 – 01): ciò che
appunto è accaduto nel caso di specie, in quanto la sentenza di condanna che ha concesso la sospensione condizionale della pena è div’enuta irrevocabile il 12
febbraio 2024, mentre il più antico delitto di cui alla seconda sentenza di condanna
– divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2024 – risale al 14 ottobre 2023.
2. Per tale ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con le ulteriori statuizioni di cui al dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como dell’Il gennaio 2024, irrevocabile il 12 febbraio 2024.
Così è deciso, 16/05/2025