Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALDEA COGNOME nato il 28/07/1997
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di VASTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione
dei principi in materia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto con sentenza del Tribunale di Lanciano del 13 maggio
2021 (irrevocabile il 28 settembre 2021) e con sentenza del Tribunale di Lanciano del 29 ottobre 2019 (irrevocabile il 5 novembre 2021) a causa della commissione,
da parte sua, di ulteriori reati (consumati/il 17 luglio 2023 e dal 2016 sino al 16
novembre 2022) per i quali sono intervenute due condanne (con pene sostitutive)
divenute irrevocabili successivamente alla concessione della sospensione condizionale;
Rilevato, in particolare, che detta revoca si fonda – ai sensi dell’art. 168,
comma primo /. 1 e–2-, cod. pen. – sulle sentenze n.19/2024 e n.18/2023 pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto riguardanti reati commessi nel quinquennio successivo alla concessione . della f-d-Al C , sospensione condizionale della pena e-el-i-~-te-irrevocabili nel biennio strccessivó dttt
Considerato, al riguardo, che la sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 1, n. 4629 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280357 – 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.