Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5826 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Tivoli il 13/3/1984
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli del 2/7/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2.7.2024, il Tribunale di Tivoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell’art. 168 , comma 1, n. 1), cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME NOME con sentenza di condanna del 23.5.2016 (irrevocabile il 6.1.2017) per il reato di cui agli artt. 624bis , 625 cod. pen. La revoca era stata richiesta, in particolare, per avere l’interessato riportato
con sentenza dell’11.4.2022 (irrevocabile il 25.3.2 024) una condanna per il delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309 del 1990, commesso il 21.12.2021.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, in quanto la nuova condanna riportata da COGNOME non riguarda un delitto della stessa indole del precedente.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, articolandolo in un unico motivo.
In particolare, deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 168 cod. pen., perché l’identità dell’indole del reato che giustifica la revoca è richiesta solo con riferimento alle contravvenzioni e non anche ai delitti.
Con requisitoria scritta trasmessa il 12.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata, infatti, si fonda su un’erronea interpretazione del presupposto normativo della revoca della sospensione condizionale della pena, perché ha esteso ai delitti la necessità che il secondo reato commesso sia della medesima indole del primo.
In realtà, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, Rv. 273383 -01; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Rv. 254688 -01; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, Rv. 240679 -01).
Come già da tempo chiarito, la congiunzione (‘ovvero’) interposta nell’art. 168, n. 1), cod. pen., tra delitti e contravvenzioni ‹‹ circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto ›› (Sez. 1, n. 1058 del 15/2/2000, Rv. 215615 – 01).
Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), affinché proceda ad un nuovo esame dell’istanza alla luce del principio sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso il 12.11.2024