Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1320 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a Spoleto il 03/12/1963;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 06/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
v
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe (oggetto di successive correzioni) la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha, per quanto di interesse in questa sede, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con le seguenti sentenze: 1) sentenza del Pretore di Perugia in data 11 ottobre 1996, con condanna alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 516,46 di multa (irrevocabile il giorno 26 aprile 1997); 2) sentenza del Pretore di Spoleto del 16 novembre 1998, con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 206,58 di multa (irrevocabile in data 15 marzo 1999); 3) sentenza del Tribunale di Perugia dell’ 8 ottobre 1999, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 361,52 di multa (irrevocabile il giorno 1° dicembre 1999).
Detta revoca è stata disposta, in accoglimento della ri’chiesta avanzata in tal senso dal Procuratore generale presso la medesima Corte territoriale, a causa della sentenza di condanna pronunciata, nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Spoleto in data 23 gennaio 2007 (irrevocabile il giorno 3 aprile 2009) per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n.74/2000 commesso nel 2001 e, quindi, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità delle tre condanne sopra indicate.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per l’annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto alle tre sentenze sopra indicate.
2.1. La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 172 cod. pen. per non avere dichiarato la estinzione (nel frattempo maturata) delle pene inflitte con le tre sentenze in questione; al riguardo osserva che il momento in cui la sentenza di condanna condizionalmente sospesa diviene eseguibile è quello del perfezionamento della causa di revoca, da individuarsi nel passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il nuovo reato (nel caso, in esame, il giorno 3 aprile 2009) e che, pertanto, al momento
della emissione della ordinanza da parte del giudice dell’esecuzione, le tre pene condizionalmente sospese si erano già estinte per il decorso del termine decennale di cui al citato art. 172.
2.2. A seguito della proposizione del ricorso in oggetto la Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 6 settembre 2024, ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen., limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le tre sentenze sopra richiamate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’impugnazione concerne unicamente la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello di Perugia in relazione alle tre condanne sopra indicate.
Trattandosi di condanne con il beneficio della sospensione condizionale della pena, la decorrenza del termine di estinzione della pena decorre dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca del beneficio, con conseguente eseguibilità della pena inflitta, ai sensi dell’art. 172, quinto comma, cod. pen.
2.1. Invero, è costante l’orientamento secondo il quale, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena, la eseguibilità della pena decorre, non dalla pronuncia del provvedimento che revoca il beneficio bensì, dalla data in cui si era verificata la causa della revoca (che nel caso di specie è il giorno 3 aprile 2009, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Spoleto emessa il 23 gennaio 2007). Si deve, ulteriormente, precisare, in relazione alle cause di revoca previste dall’art. 168, primo comma, cod. pen., rispettivamente, dalle disposizioni di cui al n. 1 (“commetta un delitto … per cui venga inflitta una pena detentiva …”) e al n.2 (“riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso …”), che la prima causa di revoca è integrata al passaggio in giudicato della condanna che infligge la pena detentiva per il delitto, o per la contravvenzione della stessa indole, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il beneficio, e la seconda causa di revoca si realizza con la
irrevocabilità della condanna, sopravvenuta nel quinquennio, per delitto anteriormente commesso.
2.2. La pronuncia che rileva l’operatività di una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, e dunque in entrambi i casi previsti dall’art. 168, primo comma, cod. pen., è meramente dichiarativa di un effetto giuridico già verificatosi (Sez. 6, 05/05/1994, COGNOME, Rv. 200599; Sez. 5, 12/04/2005, COGNOME, Rv. 232249; Sez. 1, 02/12/2015, Ouledfares, Rv. 266343). Solo nel caso in cui la revoca del beneficio sia disposta, nella cognizione, dal giudice che pronuncia la condanna per il reato commesso nel quinquennio (art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.) ovvero anteriormente commesso (art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen.) si avrà coincidenza tra la pronuncia che revoca, di diritto, il beneficio e il verificarsi della causa della revoca.
2.3. L’ordinanza impugnata, al contrario, ha escluso la estinzione della pena ritenendo rilevante il fatto che il nuovo reato (accertato con la sentenza del Tribunale di Spoleto del 23 gennaio 2007) era stato commesso nel 2001, perciò entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità delle tre condanne condizionalmente sospese. Essa, quindi, si fonda sulla violazione dell’art. 168 cod. pen. La causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dal n. 1 del primo comma della norma citata richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio. Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato, e non – come ritenuto dall’ordinanza impugnata – nella data di commissione del reato, che è elemento necessario, ma non sufficiente ad integrare la causa di revoca.
2.4. L’ordinanza in esame, ritenendo integrata la causa di revoca nel momento della commissione del nuovo delitto, ha dunque operato in violazione dell’art. 168 cod. pen., a ragione del quale, invece, la fattispecie integrante la causa di re del beneficio risultava integrata solo in data 3 aprile 2009, data di irrevocabi della condanna per il nuovo delitto, di talché da tale data decorre il termin estinzione della pena.
Per tali ragioni deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena per le tr condanne sopra indicate, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in funzion di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio sul punto che tenga conto dei principi di diritto sopra indicati in tema di estinzione della pena. Questa Corte può procedere direttamente a tale giudizio essendo necessaria la verifica dell insussistenza delle cause, ostative della estinzione, di cui all’art. 172, co settimo, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta con le sentenze della Pretura di Perugia dell’11/10/1996, della Pretura di Spoleto del 16/11/1998, del Tribunale di Perugia del 08/10/1999, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.