Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUONTEMPO NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 novembre 2022 la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale per i minorenni di Bari il 19 gennaio 2009, irrevocabile il 19 giugno 2013.
L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione nei cinque anni di ulteriore delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza della Corte di Appello di Bari emessa il 10 maggio 2021, irrevocabile il 19 novembre 2021, per reato commesso il 17 febbraio 2016).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza che ha determiNOME la revoca del beneficio fosse intervenuta successivamente al decorso del termine dei cinque anni.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per omessa motivazione su un tema introdotto nella memoria di replica, ovvero la possibilità del ricorrente di poter usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena fino ad anni tre in quanto minorenne in relazione ai fatti di cui alla sentenza oggetto di revoca. Il vuoto normativo avrebbe potuto essere colmato mediante il ricorso al principio del favor rei.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza della Corte di Appello di Bari fosse intervenuta successivamente al decorso del termine dei cinque anni; nei cinque anni era stato commesso il reato ma non era intervenuta la sentenza, talchè, disponendo la revoca della sospensione, sarebbe stata violata la presunzione di innocenza che sussiste fin quando la persona non è condannata.
Il motivo è infondato.
Il motivo è in contrasto con la lettera della norma, che, per la ipotesi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. prevede la revoca della sospensione quando nel quinquennio il condanNOME “commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli”. Ciò che rileva agli effetti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è che nel quinquennio sia commesso il reato, non che intervenga la sentenza che ne accerta la commissione.
E’ soltanto nella diversa ipotesi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. che occorre che nel quinquennio il condanNOME “riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163”, perché in tal caso la causa di
revoca è la sopravvenienza non del delitto (che è anteriormente commesso) ma della sentenza di condanna che ne accerta la commissione.
La presunzione di innocenza è comunque rispettata, perché la revoca del beneficio è, in ogni caso, subordinata all’accertamento definitivo della responsabilità per il reato commesso.
Il secondo motivo deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per omessa motivazione su un tema introdotto nella memoria di replica, ovvero la possibilità del ricorrente di poter usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena fino ad anni tre in quanto minorenne in relazione ai fatti di cui alla sentenza oggetto di revoca. Il vuoto normativo avrebbe potuto essere colmato mediante il ricorso al principio del favor rei.
Il motivo è infondato.
L’argomento speso nella memoria di replica davanti al Tribunale, e riproposto in ricorso, non è conferente con la vicenda oggetto dell’incidente di esecuzione, perché la revoca non è stata disposta per il superamento dei limiti massimi di pena, ma per la commissione di nuovo reato nel quinquennio.
Peraltro, il ricorrente aveva ormai 29 anni quando ha commesso il reato che ha determiNOME la revoca della sospensione condizionale.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023.