Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: /) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. L’effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri eff penali della condanna.
In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. I provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificatabViO3g8
Alla luce dei princìpi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso infondato, posto che, dal tenore letterale dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio dell sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessivo del beneficio, e non anche all’ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto entro tale termine.
La necessità del passaggio in giudicato della successiva sentenza nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio è prevista solo per il diverso caso disciplinato dall’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., come d’altronde evidenziato nella stessa sentenza richiamata nel ricorso.
Nel caso di specie, risulta perciò sussistente il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo NOME commesso un nuovo reato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dl procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024