Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che COGNOME articola, in relazione al provvedimento con cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli con sentenza del 23 giugno 2008, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008, censure manifestamente infondate;
che la contestata revoca è stata, invero, disposta per avere COGNOME commesso, in data anteriore e prossima al 21 maggio 2010, e quindi entro il quinquennio dal 31 ottobre 2008, un delitto sanzionato con pena detentiva, onde ineccepibile appare l’applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 1) cod. pen.;
che l’effetto estintivo della pena condizionalmente sospesa non si è verificato, dovendosi computare il relativo termine quinquennale a partire dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è applicata la pena sospesa e sino alla consumazione del reato che costituisce causa di revoca – ovvero al momento in cui, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Armento, Rv. 243498 – 01, in motivazione, par 3.2), «il soggetto “tradisce” la favorevole prognosi del giudice posta alla base dell’accordato beneficio» – e non, come dedotto dal ricorrente, alla data di irrevocabilità della sentenza relativa a quest’ultimo reato;
che la prescrizione della pena non è maturata, atteso che il relativo termine ha iniziato a decorrere solo il 9 maggio 2017, giorno in cui è passata in giudicato la decisione di accertamento della causa della revoca (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024.