Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione Chiarisce i Termini
La revoca sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale nel diritto penale, che bilancia l’esigenza punitiva con la finalità rieducativa. Tuttavia, le condizioni che ne determinano la revoca possono generare complesse questioni giuridiche. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i principi che regolano la materia, offrendo chiarimenti fondamentali sul calcolo dei termini e sull’irrilevanza della prescrizione dopo la condanna definitiva.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata avverso un’ordinanza del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con una sentenza della Corte d’Appello divenuta irrevocabile nel 2019. La revoca era stata disposta a seguito di una nuova condanna riportata dalla ricorrente, divenuta a sua volta irrevocabile nel 2024, per un reato commesso nel quinquennio successivo alla prima condanna definitiva.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su tre argomenti principali:
- Errore nell’individuazione della pena da revocare: Si sosteneva che, al massimo, avrebbe dovuto essere revocata la sospensione concessa con la seconda sentenza, non la prima, poiché al momento della prima condanna non esistevano altri precedenti ostativi.
- Calcolo del quinquennio: Si affermava che il secondo reato era stato commesso oltre cinque anni dopo il primo, facendo erroneamente riferimento alla data di commissione dei fatti e non a quella di irrevocabilità della sentenza.
- Prescrizione del reato: Infine, si eccepiva che il reato oggetto della prima condanna, la cui pena sospesa era stata revocata, si era ormai prescritto al momento della decisione del giudice dell’esecuzione.
La Revoca Sospensione Condizionale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, respingendo tutte le argomentazioni difensive. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile i principi che governano la revoca sospensione condizionale della pena, consolidando un orientamento giurisprudenziale ben definito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri giuridici fondamentali.
In primo luogo, ha precisato che la revoca prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1) del codice penale si applica proprio quando, dopo una condanna con pena sospesa, sopravviene una nuova condanna entro i termini di legge (cinque anni per i delitti). La revoca, in questo caso, è un atto dovuto.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della pronuncia, la Corte ha ribadito che il termine quinquennale (o biennale per le contravvenzioni) per la valutazione della recidiva non decorre dalla data di commissione del primo reato, bensì dalla data in cui la sentenza di condanna che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile. Questo principio, già sancito da precedenti sentenze, stabilisce un punto fermo e oggettivo per il calcolo del periodo di ‘prova’.
Infine, la Cassazione ha smontato l’argomento relativo alla prescrizione. Ha spiegato che il corso della prescrizione di un reato si interrompe e cessa definitivamente, al più tardi, con la sentenza di condanna irrevocabile. Una volta che la condanna è passata in giudicato, non si può più parlare di prescrizione del reato. La fase di esecuzione, in cui si discute della revoca del beneficio, non può trasformarsi in un’ulteriore sede di impugnazione per far valere cause estintive che avrebbero dovuto essere sollevate prima della definitività della sentenza.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la certezza del diritto in materia di esecuzione penale. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: la revoca sospensione condizionale è un meccanismo automatico che scatta al verificarsi di precise condizioni oggettive. Il momento chiave per il calcolo del periodo di osservazione è la data di irrevocabilità della prima sentenza, non la data in cui è stato commesso il reato. Inoltre, una volta che una condanna è definitiva, questioni come la prescrizione del reato non possono più essere rimesse in discussione. Questa pronuncia serve da monito: il beneficio della sospensione condizionale è una ‘seconda chance’ che richiede una condotta irreprensibile nel periodo stabilito dalla legge, il cui decorso è calcolato con criteri rigorosi e non equivocabili.
Da quale momento inizia a decorrere il termine di cinque anni per la revoca della sospensione condizionale della pena?
Il termine di cinque anni (o biennale, a seconda dei casi) decorre dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio diventa irrevocabile, ovvero definitiva e non più impugnabile.
Ai fini della revoca, rileva la data di commissione del nuovo reato o la data della nuova condanna?
La legge richiede che il condannato commetta un nuovo delitto o contravvenzione entro il termine di cinque o due anni. La revoca viene poi disposta quando la sentenza per questo nuovo reato diventa a sua volta definitiva.
È possibile eccepire la prescrizione del reato originario durante la fase di esecuzione per evitare la revoca della sospensione condizionale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il corso della prescrizione del reato cessa al più tardi con la sentenza di condanna irrevocabile. Pertanto, una volta che la sentenza è diventata definitiva, non è più possibile sollevare la questione della prescrizione del reato nella successiva fase esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 60 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 60 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 30.9.2020 (irrevocabile in data 22.1.2019), per avere la ricorrente riportato un’altra condanna (irrevocabile in data 18.1.2024) nel quinquiennio successivo;
Evidenziato che, con l’unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto: 1) la pena sospesa, che ha revocato il giudice dell’esecuzione, era stata concessa correttamente con la prima sentenza, giacché all’epoca non vi erano altre condanne nel quinquiennio e, dunque, tutt’al più doveva essere revocata la pena sospesa concessa con la seconda sentenza; 2) il fatto di cui alla prima sentenza è stato commesso il 23.7.2015, mentre il fatto di cui alla seconda sentenza è stato commesso il 26.3.2022 dopo oltre cinque anni; 3) in ogni caso, il reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa revocata era prescritto al momento della revoca da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza in data 3.5.2024;
Ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, in quanto: 1) l’art. 168 cod. pen. – nella ipotesi di cui al comma 1, n. 1), che è stata applicata nella specie, sebbene non sia stato espressamente specificato nel provvedimento impugnato – riguarda sempre una sospensione della pena concessa correttamente, di cui è però prevista la revoca a causa del sopravvenire di un’altra sentenza di condanna nei termini previsti dalla legge;
- ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., va computato, anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Rv. 267095 – 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 234893 – 01) e non dalla data di commissione del reato oggetto della sentenza stessa;
- il corso della prescrizione del reato cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna (il nuovo art. 161-bis cod. pen., che colloca ancor prima la definitiva cessazione del corso della prescrizione alla pronunzia della sentenza d primo grado, non è applicabile al caso di specie, che riguarda reati commessi prim della sua entrata in vigore), sicché “successivamente, di decorso del termine prescrizione non può più dirsi, non foss’altro che per la necessità logica di
trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione” (così, Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile p manifesta infondatezza, in quanto connotato da errori di diritto, integrati disconoscimento del senso assolutamente univoco di determinate disposizioni di legge ovvero dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Cort di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addur motivi nuovi o diversi;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell , . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26.9.2024