Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 60 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 60 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARDINI NAXOS il 13/10/1959
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 30.9.2020 (irrevocabile in data 22.1.2019), per avere la ricorrente riportato un’altra condanna (irrevocabile in data 18.1.2024) nel quinquiennio successivo;
Evidenziato che, con l’unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto: 1) la pena sospesa, che ha revocato il giudice dell’esecuzione, era stata concessa correttamente con la prima sentenza, giacché all’epoca non vi erano altre condanne nel quinquiennio e, dunque, tutt’al più doveva essere revocata la pena sospesa concessa con la seconda sentenza; 2) il fatto di cui alla prima sentenza è stato commesso il 23.7.2015, mentre il fatto di cui alla seconda sentenza è stato commesso il 26.3.2022 dopo oltre cinque anni; 3) in ogni caso, il reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa revocata era prescritto al momento della revoca da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza in data 3.5.2024;
Ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, in quanto: 1) l’art. 168 cod. pen. – nella ipotesi di cui al comma 1, n. 1), che è stata applicata nella specie, sebbene non sia stato espressamente specificato nel provvedimento impugnato – riguarda sempre una sospensione della pena concessa correttamente, di cui è però prevista la revoca a causa del sopravvenire di un’altra sentenza di condanna nei termini previsti dalla legge;
2) ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., va computato, anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Rv. 267095 – 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 234893 – 01) e non dalla data di commissione del reato oggetto della sentenza stessa;
3) il corso della prescrizione del reato cessa, al più tardi, con la irrevocabilità della sentenza di condanna (il nuovo art. 161-bis cod. pen., che colloca ancor prima la definitiva cessazione del corso della prescrizione alla pronunzia della sentenza d primo grado, non è applicabile al caso di specie, che riguarda reati commessi prim della sua entrata in vigore), sicché “successivamente, di decorso del termine prescrizione non può più dirsi, non foss’altro che per la necessità logica di
trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione” (così, Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile p manifesta infondatezza, in quanto connotato da errori di diritto, integrati disconoscimento del senso assolutamente univoco di determinate disposizioni di legge ovvero dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Cort di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addur motivi nuovi o diversi;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell , . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26.9.2024