Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a CLUSONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
5
é
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore AVV_NOTAIO presso la stessa Corte, tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME, con sentenza emessa in data 5 aprile 2023 e divenuta irrevocabile in data 20 luglio 2023.
A ragione, rilevava che la sentenza di condanna di COGNOME alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, emessa in data 18 ottobre 2022 e posta a fondamento della richiesta, non poteva consentire nella specie la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., poiché divenuta irrevocabile il 6 giugno 2023 e, pertanto, prima dell’irrevocabilità (in data 20 luglio 2023) della sentenza che aveva concesso il predetto beneficio.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia, lamentando violazione degli artt. 164, ultimo comma, cod. pen., 168, terzo comma, cod. pen., e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che risultano inconferenti i riferimenti nel provvedimento impugnato alla disciplina della revoca ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., essendosi verificati nella specie i presupposti di cui al terzo comma dello stesso articolo, in ragione del superamento dei limiti richiamati dall’art. 164, quarto comma, cod. pen.; sicché la sospensione condizionale andava revocata dal giudice dell’esecuzione secondo i poteri attribuitigli dall’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., non potendo rilevare che la data del passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio fosse successiva a quella dell’irrevocabilità della condanna alla pena comportante il superamento dei limiti di cui sopra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo la ricostruzione esposta nel ricorso, nel caso in esame dovrebbe trovare applicazione la revoca ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., che, a sua volta, richiama la previsione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen.
Tale ultima previsione, invero, si riferisce al caso di “nuova condanna” con pena sospesa che si aggiunge ad un’altra o ad altre, anch’esse con pena sospesa, con superamento, quanto al cumulo, dei limiti di cui all’art. 163, cod. pen.
Invece, il superamento di tali limiti viene in rilievo, ai fini della revoca, ex art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., nel diverso caso di una condanna per un delitto “anteriormente commesso” che si aggiunge ad altra precedente condanna ad una pena condizionalmente sospesa. In tale ipotesi ricorre non già la (non consentita) reiterazione del beneficio, ma la compresenza di condanne, una con pena sospesa ed altra senza pena sospesa per il delitto anteriormente commesso.
Tanto chiarito, l’inquadramento del caso in trattazione nella seconda delle due previsioni, come operato dalla decisione impugnata, si sottrae alle censure mosse, non trattandosi della reiterazione della concessione del beneficio e, dunque, non potendo operare, come invece sostenuto nel ricorso, la revoca ai sensi del comb. disp. degli artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen.
Da suddetto inquadramento, come pure si espone nel provvedimento, deriva l’applicazione dell’insegnamento di legittimità (di recente, Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285246 – 01), secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2), cod. pen., postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
Nella specie ciò, pacificamente, non si è verificato, in quanto la condanna, che si assume avere avuto ad oggetto il delitto anteriormente commesso, è passata in giudicato prima di quella che ha concesso la sospensione condizionale.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 11/10/2024.